Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9155 del 12/04/2018

Cassazione civile, sez. un., 12/04/2018, (ud. 16/01/2018, dep.12/04/2018),  n. 9155

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 117 del 2017, la Sez. disciplinare C.S.M. ha affermato la responsabilità della dott. G.G. in relazione ai due addebiti contestati (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ex art. 2, comma 1, lett. c), per avere, quale Procuratore della Repubblica di Imperia, trasmesso al Procuratore Aggiunto della Repubblica, solo dopo averlo esaminato, il verbale reso alla Guardia di Finanza dall’avv. F.L., nonostante avesse preventivamente saputo che la deposizione avrebbe riguardato fatti di rilievo penale nei quali risultava coinvolto il marito; ex art. 2, comma 1, lett. g), per avere gravemente ed inescusabilmente violato l’art. 11 c.p.p., che le imponeva, appena venuta a conoscenza che nel verbale raccolto dalla polizia giudiziaria risultavano dichiarazioni accusatorie nei confronti del proprio coniuge e anche nell’ipotesi della previa consapevolezza di potere essere persona offesa, la trasmissione immediata al procuratore della Repubblica di Torino) ed ha inflitto la sanzione della censura.

La Sez. disciplinare, nello specifico, ha ritenuto accertato che: il 5/3/2015, la dott. G. era stata avvisata dalla polizia giudiziaria che l’avv. F.L. intendeva rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del marito del Procuratore; che il giorno successivo, il verbale, sottoscritto dal F. e contenente effettivamente dichiarazioni su fatti di rilievo penale coinvolgenti il marito della dott. G., era stato sottoposto all’esame della stessa, che il 9/3, dopo avere esaminato il verbale, ne aveva disposto la trasmissione alla dott. P., Procuratore aggiunto di Imperia; che il 10/3/2015, la dott. G. aveva indirizzato una missiva al Procuratore generale della Corte d’appello di Genova, in relazione a quanto accaduto, prospettando la possibilità di essere considerata persona offesa; che il 16 marzo, il fascicolo era stato trasmesso alla competente Procura di Torino, ex art.11 cod.proc.pen.

Secondo la sentenza impugnata, la delicatezza della situazione avrebbe imposto alla dott. G., non appena appreso dalla polizia giudiziaria che l’avv. F. intendeva rendere dichiarazioni a contenuto accusatorio nei confronti del marito, di astenersi ex art. 52 c.p.p., da qualsiasi atto, e quindi in primis, dal prendere visione del verbale delegando alla trattazione l’aggiunto, nè si versava in ipotesi di cui al quarto comma dell’art. cit., del quale in ogni caso non si era avvalsa l’incolpata.

La Sez. disciplinare ha altresì ritenuto censurabile il successivo comportamento della dott. G., atteso che la concreta trasmissione al Procuratore di Torino, competente ex art. 11 c.p.p., era avvenuta solamente il 16 marzo, ad opera dell’aggiunto, a cui erano stati nel frattempo trasmessi gli atti.

La Sezione disciplinare ha quindi ritenuto che erano stati violati i fondamentali doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio del magistrato, con ciò escludendosi la possibilità di applicare il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, anche in considerazione del fatto che la vicenda era stata ripresa e diffusa dagli organi di stampa.

Ricorre avverso detta pronuncia G.G., sulla base di tre motivi.

All’udienza del 16/1/2018, il Procuratore generale ed il difensore hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. c), per avere la Sez. disciplinare ritenuto integrato l’illecito in oggetto, senza considerare che la ricorrente non ha effettuato alcun intervento nel procedimento, nè tanto meno ha compiuto un atto d’ufficio riferibile al procedimento instaurando.

Sostiene che manca un atto del Procuratore scaturito dalle dichiarazioni dell’avv. F., e che non costituisce atto del procedimento il semplice esame di un verbale trasmesso poi al Procuratore aggiunto per le determinazioni del caso; che la norma sanzionatrice, che non può essere oggetto di interpretazione analogica o manipolatrice, prevede l’obbligo di astensione, mentre l’art. 52 c.p.p., si riferisce alla mera facoltà di astensione, ed è da respingere ogni riferimento all’art. 323 c.p.; che non risulta in alcun modo che la dott. G. abbia indebitamente conosciuto in anticipo il contenuto delle dichiarazioni dell’avv. F., mentre l’anticipazione ricevuta dalla P.G. riguardava l’intenzione di detto avvocato di esporre fatti che avrebbero potuto riguardare il marito del procuratore, che si potè rendere conto della situazione solo dopo aver letto il verbale.

2. Il motivo è infondato.

Come affermato, tra le altre, nella pronuncia Sez. U. del 5/12/2012, n. 21853, richiamandosi alla sentenza del 12/5/2010, n.11431 ed a precedenti arresti, “il magistrato del P.M. ha l’obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacchè l’art. 52 c.p.p., che ne prevede la “facoltà” di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell’art. 323 c.p., ove la ricorrenza di “un interesse proprio o di un prossimo congiunto” è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d’imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. – il cui statuto costituzionale partecipa dell’indipendenza del giudice – al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell’art. 36 c.p.p., e equiparazione, a questi fini, tra obblighi del giudice e del p.m. affonda le radici nello statuto costituzionale del pubblico ministero, quale organo sottratto dai costituenti all’influenza dell’esecutivo, indispensabilmente partecipe dell’indipendenza del giudice, da intendere quale indipendenza del magistrato, in vista della realizzazione dell’uguaglianza del cittadino di fronte alla legge, per il tramite della soggezione del giudice solo alla legge e dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale”.

E la pronuncia Sez. U. dell’11/3/2013, n. 5942, ha precisato che la “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” non richiede – sotto il profilo soggettivo -” uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie”. Alla stregua di detti principi, deve ritenersi correttamente affermata la responsabilità della dott. G. in relazione all’illecito contestato, dato che la stessa si sarebbe dovuta astenere dal compimento di ogni atto d’ufficio, una volta portata a conoscenza della volontà dell’avv. F. di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del marito del magistrato stesso; nè, a fronte del fatto come ricostruito dalla Sez. disciplinare a pag. 4 (anticipazione da parte della polizia giudiziaria delle dichiarazioni che avrebbe reso l’avv. F. e presa visione ed esame del verbale in oggetto, che, all’evidenza, costituiscono un atto d’ufficio), la ricorrente può opporre genericamente, e con contestazione di puro merito, che mancava ogni indicazione specifica su quel che sarebbe stato il contenuto delle dichiarazioni accusatorie del F., delle quali la stessa si sarebbe resa conto solo leggendo il verbale.

3. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g), e la manifesta illogicità della motivazione sul requisito soggettivo.

Sostiene che sin dal 9 marzo gli atti erano al Procuratore aggiunto e non è stata la ricorrente a decidere di effettuare la consegna alla Procura della Repubblica di Torino il 16 marzo; che è incomprensibile la dedotta violazione dell’art. 11 c.p.p..

4) Il secondo motivo è fondato.

E’ sufficiente a riguardo rilevare che, dovendo la dott. G. astenersi sin dal momento in cui era stata messa a conoscenza della volontà dell’avv. F. di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del marito della stessa, non avrebbe potuto compiere alcun atto del processo e quindi neppure assumere la decisione di trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria competente ex art. 11 c.p.p.. Sul piano del fatto, inoltre, avendo la ricorrente trasmesso gli atti al Procuratore aggiunto, non era tenuta ad assumere alcun atto del processo.

5. Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza e la contraddittorietà della motivazione per non avere applicato il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, e per avere irrogato la sanzione della censura nonostante la scarsa rilevanza del fatto.

6. Il motivo è assorbito, visto l’accoglimento del secondo motivo.

7. Conclusivamente, respinto il primo motivo, accolto il secondo, da cui l’assorbimento del terzo mezzo, va cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

PQM

 

La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

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