Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9155 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7946-2015 proposto dal:
(OMISSIS), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro
tempore, Rag. C.F., rappresentato e difeso dagli
Avvocati PAOLA LANDI e CLAUDIO FERRARI, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1419/2014 della CORTE di APPELLO di BRESCIA,
pubblicata il 3/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che in data 13.3.2015, il (OMISSIS) ha notificato ricorso per cassazione, nei confronti di M.A., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che ha respinto l’appello principale del Condominio medesimo e, in accoglimento dell’appello incidentale del M., in parziale riforma della sentenza 1525/2011 del Tribunale di Brescia, ha dichiarato non sussistere la servitù di elettrodotto e acquedotto a carico del mappale (OMISSIS) di proprietà del M. a favore del fondo di cui al mappale (OMISSIS), e comunque di ogni altro mappale del Condominio, e conseguentemente ha condannato quest’ultimo a rimuovere le relative condotte, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con condanna del (OMISSIS) a rifondere alla controparte le spese del grado di giudizio liquidate in Euro 5.400,00 oltre accessori di legge;
che, successivamente alla predetta notifica ed all’iscrizione a ruolo della causa, il Condominio ha raggiunto un accordo transattivo con il convenuto Sig. M., che infatti non si è costituito nel giudizio;
che detta transazione prevede altresì l’abbandono del presente procedimento;
che il ricorrente non ha pertanto più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale, in quanto, come detto, le parti hanno transatto la causa.
Considerato che, con scrittura in data 27 novembre 2018 il ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al numero 7946 del Reg. Gen. dell’anno 2015;
che detto atto di rinuncia è sottoscritto dalla parte personalmente (Rag. C.F.) e dal proprio legale, Avv. Paola Landi del Foro di Brescia, munita di mandato speciale;
che, come detto, la controparte intimata non ha svolto alcuna difesa;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulla spese. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019