Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9158 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4052/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.D.M., M.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 07/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO GIOVANNI, che ha

concluso per l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari D. M. e M.P.A. proponevano opposizione avverso l’avviso di liquidazione, ai fini dell’Invim e dell’imposta di registro, che il competente ufficio di quella città aveva fatto loro notificare nel 1996 per il pagamento della somma di L. 44.664.000, quale imposta complementare relativa all’acquisto dei diritti di comproprietà di un capannone sito in (OMISSIS), al prezzo dichiarato di L. 380.000.000, e che l’amministrazione aveva elevato a L. 665.505.000, in base alla rendita catastale attribuita dall’Ute, a seguito di relativa richiesta delle parti in seno al rogito notarile, onde fruire dei correlati benefici fiscali, posto che il differenziale imponibile era stato portato a tassazione. I ricorrenti esponevano che l’atto impositivo era da annullare, perchè notificato oltre il biennio dalla registrazione; inoltre la superficie indicata nel rogito era errata, e comunque il valore attribuito era maggiore di quello di mercato, che invece doveva essere considerato.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio del registro eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto il procedimento seguito per la notifica dell’avviso di liquidazione era stato regolare, atteso che semmai ogni contestazione attinente all’attribuzione della rendita doveva essere mossa nei confronti dell’Ute, o comunque dell’agenzia del territorio, trattandosi di questione avente carattere preliminare; perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Quella commissione annullava l’avviso di liquidazione in parte con sentenza n. 12 del 2001.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate, ufficio di Bari, proponeva appello principale, cui gli appellati resistevano con controdeduzioni, svolgendo a loro volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, la quale rigettava entrambe le impugnazioni con sentenza n. 48 del 12.11.2004, osservando che il valore attribuito dal giudice di prime cure appariva congruo alla luce della transazione intervenuta col curatore del fallimento del venditore, tale P.V., nel frattempo dichiarato fallito, mentre il valore preteso dagli appellati secondo il classamento stabilito dal giudice in altro diverso processo, oltre a costituire un motivo nuovo, e perciò inammissibile, comunque concerneva la redditività del cespite e non piuttosto quello effettivo, desumibile dalla decisione del tribunale fallimentare.

Avverso questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

I due M. non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle Finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convert. nella L. n. 154 del 1988, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’ufficio era stato indotto alla liquidazione dall’opzione operata dagli stessi contribuenti mediante il criterio della liquidazione automatica previa attribuzione della rendita; esso aveva compiuto ciò dopo avere avuto comunicata la rendita stessa da parte dell’Ute. Invero si trattava di operazione matematica mediante il del previsto coefficiente alla rendita attribuita.

Il motivo è fondato.

Invero va premesso che la facoltà, riconosciuta ai M. dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso vedeva definita la loro base imponibile, era condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’Ufficio che aveva emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configurava come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’Agenzia del territorio, che aveva emesso tale atto. Infatti il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica che legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno adottato. Questi ultimi, peraltro, non assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.. Infatti tra le due cause sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al “simultaneus processus” solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo (Cfr. Cass. Sentenze n. 6386 del 22/03/2006, n. 2785 del 2006, n. 18271 del 2004).

Ciò premesso, va osservato che i giudici di merito non potevano considerare congrua la valutazione del capannone sulla base della stima disposta dal tribunale fallimentare, ovvero del decreto di assegnazione del bene a seguito di transazione tra le parti in quella sede; nè poteva essere presa in considerazione la pretesa diversa rendita attribuita in altro diverso procedimento, la cui questione era stata introdotta in secondo grado in modo inammissibile, perchè nuova; ed inoltre si sarebbe trattato di sentenza intervenuta nel frattempo, peraltro nemmeno indicata, e soprattutto nemmeno risultante passata in giudicato.

Del resto una volta che i due M. si erano avvalsi, ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1988, del criterio di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, richiamato dal D.L. n. 70, art. 12, menzionato, e avevano fatto contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale in relazione al capannone non iscritto in catasto, con attribuzione di rendita, allora l’ufficio stesso doveva riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione (ovviamente senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica), anche se il valore dichiarato era risultato inferiore all’ammontare determinato in modo automatico in base al predetto del D.L. n. 70 del 1988, art. 12.

Infatti tale liquidazione, che prescinde del tutto sia dal “valore venale del bene in comune commercio” sia dagli altri criteri indicati nel D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, avveniva proprio sulla base della volontà, espressa dai contribuenti medesimi, di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell’immobile, con la conseguenza che l’ufficio non aveva altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dagli intimati in virtù di detto criterio (V. pure Cass. Sentenze n. 1606 del 26/01/2006, n. 2973 del 2002, n. 7580 del 2001).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, sicchè va disposto il rigetto del ricorso in opposizione avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta.

Quanto alle spese del giudizio relative al rapporto tra il Ministero e gli intimati, non costituiti, non si fa luogo ad alcuna statuizione, mentre invece per quelle del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle; per le altre di questo giudizio inerenti all’agenzia, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado di giudizio, e condanna gl’intimati in solido al rimborso di quelle di quest’altro, che liquida in complessivi Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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