Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9157 del 21/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 27/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI, per delega depositata in
udienza dell’Avvocato MANZI, che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del terzo
motivo, rigetto del primo, assorbito il secondo motivo del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/6/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. V.L.E. in relazione a cartella di pagamento emessa a titolo di I.R.P.E.F. e sanzioni per l’anno d’imposta 1994.
Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta che il gravame di merito è stato nel caso proposto dalla locale Agenzia delle entrate senza la prescritta autorizzazione da parte del “responsabile del servizio contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate”, con conseguente inammissibilità del medesimo.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’autorizzazione a proporre appello avverso le sentenze sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 (con previsione ora superata per effetto dell’istituzione delle agenzie fiscali, alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze), è validamente provata mediante attestazione risultante da un timbro apposto dalla direzione regionale delle entrate sull’atto d’appello, con data e numero di protocollo. E’, di conseguenza, onere del contribuente il quale alleghi l’abusiva apposizione del suddetto timbro dimostrare la veridicità del proprio assunto (v. Cass., 20/03/2009, n. 6788;
Cass., 12/10/2007, n. 21473).
Orbene, nel caso l’Agenzia delle entrate ha nel controricorso sul punto incontestatamente dedotto che l’atto d’appello proposto avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia reca invero gli estremi dell’autorizzazione da parte della Direzione Regionale della Lombardia d.d. 25/272004, prot. n. 9035/2004, nè l’odierno ricorrente ha al riguardo allegato la relativa abusiva apposizione.
Con il 3 motivo, logicamente prioritario rispetto al 2, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 2002, artt. 1, 7, 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che la motivazione dell’impugnata sentenza non indica le ragioni della decisione ivi assunta, non essendo neppure sommariamente delineato l’iter logico-giuridico al riguardo seguito.
Si duole che non sia stata in ogni caso valutata la “prodotta (in allegato all’anzidetta comparsa, come ivi indicato a pag. 11) dichiarazione dei redditi 1993 (Mod. 740/94)”.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (v. in particolare Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che “visti gli atti di causa, conferma la tesi dell’Ufficio, secondo la quale non essendo presente, nella dichiarazione del 1993, alcun dato di credito di imposta da riportare quale eccedenza al periodo successivo, il controllo effettuato si ritiene in automatico, senza cioè alcuna valutazione e manipolazione dei dati, ha rilevato l’inesistenza dell’eccedenza d’imposta dichiarata” il giudice dell’appello ha con tutta evidenza nell’impugnata sentenza disatteso invero il suindicato principio.
Nè può d’altro canto al riguardo sostenersi che si tratta di una motivazione per relationem adottata dal giudice del gravame di merito, giacchè, a parte il rilievo che risulta nel caso fatto invero riferimento non già alle argomentazioni del giudice di prime cure bensì a quelle dell’A.F., la laconicità della medesima, formulata in termini di mera adesione, comunque non consente invero di ritenere che alla affermazione di condivisione in questione il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).
Dell’impugnata sentenza, assorbito il restante (2) motivo (con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156, 359 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 2002, artt. 1, 22, 36, 53, 57, 58, 61, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), s’impone pertanto la cassazione, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 3 motivo di ricorso, rigettato il 1^, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011