Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9157 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35516/2018 proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Zuppelli di

Brescia (PEC: luca.zuppelli.brescia.pecavvocati.it) giusta procura

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato presso l’avvocatura rappresenta ex lege generale dello

Stato che lo rappresenta ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1039/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

O.O., (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di (asserita) costituzione finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa; esso infatti inizia direttamente con la (e si esaurisce nella) redazione dei motivi di impugnazione;

l’atto di costituzione del Ministero non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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