Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9157 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35516/2018 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Zuppelli di
Brescia (PEC: luca.zuppelli.brescia.pecavvocati.it) giusta procura
in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato presso l’avvocatura rappresenta ex lege generale dello
Stato che lo rappresenta ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1039/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
O.O., (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di (asserita) costituzione finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa; esso infatti inizia direttamente con la (e si esaurisce nella) redazione dei motivi di impugnazione;
l’atto di costituzione del Ministero non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020