Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9154 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/05/2020), n.9154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6020/2018 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. (OMISSIS)), con

(OMISSIS), in persona del liquidatore G.G.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al

ricorso, dall’Avvocato Giancarlo Notaro, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

curatore; RUFINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore.

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 gennaio 2018, n. 359, reiettiva del reclamo dalla prima proposto contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 21 dicembre 2016, su istanza della Rufini s.r.l.. Quest’ultima e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte predetta ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sulla reclamante, quanto alla contemporanea sussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, atteso che, da un lato, i bilanci dalla stessa prodotti, relativi agli esercizi degli anni 2013, 2014, 2015, non risultavano approvati, sicchè nessuna valenza probatoria potevano assumere ai fini della citata norma; dall’altro, la dimostrazione della sua non fallibilità nemmeno poteva desumersi da documenti altrettanto significativi.

2.1 formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o erronea applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver erroneamente considerato come copie informali i bilanci innanzi ad essa prodotti, trattandosi, invece, di quelli tempestivamente depositati presso il registro delle imprese, come dimostrato dalle corrispondenti ricevute telematiche;

II) “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o erronea applicazione della L. Fall., art. 15, comma 4, in riferimento alla L. Fall., art. 1 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)”. Ribaditosi che i bilanci prodotti erano quelli depositati presso il registro delle imprese, si assume che nessuna norma della legge fallimentare impone il deposito dei verbali di loro approvazione, limitandosi la L. Fall., art. 1, a fare riferimento ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e ad una relazione economico-finanziaria aggiornata. Si lamenta, infine, l’assenza di una motivazione, anche minima, circa la ritenuta inattendibilità delle risultanze dei bilanci suddetti.

2. Le descritte doglianze, esaminabili congiuntamente perchè chiaramente connesse, sono infondate.

2.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 16067 del 2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio, inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza, che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435 c.c., comma 1 (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis c.c., comma 2), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (D.L. n. 357 del 1994, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 489 del 1994)

o attraverso adempimenti telematici; l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018 del 1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare L. Fall., ex art. 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell’art. 2435 c.c. (cfr. Cass. 13746/2017): infatti, ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di tali documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicchè, in tali casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. Ciò significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi fallibile e/o insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, in altra maniera.

2.1.1. In sintesi, quindi: i) il giudice può non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi ai fini dell’integrazione dei requisiti di non fallibilità ove essi non risultino approvati e regolarmente depositati (cfr. Cass. n. 22403 del 2019; Cass. n. 33091 del 2018); ii) ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., art. 15, comma 4: questi ultimi, invero, costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere, però, a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili ivi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018).

2.2. Nella specie, la corte territoriale ha considerato non assolto l’onere probatorio gravante sulla reclamante, quanto alla contemporanea sussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, atteso che i bilanci dalla stessa prodotti, relativi agli esercizi degli anni 2013, 2014, 2015, non risultavano approvati, nè la dimostrazione della sua non fallibilità poteva desumersi da documenti altrettanto significativi. Trattasi, come è evidente, di accertamenti fattuali coerenti con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, e qui non ulteriormente sindacabili (se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti in cui, tuttora, una tale possibilità è offerta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo – qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza resa il 18 gennaio 2018 – dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012. La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, però, non ha formulato censure diverse da quelle consistenti nelle rubricate “violazioni e/o erronee applicazioni” di legge), altresì rimarcandosi che il mero invio telematico al registro delle imprese dei predetti bilanci, così come il loro deposito ivi, non sono, da soli, idonei a farne presumere l’avvenuta approvazione da parte dell’assemblea.

2.2.1. L’odierna ricorrente, inoltre, non può che imputare a se stessa la mancata produzione, in sede di reclamo, dei verbali di approvazione dei bilanci predetti, dovendosi solo ricordare che il ruolo di supplenza affidato al giudice nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non è rimesso a presupposti vincolanti poichè richiede una valutazione del giudice di merito circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicchè, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l’illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in Cassazione (cfr. Cass. n. 34106 del 2019; Cass. n. 8965 del 2019; Cass. n. 24721 del 2015).

2.3. Entrambe le doglianze in esame, infine, si rivelano anche carenti di autosufficienza sia perchè in nessun modo indicano le date in cui ciascuno dei menzionati bilanci sarebbe stato approvato dall’assemblea, sia nella misura in cui si riferiscono ad atti (i medesimi bilanci del triennio 2013-2015; la relazione del curatore del 20 febbraio 2017) che, ove pure volessero individuarsi come quelli attraverso i quali si intendeva fornire la dimostrazione della non fallibilità della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, non sono trascritti, anche sinteticamente, quanto al loro corrispondente tenore letterale su tale aspetto, così precludendo a questa Suprema Corte di apprezzarne la decisività.

3. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Rufini s.r.l. e la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione rimaste solo intimate, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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