Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9159 del 10/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6961-2011 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato GERARDO PICICHE’,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRAZIA DAVOLI,

ATTILIO CUCARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2010 R.G.N. 761/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato PICICHE’ GERARDO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1258/2010 la Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello proposto nei confronti della pronuncia di prime cure che, previa riunione, aveva respinto il ricorso in opposizione a 4 diversi ruoli esattoriali formati dall’INPS (e comunicati con altrettante cartelle esattoriali) e dichiarato pertanto che M.M., in quanto titolare della ditta individuale Manifattura Comatex fino al dicembre 1999 e dal gennaio 2000 socio accomandatario della SAS Manifattura Comatex di M.M. & C., fosse obbligato a versare i contributi tenuto conto della natura commerciale e non industriale dell’attività svolta, come tale comportante l’obbligo dell’iscrizione della Gestione Commercianti.

La Corte, per quanto d’interesse, riteneva che il giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale (o il ricorso in sede amministrativa) non impedisce all’INPS l’iscrizione a ruolo di altri crediti ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, che riconnette l’effetto impeditivo all’impugnazione dell’accertamento. Quanto alla natura dell’attività svolta, la Corte di merito riteneva corretta la valutazione di essa quale attività rientrante nel settore terziario e non industriale; non potendo essere considerata quale attività di produzione manifatturiera, come preteso dall’appellante, posto che tutta la lavorazione produttiva, dal materiale grezzo al prodotto finito, non veniva effettuata all’interno dell’azienda M. bensì da aziende terze (o anche artigiani o piccoli imprenditori esterni), così che l’attività dell’appellante si riduceva all’acquisto di materie prime ed alla vendita di prodotti finiti ma senza alcuna lavorazione diretta. La Corte d’Appello accoglieva invece il motivo di appello riferito al regime delle sanzioni ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, sostenendo che si fosse prodotta la fattispecie dell’omissione e non quella dell’evasione, in quanto l’appellante, anche se a torto, aveva ritenuto che l’attività svolta avesse natura industriale e pertanto pagato la contribuzione riferendosi a tale settore di attività.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. con due motivi di censura, cui resiste l’INPS con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta in via pregiudiziale, limitatamente ai giudizi riuniti ai nr. R.G. 413/05, 338/06, 37/07, la violazione e falsa applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, motivazione illogica e contraddittoria, per aver la Corte di merito ritenuto che il giudizio di opposizione al ruolo (o il ricorso in sede amministrativa) non impedisse all’INPS l’iscrizione a ruolo di altri crediti ai sensi dell’art. 24 cit.

1.1. Il motivo è infondato.

Il potere di iscrivere a ruolo un credito, in pendenza di un giudizio di opposizione ad altro precedente ruolo, va riconosciuto all’INPS non essendo impedito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede che “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.

1.2. Tale norma prevede e conferma l’ammissibilità dell’azione di annullamento di un atto di accertamento (spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull’interesse ad agire i quali ammettono un’azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie. Si tratta inoltre di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (ad es. INPS, INAIL, DTL) in applicazione del principio d’economia dei mezzi giuridici, ed anche allo scopo di evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.

1.3 Dal tenore della norma si deduce, inoltre, che in caso di proposizione dell’azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere – dovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l’accertamento, l’iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all’atto impugnato) ed in conformità allo stesso.

1.4 Coerentemente, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, collega il decorso dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo all’avvenuta pronuncia di un provvedimento giurisdizionale definitivo (i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali…in forza di accertamenti effettuati dagli uffici…sottoposti a gravame giudiziario…sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza…entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo).

1.5. Il potere di iscrizione a ruolo non subisce invece alcuna interdizione quando è stato impugnato in giudizio un autonomo credito iscritto a ruolo e portato a conoscenza della parte debitrice, in quanto la legge riferisce il divieto di proseguire nell’azione esecutiva soltanto all’impugnazione dell’accertamento che sta a monte e non già dell’atto esecutivo che sta a valle; e ciò anche nell’ipotesi in cui, come avviene nel caso di specie, sia stato già impugnato un ruolo che si fondi sulle medesime premesse di fatto e diritto di quelli successivamente formati.

1.6. Nulla perciò impedisce che in pendenza di un’opposizione a ruolo esattoriale se ne emetta un altro; salvo ovviamente l’effetto preclusivo vincolante derivante dalla formazione del giudicato su uno dei giudizi di opposizione a ruolo fondato sulle medesime premesse di fatto e di diritto.

2. – Con il secondo articolato motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1088 del 1971, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, e dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, in relazione all’art. 2195 c.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. Con una prima doglianza si deduce l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione al settore terziario perchè l’attività svolta non sarebbe riconducibile al settore commercio quale definito dall’art. 2195 c.c., nè ad alcuna altra dell’attività indicate come del terziario dalla L. n. 1088 del 1971, art. 1, e succ. mod. ed integrazioni; non potendo applicarsi comunque la L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, in materia di “classificazione delle aziende”, in quanto non era stato adottato alcun atto di inquadramento da parte dell’INPS; e comunque perchè per i c.d. inquadramenti fatti in precedenza, come era nel caso di specie, la classificazione andava operata ai sensi dell’art. 2195 c.c., senza alcuna rilevanza degli atti dell’INPS aventi natura ricognitiva.

2.2. Il motivo è infondato. Anzitutto nella parte in cui deduce per la prima volta in Cassazione la questione della corretta classificazione dell’impresa in relazione all’adozione o meno di un atto di inquadramento dell’INPS, ai sensi della L. n. 88 del 1989, la quale questione implica accertamenti di fatto che non risultano mai discussi prima nel giudizio di merito.

2.3. In secondo luogo perchè la stessa questione non può essere esaustiva ai fini della decisione della causa sotto il profilo giuridico, posto che la normativa citata attiene alla classificazione dell’impresa essenzialmente ai fini dell’entità dell’obbligazione contributiva gravante sull’impresa quale datrice di lavoro per i contributi da versare per i propri dipendenti e collaboratori. Mentre nel caso in esame si discute dell’identificazione della gestione contributiva presso cui è tenuto ad iscriversi il lavoratore autonomo o il socio di società di persone sulla base del lavoro da esso svolto all’interno dell’impresa; accertamento da effettuare alla luce di differenti presupposti normativi.

2.3. Per quanto concerne invece l’autonoma censura relativa alla valutazione delle circostanze di fatto in base alle quali andrebbe operata la classificazione dell’attività dell’impresa (come manifatturiera o commerciale), per i riflessi che pure potrebbe avere sull’oggetto della pretesa proveniente dell’INPS, la stessa doglianza investe di per sè il merito della causa e si sottrae a censure in questa sede non essendo denunciati vizi logici rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

Si tratta infatti di censura che implicherebbe un riesame del merito dei fatti; laddove invece l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti e la valutazione di detti fatti al fine di esprimere un giudizio complessivo circa la sussistenza o meno della fattispecie di cui si discute compete ai giudici del merito.

2.4 Infine pure infondata è la tesi secondo cui l’attività esercitata non sarebbe riconducibile a quale commerciale quale definita dall’art. 2195 c.c., nè ad alcuna della attività indicate come del terziario dalla L. n. 1088 del 1971, art. 1, e succ. mod. e integrazioni, talchè la Corte di merito avrebbe finito per estendere l’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione Commercianti a fattispecie estranea alla previsione normativa disciplinante tale obbligo.

2.5. Si tratta di una censura che denuncia in maniera generica e meramente contrappositiva un vizio di interpretazione di parametri normativi a carattere generale, senza però una specifica denuncia di quali siano gli elementi definitori della fattispecie trascurati o violati dai giudici di merito; limitandosi esclusivamente ad affermare che, a giudizio della stessa parte ricorrente, l’attività esercitata (di acquisto e vendita di filati lavorati da terzi) non potrebbe essere ricondotta al commercio perchè non costituirebbe attività commerciale, bensì altro. Sicchè anche sotto questo profilo la violazione della legge non è stata correttamente dedotta e la sentenza impugnata non efficacemente censurata.

2.6. Neppure è ipotizzabile alcun vizio di sussunzione il quale implica il rispetto dei fatti accertati dai giudici di merito, non solo perchè l’operazione qualificatoria operata dai giudici di merito appare comunque rispettosa dei parametri normativi rilevanti ai fini della soluzione della questione (art. 2195 c.c. e L. n. 1937 del 1960, art. 1, come sostituito dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, ed L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203); ma anche perchè come si è detto parte ricorrente in alcun modo specifica per quali motivi quanto accertato e ritenuto dai giudici di merito non sarebbe sussumibile all’interno della attività commerciale, limitandosi a prospettare una generica rivisitazione del giudizio di merito evidentemente non consentita in questa sede.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale riferito alle sanzioni l’INPS sostiene che la Corte di merito avrebbe violato la L. n. 388 del 2000, art. 116, in quanto il caso in esame configura la fattispecie dell’evasione e non quella dell’omissione, perchè il ricorrente non ha mai chiesto all’INPS di essere iscritto nelle liste dei commercianti.

3.1 Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, lett. a), ritenendo di dover escludere l’evasione contributiva per l’assenza di fine fraudolento ovvero di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti. Ha desunto la mancanza del fine fraudolento dal fatto che l’appellante “ha ritenuto, anche se a torto, che l’attività svolta avesse natura industriale e pertanto ha pagato la contribuzione riferendosi a detto settore industriale”. Tale logica affermazione non è affrontata con idonea censura, dato che anche la mancata richiesta di iscrizione all’INPS può essere giustificata alla luce dell’erronea percezione della qualificazione della propria attività assunta dal giudice di merito quale paramento per la corretta identificazione del regime delle sanzioni applicabile.

4. Per i motivi esposti sia il ricorso principale sia quello incidentale devono essere respinti.

5. L’esito del giudizio, contrassegnato da reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Dispone la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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