Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9156 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 19/05/2020), n.9156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17828/2018 proposto da:

H.M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Lia Minacapilli,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso proposto da H.M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese temendo per la sua incolumità dopo aver accidentalmente causato una ferita all’orecchio del figlio del sindaco del suo villaggio mentre gli faceva la barba. Subito dopo questo incidente il suo locale di barbiere era stato incendiato. Egli allora era fuggito con l’aiuto di un indiano amico di suo padre.

Il Tribunale adito ha rilevato che nessuna specifica minaccia era stata rivolta al ricorrente, il quale si era limitato a riferire le affermazioni di alcuni amici non meglio specificati al riguardo, e che inoltre nemmeno era stata allegata la incapacità dello Stato di offrire protezione, tanto più che, dopo l’incendio della barberia, il ricorrente non si era rivolto alla Polizia, preferendo organizzare un viaggio – secondo il Tribunale inverosimile – attraverso l’India. Il Tribunale di Caltanissetta ha dunque concluso per la non configurabilità nella specie di alcun rischio per il ricorrente di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, politici o di appartenenza ad un gruppo sociale che giustifichino il riconoscimento dello status di rifugiato, e per la non ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per non aver provato il ricorrente l’esistenza del pericolo di subire un danno grave in caso di rientro nel Paese di origine, in cui, tra l’altro, non esiste – ha rilevato il Tribunale – alcun conflitto armato interno.

Infine, nessuna circostanza tale da integrare una situazione di vulnerabilità è stata allegata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Il Tribunale avrebbe violato i criteri di valutazione della credibilità del ricorrente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, richiamato comma 5, ed il principio dell’attenuazione dell’onere della prova, vigente in subiecta materia, come desumibile dello stesso art. 3, comma 3 del citato D.Lgs., per avere ritenuto inverosimile il suo racconto relativo alle violenze subite, coerente invece con la realtà del suo Paese di origine.

2.- Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Caltanissetta non ha, invero, basato la propria decisione di rigetto delle istanze del ricorrente – o almeno non esclusivamente – sulla inverosimiglianza della sua narrazione della vicenda che lo ha riguardato. L’autorità giudiziaria adita ha piuttosto rilevato che dalla stessa narrazione non emergono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stata prospettata una persecuzione per motivi di razza, di religione, politici o di appartenenza ad un gruppo sociale.

Quanto alla istanza di protezione sussidiaria, ha escluso il Tribunale l’esistenza di un rischio effettivo per il richiedente di subire un danno grave in caso di rientro in Bangladesh. E lo ha fatto alla stregua di un esame accurato della situazione generale di tale Paese, condotto sulla base delle fonti ufficiali di informazione. Ha, in particolare, chiarito che dal rapporto EASO aggiornato al dicembre 2017 non emerge una ipotesi di conflitto armato interno. Ed ha ulteriormente specificato che dalla medesima fonte si apprende che all’aumento sostanziale dell’attività violenta degli estremisti islamici, indirizzata principalmente nei confronti di organizzazioni ed individui dalle opinioni secolariste, o che promuovono i diritti delle donne, le autorità hanno reagito adottando misure per proteggere le persone considerate a rischio, e che sono aumentate le operazioni delle forze di sicurezza contro gruppi armati.

In tale quadro, il convincimento del Tribunale in ordine alla non configurabilità di un rischio effettivo per il ricorrente risulta del tutto ragionevole e coerente con l’attività istruttoria compiuta.

3. – Le suesposte argomentazioni danno conto, altresì, della inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base del rilievo di una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata in Bangladesh. Ed infatti, a fronte della descrizione della situazione socio-politica del Paese, operata dal Tribunale di Caltanissetta, la prospettazione del ricorrente risulta volta sostanzialmente ad ottenere un riesame della valutazione spettante al giudice di merito, operazione inibita a questa Corte.

4.- Con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la istanza del ricorrente di riconoscimento della protezione umanitaria limitandosi a rilevare – nonostante le allegazioni – la mancanza di una situazione di vulnerabilità, senza indagare sulla situazione di instabilità in Bangladesh alla luce di quanto emerge dalle fonti ufficiali. Il ricorrente rappresenta la impossibilità di godere dei propri diritti umani fondamentali in caso di rientro nel suo Paese di origine a causa degli scontri etnico-politici che affliggono il Paese.

5. – La censura è inammissibile.

Per un verso, infatti, il ricorrente non richiama le asserite allegazioni relative alla sua condizione di vulnerabilità delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

Per altro verso, egli, denunciando in modo generico, e con un riferimento meramente astratto alle fonti di informazione, gli scontri etnici e religiosi frequenti nel suo Paese, pone nuovamente in discussione l’analisi della situazione del Bangladesh compiutamente apprezzata dal Tribunale, come riferito sub 2.

6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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