Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9158 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30669/2006 proposto da:

B.M., elettivamente dom.to in Roma, Via N. Coviello, n.

47, nello studio dell’Avv. Rosa Rauso; rappresentato e difeso

dall’Avv. MEGALI Innocenzo, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

e contro

GEST LINE S.P.A., elettivamente dom.ta in Roma, Via Collina, n. 36,

nello studio dell’Avv. Adriano Giuffrè, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 34981/2006 proposto da:

GEST LINE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 29, depositata in data 20 settembre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 1

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore della Gest Line, Avv. Giuffrè;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

1. – B.M. proponeva distinti ricorsi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso tre cartelle di pagamento emesse nei confronti della s.r.l. Bacchin dalla Gerico S.p.a. (ora Gest Line S.p.a.), in epoca successiva alla chiusura della procedura concorsuale concernente la predetta Bacchin S.r.l., eccependone la nullità e l’inesistenza, sia per essersi la società estinta, sia per vizi della notificazione, sia, infine, per difetto di motivazione degli atti impugnati. Veniva dedotta, quanto alla cartella n. (OMISSIS), la prescrizione.

Disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, la Commissione tributaria provinciale di Venezia, previa riunione, accoglieva i ricorsi.

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Gest Line S.p.a., respingeva i ricorsi originari, confermando la cartella esattoriale opposta.

Rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, veniva altresì considerato infondato il rilievo, sollevato dalla società concessionaria per la riscossione, inerente alla carenza di legittimazione attiva del B., il quale avrebbe impugnato “in proprio” la cartella, rilevandosi che dal tenore dei ricorsi comunque emergeva che costui, pur non avendo precisato in quale veste agisse, avrebbe operato quanto meno anche in nome e per conto della società.

Nel merito, le deduzioni poste alla base dei ricorsi originari venivano ritenute infondate, previa analitica e positiva verifica della regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali opposte.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso le Gest Line S.p.a., proponendo ricorso incidentale, mentre l’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

2. – A giudizio della Corte assume carattere preliminare ed assorbente la verifica della legittimazione del B. in questa sede di legittimità, posto che la decisione impugnata, anche all’esito di una interpretazione degli atti processuali – per altro contestata, dalla ricorrente in via incidentale – ha attribuito alla S.r.l. Bacchin (che non a caso risulta, quale appellata, anche nell’intestazione della sentenza) la qualità di parte processuale.

Il ricorso, per come formulato, risulta personalmente ed unicamente proposto dal “Sig. B.M.”: a. fugare ogni dubbio, basti rilevare che con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, assumendosi che la sentenza sarebbe stata erroneamente emessa nei confronti della “Bacchin srl” in fallimento, dal momento che “il sig. B.M., quale persona fisica, ha agito sempre e solo in nome proprio”.

2.1 – Lo svolgimento della presente vicenda processuale – come emerge da quanto al riguardo enunciato nella decisione impugnata – è caratterizzato dall’emissione, nell’anno 2002, delle cartelle opposte nei confronti della S.r.l. Bacchin – il cui fallimento, con sentenza del 1994, era stato chiuso il 21 dicembre 2000 – in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione B.M..

Giova in proposito ricordare che, con riferimento alle società di capitali, nè la dichiarazione di fallimento, nè la successiva chiusura dello stesso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte relativo al quadro normativo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, determinano l’estinzione della società di capitali (Cass., 11 ottobre 1999, n. 11361; Cass. 23 aprile 2010, n. 9723).

In tale quadro appare del tutto evidente l’unico soggetto legittimato ad impugnare gli atti impositivi riguardati la società sia proprio la stessa, attraverso i suoi organi, e non il socio “in proprio”, come il B..

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale, tale da comportare l’assorbimento di quello incidentale, evidentemente condizionato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente alla refuzione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 1.800,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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