Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9159 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14650-2017 proposto da:

P.R., C.R., C.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentate e difese dagli avvocati MARIA PAOLA MARANI,

ALBERTO DELLA FONTANA;

– ricorrenti –

contro

S.A.M., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI

MEO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

ZURLINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 958/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato DI MEO Stefano,

difensore dei resistenti che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.R., C.R. e Giovanna propongono ricorso per cassazione, illustrato da due memorie, contro F.G. e S.A.M., che resistono con controricorso, illustrato da memoria,avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12.4.2017, che ha rigettato il loro appello ad ordinanza del Tribunale di Modena, la quale aveva accertato e dichiarato che l’immobile di proprietà F. e S. sito in (OMISSIS) non era gravato da servitù di scarico di acque nere a favore degli immobili delle convenute P. e C., condannate alle spese.

La Corte di appello, sul presupposto che oggetto della lite era un tubo di scarico che divide la cucina dal soggiorno nell’appartamento dei F.- S. e scarica il bagno dell’appartamento superiore, di proprietà di P.R. e delle figlie, chiamate in causa con la stessa domanda di negatoria servitutis già accolta nei confronti dei danti causa, affermata la legittimità del rito sommario e l’utilizzabilità della ctu non contestata, ha statuito che l’essere lo scarico strutturalmente al servizio esclusivo del bagno dell’appartamento del piano di sopra era elemento certo per escludere che fosse parte condominiale ed era dato oggettivo che il muro dentro il quale era lo scarico non fosse portante ed era interno all’unità immobiliare degli appellati.

Le ricorrenti denunziano: 1) violazione dell’art. 1117 c.c. per l’esistenza di uno spazio, ricavato dall’originario costruttore, destinato al passaggio di una pluralità di condotte poste al servizio di distinti appartamento di proprietà di più condomini; 2) assoluto difetto di motivazione; 3) nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà per la mancata ammissione della ctu e della prova testimoniale nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dei principi del giusto processo.

Con ordinanza interlocutoria del 15.5.2018 della sesta sezione la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in mancanza di evidenza decisoria in particolare per quanto attiene alla sollevata questione della natura condominiale o meno dello scarico.

Le generiche e plurime censure sono infondate.

La prima contesta il sostanziale accertamento in fatto compiuto dalla sentenza che ha affermato, come sopra riportato, essere lo scarico strutturalmente al servizio esclusivo del bagno dell’appartamento del piano di sopra, elemento certo per escludere che fosse parte condominiale, essendo dato oggettivo che il muro dentro il quale era lo scarico non fosse portante e fosse interno all’unità immobiliare degli appellati.

Il riferimento ad uno spazio ricavato dall’originario costruttore è cosa diversa rispetto a quanto dice la sentenza ed in contrasto con la negatoria servitutis accolta nei confronti dei danti causa.

Il secondo e terzo motivo trascurano che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è ammissibile il motivo di ricorso solo per l’omesso esame di fatto decisivo.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

La complessiva ratio decidendi sopra riportata non viene congruamente attaccata.

Non è decisivo nè il riferimento al capitolo di prova sulle spese di spurgo nè quello ad una colonna contenente altra condotta.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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