Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9155 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 30398-2011 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PAOLILLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/12/2010 R.G.N. 83/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, invocata da B.G. nei Confronti dell’Inps in conseguenza della sua lamentata esposizione agli effetti nocivi dell’amianto durante lo svolgimento negli anni dell’attività lavorativa.

Con sentenza del 15 – 27.12.210, la Corte d’appello di Genova, nell’accogliere l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto all’assicurato il predetto beneficio, ha rilevato che all’esito della nuova perizia svolta in secondo grado, resasi necessaria per la verifica della fondatezza o meno delle critiche mosse a quella eseguita in prime cure, era risultato che i valori di esposizione all’amianto erano stati inferiori alla soglia necessaria per il riconoscimento della rivalutazione contributiva, per cui non risultava integrato il presupposto dell’esposizione qualificata dell’appellato alle fibre d’amianto per la durata ultradecennale richiesta dalla normativa di riferimento.

Per la cassazione della sentenza ricorre il B. con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura l’impugnata decisione per “nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di contestazione specifica in relazione al giudizio di primo grado e di motivazione specifica dell’impugnazione. Il medesimo deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 434 e 112 c.p.c., nonchè la decisività dei vizi processuali.

In estrema sintesi il B. sostiene che, a fronte delle circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo del giudizio, l’istituto convenuto non aveva svolto alcuna contestazione, nè preso specifica posizione, con la conseguenza che, in applicazione del principio di non contestazione, la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta senza bisogno di ulteriori accertamenti. Sotto un secondo profilo, deduce l’inidoneità dei motivi di appello a modificare l’esito del giudizio; al contrario, essi per come erano formulati portavano al riconoscimento di un’esposizione superiore a quella ritenuta dal consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficienza della motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza in concreto di un’esposizione all’amianto qualificata ai fini di legge per omessa valutazione della idoneità dei motivi di appello a determinare un esito diverso del giudizio. Sono dedotti, altresì, i vizi di omesso esame e di vizio logico.

Il ricorrente sostiene, in pratica, che la Corte d’appello di Genova si è totalmente disinteressata delle argomentazioni svolte dalle parti, delle sue allegazioni, della mancata contestazione da parte del convenuto Inps, nonchè della eccepita inidoneità dei motivi di appello a portare ad un risultato diverso rispetto a quello ritenuto dal Tribunale. Si imputa, quindi, ai giudici d’appello di aver limitato la valutazione della fattispecie alla luce della sola consulenza tecnica e di non aver tenuto conto delle argomentazioni del perito d’ufficio di primo grado, le cui conclusioni erano state, invece, condivise dal Tribunale.

1-2. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, sul principio di non contestazione, deve rilevarsi che l’art. 416 (omologamente a quanto previsto dall’art. 167 c.p.c. per il rito ordinario), imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la “non contestazione” un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, si precisa che, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione – quale indice, in positivo e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, – in quanto l’allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti ed il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l’attribuzione del diritto. Diversamente, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere – dovere di contestazione, atteso il suo collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 414 c.p.c., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al “thema probandum”, come disciplinato dall’art. 2697 c.c. (Cass., 8.4.2004 n. 6936).

1-2.1. Ora, nell’atto introduttivo del giudizio, come trascritto nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha esposto una serie di circostanze di fatto caratterizzate da estrema genericità e meramente indicative delle attività che si svolgevano all’interno della sede di lavoro, ed in conseguenza delle quali si asserisce essersi verificata la contaminazione ambientale con le fibre di amianto. La genericità emerge evidente laddove si usano espressioni come “più volte” (lett. a ed e di pag. 4-5 del ricorso) con riferimento ad un lungo arco temporale (1970-1975, 1972-1987), o “per alcuni anni”, “ripetutamente”, “in continuazione”, “quasi mensilmente” (lett. g), senza alcuna specificazione circa il numero degli interventi, le concrete modalità di esecuzione, i tempi impiegati, e, soprattutto, circa la quantità di amianto dispersa e la concreta esposizione del ricorrente alle fibre aeree, in ragione delle mansioni svolte e della specifica collocazione del suo posto di lavoro. A fronte di tale genericità, non poteva sorgere in capo al convenuto alcun obbligo di specifica contestazione, nè tanto meno la domanda poteva ritenersi provata senza ulteriori accertamenti. Ciò che infatti viene in rilievo, con riferimento alla specifica domanda proposta, sono le conseguenze che da tale tipo di interventi fa derivare il ricorrente, e che l’Inps non condivide, ovvero la concreta esposizione del B., per oltre dieci anni, all’amianto con un livello di concentrazione delle fibre superiore a quello indicato nel Decreto n. 277 del 1991. Tale circostanza, unitamente a quella riguardante la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui tale lavorazione è stata svolta per più di dieci anni, costituisce uno degli elementi costitutivi della domanda, la cui prova grava sulla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (Cass., 1.8.2005 n. 16118).

1-2.2. Non è, peraltro, in dubbio che l’esposizione all’amianto, pur costituendo un fatto ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, possa essere accertata con l’ausilio di una consulenza tecnica di ufficio, diretta non solo ad accertare con indagini di carattere tecnico-scientifico le caratteristiche specifiche dell’ambiente lavorativo e la presenza di amianto, ma anche la concentrazione della sostanza in questione ed il tempo di esposizione del lavoratore in ragione delle mansioni in concreto svolte nell’arco temporale previsto. Si tratta, tuttavia, di accertamenti connotati da una forte componente valutativa, che sottrae l’allegazione della esistenza di esposizione qualificata all’amianto al principio di non contestazione (cfr. Cass., 8.3.2007, n. 5299).

1-2.3. Anche l’altro profilo del motivo di ricorso, riguardante la specificità dei motivi di appello, è infondato.

Le ragioni di doglianza dell’Inps sono evidenziate con puntualità e chiarezza nella parte espositiva della sentenza (pagg. 2 e 3): esse attengono a specifiche censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del primo grado del giudizio, riguardanti l’inesatta attribuzione di valori di esposizione ad attività (quali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di condizionamento, le operazioni di smontaggio e montaggio delle plafoniere di pannelli del controsoffitto) riferiti all’addetto che esegue direttamente tale tipo di operazioni su materiale contenente amianto, e non invece al lavoratore non addetto a tali lavori; nonchè le valutazioni circa la misura dell’esposizione, ritenuta inferiore alla soglia legale. Il giudice del merito ha, dunque, specificato le ragioni che lo hanno indotto a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in considerazione delle critiche svolte dall’appellante – così peraltro rispondendo anche all’eccezione di inammissibilità dell’appello -, nonchè dell’opportunità di rendere omogenee le decisioni di altre controversie pendenti dinanzi al suo ufficio, nominando un consulente tecnico per tutte le controversie riguardanti le medesime questioni.

1-2.4. Quanto all’altra questione, relativa alla idoneità dei motivi di appello a sovvertire la decisione del giudice di primo grado, la parte mostra di non distinguere tra enucleazione e specificazione del motivo di appello, che è requisito di ammissibilità del gravame – e che il giudice ha ritenuto sussistente – e fondatezza dello stesso (idoneità a sovvertire la decisione), la quale può conseguire solo dall’esame nel merito del motivo e dal giudizio sulla sua fondatezza. D’altronde, è anche esatto il rilievo della difesa dell’Inps secondo cui la specificità dei motivi di impugnazione è verificabile dal giudice di legittimità solo indirettamente attraverso il profilo della correttezza giuridica del procedimento interpretativo del giudice del gravame e della logicità del suo esito. Non ricorre, quindi, alcuna violazione dell’art. 434 c.p.c..

Nè può essere sottaciuto che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera Probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. (v. in tal senso Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04)

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 196 c.p.c., in relazione agli artt. 441 e 445 c.p.c., nonchè della violazione del contraddittorio e del principio di giusto processo ex art. 111 Cost..

Il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva disposto la rinnovazione della consulenza tecnica con sostituzione del perito non era motivata, avendo a ciò provveduto in modo inammissibile e con argomentazione inadeguata solo con la sentenza. Inoltre, il ricorrente osserva che la sostituzione del perito di prime cure era avvenuta, da parte della Corte di merito, in assenza di gravi motivi che potessero giustificare una tale decisione, per cui l’originario provvedimento istruttorio era da ritenere sostanzialmente immotivato e lesivo del principio del contraddittorio. In particolare, il ricorrente sottolinea che, in assenza di indicazioni di fatto o dati nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima consulenza, ovvero in assenza di vizi o gravi lacune dell’indagine peritale già effettuata, la facoltà suddetta trova un limite nella necessaria ricorrenza di gravi motivi, nella specie insussistenti e comunque non enunciati. Per di più, nella fattispecie in esame, la duplicazione dell’indagine si appalesava superflua avendo il consulente nominato nel giudizio di primo grado già espresso una valutazione di superamento della soglia di esposizione alle polveri di amianto.

4. Col quarto motivo la parte denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficienza di motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza in concreto di gravi motivi idonei a giustificare la rinnovazione della C.T.U. in grado d’appello.

3-4.1- Rileva la Corte che il terzo ed il quarto motivo sono tra loro connessi e, perciò, possono essere trattati congiuntamente. Orbene, tali motivi sono infondati.

Invero, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l’esigenza di procedere ad una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi Cass., 25.11.2003, n. 17906; Cass., 15.7.2011 n. 15666). Si è, altresì, precisato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (Cass., 26.6.2012, n. 10671).

3-4.2- La Corte d’appello ha peraltro compiutamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di disporre il rinnovo della consulenza, ritenuta necessaria in considerazione degli specifici motivi di appello proposti dall’INPS, sicchè anche sotto il profilo del difetto di motivazione i predetti motivi non possono essere accolti.

5. Col quinto motivo il ricorrente segnala, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo del mancato superamento della soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo e dei vari aspetti del calcolo necessari al computo dell’esposizione. Inoltre, è dedotta l’omessa pronuncia su fatti decisivi considerati o non considerati dal c.t.u. nel suddetto calcolo, nonchè l’erronea ricognizione della fattispecie concreta.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza perchè, nel rigettare la domanda, la Corte territoriale si è basata unicamente sulle risultanze della c.t.u., senza tenere in considerazione le critiche ad essa formulate nonchè gli esiti della prima c.t.u. e valutando le risultanze documentali e testimoniali acquisite esclusivamente nella interpretazione datane dalla seconda consulenza.

5.1. Questo motivo è infondato, oltre a presentare profili di inammissibilità. Invero, la confutazione delle critiche alla c.t.u. avanzate dall’odierno ricorrente, così come delle conclusioni raggiunte dal consulente nominato nel primo grado, è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell’elaborato tecnico che la Corte di merito motiva riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare – determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all’amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, con l’utilizzo dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata e concludendo nel senso della non sussistenza di un rischio maggiore di quello indicato dal CTU, perchè non suffragato in causa da oggettivi elementi di riscontro.

5.2. Va, comunque, ricordato che secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte, e condivisi dal Collegio, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni, perchè tali contestazioni si rivelano dirette, non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass., 30 agosto 2004, n.17639). L’art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, conferisce alla Corte di Cassazione il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale principio, tuttavia, non impone affatto che l’obbligo di motivazione debba estrinsecarsi in maniera standardizzata con l’indicazione della specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione operata dal giudice, potendo egli attestare di aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica, ovvero richiamando, a sostegno del suo convincimento, l’elaborato peritale (Cass. 22.7.2004, n. 13747). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (da ultimo, Cass., ord. 7.1.2014 n. 91).

Deve, altresì, ricordarsi che, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa o incongrua valutazione di un documento ovvero di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di totale obliterazione del documento o di elementi deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si palesino idonei a condurre – secondo una valutazione che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza – ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere siffatta valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami “per relationem” agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass., 28.2.2006, n. 4405).

Si afferma così che il ricorrente ha dunque il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (v. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; da ultimo, Cass., Sez. Un., Ord. 7 novembre 2013, n. 25038; Cass., 7.2.2011, n. 2966).

5.3. Il motivo in esame non rispetta questi principi.

Il ricorrente, invero, svolge una serie di considerazioni tese a confutare l’operato del c.t.u. e per far ciò assembla parti di deposizioni testimoniali acquisite in altri giudizi, circostanze asseritamente incontestate, stralci dei precedenti atti difensivi e brani tratti dalla consulenza svolta nel giudizio di primo grado in un unico contesto argomentativo, in cui sovrappone e mescola elementi fattuali – che assume documentalmente provati – con considerazioni di tipo induttivo-deduttivo, spesso accompagnate da interrogativi e calcoli che, piuttosto che costituire una verifica matematica dei suoi assunti, sono modulati in funzione di asseverare le proprie tesi difensive, date dall’assunto di una dispersione di fibre aerodisperse e di un tempo di esposizione all’amianto superiori a quelli ritenuti dal c.t.u. e condivisi dalla corte territoriale. Le doglianze appaiono così frammentate e articolate su critiche e riferimenti documentali di varia provenienza che impediscono di percepire il senso esatto della tesi del ricorrente e, soprattutto, la sua decisività e convergenza ai fini della demolizione del ragionamento svolto dal giudice di merito. Nel far questo, peraltro, il ricorrente omette di riportare per intero le testimonianze ed i documenti che i Giudici del merito non avrebbero valutato (o non correttamente valutato).

In definitiva, il vizio di motivazione che il ricorrente addebita alla sentenza impugnata non evidenzia lacune o errori logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolve, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell’operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di legittimità proprio del giudizio di cassazione. Anche con riguardo al motivo in esame, deve concludersi per la sua infondatezza.

6. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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