Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9157 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6524-2011 proposto da:

CI.PI. EXPRESS DI C.I. & C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), in

persona del socio accomandatario e legale rappresentante

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo

studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN FRANCO TOPPINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUCIA PUGLISI, LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SESTRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1190/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/12/2010 R.G.N. 741/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato

FIORGIONE ERCOLE;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega Avvocato FRASCONA’

LORELLA;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di accertamento svolto dalla Direzione provinciale del lavoro e dall’Inps in data 12 febbraio 2007, erano emesse e notificate in data 3/10/2007 e 14/11/2008 alla CI.PI. Express di C.I. & c. s.a.s. cartelle di pagamento per contributi previdenziali e premi assicurativi relativi agli anni 2002 – 2006, rispettivamente, dell’importo di Euro 143.417,19 e di Euro 33.638,81, riguardanti alcuni lavoratori formalmente inquadrati come co.co.co. e co.co.pro., o come lavoratori occasionali, per i quali era tuttavia emersa la natura subordinata del rapporto.

2. Proposte separate opposizioni dinanzi al Tribunale di Asti, successivamente riunite, esse erano rigettate nel contraddittorio con l’Inps, Inail ed Equitalia Sestri s.p.a., e la sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata in data 3/12/2010.

3. La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha ritenuto corretta e condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonostante il formale inquadramento dei lavoratori come lavoratori a progetto o collaboratori coordinati e continuativi, o ancora come lavoratori occasionali.

4. Contro la sentenza, la CI.PI Express di C.I. & c. s.a.s. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resistono l’Inps e l’Inail, il quale deposita memoria ex art. 378 c.p.c. Non svolge attività difensiva Equitalia Sestri s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono sei.

1. Il primo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 in relazione all’art. 2222 c.c. e art. 409 c.p.c., comma 3, nonchè sull’insufficiente e contraddittoria motivazione: la ricorrente assume la necessità di ricorrere a forme di collaborazione parasubordinata in considerazione della eterogeneità delle attività da essa svolte; sottolinea la natura neutra, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico, delle mansioni svolte dal lavoratore, le quali possono riguardare attività che rientrano nel core business dell’impresa; censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui la natura subordinata del rapporto è desumibile dal fatto che l’attività dei collaboratori fosse indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

2. Il secondo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte dato rilievo a indici secondari della subordinazione e non invece al vincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vera essenza della subordinazione.

3. Il terzo motivo censura la sentenza ancora per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., con riguardo all’art. 1362 c.c., nonchè per omessa motivazione in ordine al nomen iuris dato dalle parti al rapporto controverso.

4. Il quarto motivo concerne la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva la ricorrente che, con riguardo ai contratti a progetto, l’illegittimità era stata affermata per un’asserita difformità del reale atteggiarsi dei rapporti rispetto al contenuto del contratto, non già per la mancanza del progetto specifico, la quale soltanto consente la trasformazione ope legis dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, a fronte della diversità della prestazione rispetto al progetto convenuto, era necessario accertare la natura subordinata di quei rapporti, accertamento che era del tutto mancato.

5. Il quinto motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., con riferimento agli artt. 101 e 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Si censura la sentenza anche per l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al disconoscimento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e delle collaborazioni occasionali, il quale era avvenuto in modo generalizzato e sulla falsariga di quanto ritenuto per i contratti a progetto, senza che vi fosse stata una specifica disamina delle diverse tipologie contrattuali. Sotto questo aspetto, la parte lamenta la violazione dei diritti di difesa, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.

6. Il sesto motivo riguarda, ancora una volta, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c.; si censura altresì la sentenza per l’insufficiente e contraddittoria motivazione, ribadendosi che l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro aveva riguardato indiscriminatamente tutti i contratti, dandosi rilievo a circostanze secondarie, inidonee a comprovare l’etero determinazione della prestazione.

7. Tutti i motivi, che si affrontano congiuntamente stante la connessione e, sotto certi aspetti, la ripetitività delle questioni, sono infondati, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità.

8. Va in primo luogo rilevato che la parte trascura di riportare nel ricorso, sia pure nelle loro parti salienti, i contratti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dalle parti. Inoltre, tali documenti – che secondo la stessa ricorrente non sarebbero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito, ovvero sarebbero stati interpretati in violazione dei criteri ermeneutici previsti negli artt. 1362 c.c. e ss. – non risultano depositati con il ricorso per cassazione, nè la parte fornisce precise indicazioni per una loro facile reperibilità nei fascicoli di parte o d’ufficio.

9. Il mancato assolvimento di questi oneri rende il ricorso non rispettoso del principio di autosufficienza, in forza del quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di atti o documenti da parte del giudice del merito ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti stessi, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, nel rispetto delle norme previste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso)(Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. pure Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

10. Ulteriore profilo di inammissibilità, e per le stesse ragioni su evidenziate, deve riscontrarsi con riguardo alle deposizioni testimoniali, che sarebbero state male interpretate dai giudici di merito. La parte si limita a trascriverne solo brevi stralci, ma non deposita i verbali di causa in cui esse sarebbero state raccolte, nè indica dove essi sarebbero attualmente rinvenibili.

11. Anche i motivi di ricorso incentrati sulla violazione di legge presentano profili di inammissibilità. La doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass., 19 giugno 2014, n. 13960). Diversamente, laddove la censura investe la valutazione delle risultanze istruttorie (attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) il relativo vizio può essere fatto valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5 (Cass., 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., 4 aprile 2013, n. 8315) ed esso deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 20 giugno 2006, n.14267;Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

Ora, deve osservarsi che nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni in contrasto con le norme invocate, nè si è attribuito alle prove testimoniali o agli altri documenti esaminati un valore probatorio privilegiato in contrasto con le norme indicate. Così come non risulta dalla sentenza che la Corte abbia attribuito agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune. Peraltro, il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Cass. 19 gennaio 2010, n. 739; Cass. 5 settembre 2013, n. 21909).

Quanto alla deduzione della violazione degli artt. 101, 112 c.p.c., art. 24 Cost. e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 in disparte la genericità della censura, la parte trascura di considerare che l’oggetto della presente controversia è l’accertamento della (in) sussistenza del diritto di credito vantato dall’Inps e, dunque, l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato costituisce il fatto generatore del diritto, ossia esattamente il fatto sui cui il giudice ha giudicato, nel rispetto del principio della domanda e del regolare contraddittorio tra le parti.

12. Infine, non può non rilevarsi che, nell’illustrazione dei motivi, e con specifico riguardo alla dedotta violazione dell’art. 2094 c.c., la ricorrente non individua le specifiche affermazioni della Corte in contrasto con le norme asseritamente violate. Il vizio di violazione di legge, pertanto, non è dedotto con le modalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., ord., 15 gennaio 2015, n. 635, cit.; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 16 gennaio 2007, n. 828; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

13. Le censure proposte, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sono inidonee ad infirmare la motivazione sotto il profilo della sua adeguatezza e congruità logico-giuridica.

14. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte la sussistenza della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale (Cass. 10 luglio 2015, n. 14434).

15. L’esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. 27 maggio 2016, n.11015; Cass. n. 10 luglio 2015, n.14434; Cass. 4 marzo 2015, n. 4346; Cass., 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 27 luglio 2009, n. 17455; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622).

16. Si aggiunge inoltre, che, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, – come ad esempio in presenza di mansioni elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d’esecuzione, che per ciò solo non richiedono un potere direzionale costante del datore di lavoro -, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Tali elementi, privi ciascuno di valore decisivo, possono e debbono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. 17 aprile 2009, n. 9256).

17. Anche con riguardo al nomen iuris che le parti hanno dato al contratto, pur avendo esso indubbio rilievo, occorre tuttavia accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1717): in definitiva, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ciò a cui deve attribuirsi rilevanza sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà dei contraenti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti, e tale criterio vale anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo (Cass., 21 ottobre 2014 n. 22289).

5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, ripercorrendo e condividendo il ragionamento compiuto dal giudice di primo grado, ha ritenuto che: a) dal complesso delle testimonianze assunte era risultata carente ogni forma di autonomia organizzativa dei lavoratori, addetti alla consegna quotidiana agli abbonati di copie del giornale La Stampa, secondo tabulati predisposti da altro dipendente della datrice di lavoro; b) le prestazioni avevano natura meramente esecutiva; c) erano svolte su turni predeterminati anche con riguardo al numero di copie da consegnare e agli indirizzi dei destinatari, nonchè alle modalità pratiche della consegna, all’orario, al luogo in cui essa doveva avvenire; d) era insufficiente a qualificare il rapporto come autonomo la scelta del percorso da seguire e l’ordine di consegna rispetto al nucleo essenziale dell’attività.

18. Tale giudizio è stato formulato sulla base del complesso delle risultanze istruttorie, compresi i verbali ispettivi ed i contratti di lavoro a progetto o di collaborazione, precisando che l’assenza di autonomia nell’organizzazione riguardava tanto i lavoratori a progetto quanto gli altri lavoratori, affermando l’incompatibilità del concreto svolgimento delle prestazioni lavorative con la struttura del rapporto di lavoro autonomo (v. pagina 12 della sentenza). Ha rilevato come la prestazione lavorativa, a fronte della genericità dell’oggetto dedotto in contratto (” consegna giornaliera del quotidiano La Stampa”), e dell’obiettivo generale del progetto allegato ai contratti di collaborazione (“ottemperare l’impegno preso con la casa editrice La Stampa per la consegna a domicilio del quotidiano nella città di Asti”) fosse assegnata unilateralmente dalla società ricorrente, il cui potere organizzativo emergeva anche dalla predeterminazione di un meccanismo di sostituzione dei lavoratori assenti, attraverso la disponibilità di altro lavoratore (figura jolly).

19. Infine, ha quindi concluso rilevando come i rapporti di lavoro comunque denominati, indipendentemente dalla tipicità o eterogeneità delle prestazioni rispetto all’oggetto sociale della società e a prescindere dalla loro conformità o difformità rispetto ai progetti allegati ai contratti di lavoro, si sono in concreto atteggiati come rapporti di lavoro subordinato, essendo connotati dallo stabile inserimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale e con margini di autonomia del tutto irrilevanti ai fini di una diversa qualificazione del rapporto.

20. Siffatta valutazione è incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e persuasive, supportate da evidenze istruttorie puntualmente indicate. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., 13 giugno 2014, n.13485; Cass., 10 giugno 2014, n. 13054; Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

21. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve invece essere adottato nei riguardi della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese per la parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA