Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9158 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36437/2018 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Lera del foro

di La Spezia (PEC studiolegale.pec.lera.it) giusta procura speciale

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato presso l’avvocatura generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 937/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.S., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Genova, di rigetto del gravame finalizzato a ottenere la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di (asserita) costituzione finalizzato all’ventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte d’appello correttamente applicato la normativa sulla protezione sussidiaria in relazione alla situazione del paese di provenienza;

il motivo è inammissibile giacchè la corte d’appello ha in fatto accertato che il richiedente aveva lasciato il suo paese per “mere ragioni di ordine economico” e che non era stata neppure allegata, a sostegno della domanda di protezione, una condizione di minaccia grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato; dopodichè, peraltro, ha anche escluso l’esistenza di una simile condizione in base alle fonti ufficiali di conoscenza della zona di provenienza del medesimo (Edo State);

col secondo e col terzo motivo il ricorrente denunzia, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 del T.U. Imm. e il vizio di motivazione, per avere la corte d’appello non correttamente applicato la normativa in materia di protezione umanitaria e non esaminato elementi decisivi allegati in giudizio;

i motivi sono inammissibili;

la corte d’appello ha escluso che il ricorrente fosse da considerare in sè persona vulnerabile, alla luce delle condizioni soggettive attuali parametrate a quelle del paese di provenienza; nei motivi di ricorso si assume che la corte del merito non avrebbe effettuato una concreta opera di comparazione e che codesta opera, ove anche fatta, non avrebbe preso in considerazione gli effettivi elementi utili a una corretta decisione; tali elementi avrebbero dovuto condurre a ritenere che il richiedente, fuggito dalla propria terra per fame, in caso di rimpatrio, sarebbe stato privato della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile dello statuto della dignità della persona;

deve osservarsi che una simile critica è del tutto generica, non risultando specificato in qual modo, a fronte delle risultanze della sentenza, sarebbe stata in effetti dedotta nel giudizio di merito una situazione soggettiva concretamente rilevante nel senso indicato; l’abbandono del paese di provenienza motivato da condizioni generali di povertà non può giustificare in sè il rilascio di un permesso per motivi umanitari, dal momento che quella di povertà è una situazione tendenzialmente generalizzata nei paesi del continente africano, mentre il presupposto della protezione umanitaria si caratterizza per la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale e al contesto culturale e sociale di riferimento (di recente Cass. n. 13088-19); questa Corte, a sezioni unite, ha validato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato (da ultimo Cass. Sez. U. n. 29459-19);

ciò ad avviso del collegio non toglie che possa esser considerata in sè vulnerabile, in senso oggettivo, la persona che, per fame, in patria si trovi costretta a vivere in condizioni assolutamente incompatibili coi limiti propri della dignità umana;

resta tuttavia il fatto che l’accertamento di una tal condizione è devoluto al giudice del merito sulla base degli elementi specifici dell’allegazione, e nel caso concreto la corte d’appello ha escluso, con valutazione in fatto motivata, la ricorrenza della situazione soggettiva di vulnerabilità; di modo che le attuali doglianze, per come genericamente formulate, non superano la soglia del tentativo di revisione della anzidetta valutazione in fatto;

l’atto di costituzione del Ministero non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA