Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9154 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17733-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/06/2010 R.G.N. 387/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. SERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, invocata da B.B. nei confronti dell’Inps in conseguenza della sua lamentata esposizione agli effetti nocivi dell’amianto durante lo svolgimento negli anni dell’attività lavorativa.

La Corte d’appello di Bologna, nel respingere l’impugnazione principale dell’Inps avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto il diritto alla predetta rivalutazione ai fini pensionistici, ha rilevato che all’esito della consulenza d’ufficio espletata in seconde cure era emerso che il B. era stato esposto a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore alla soglia legale dalla data della sua assunzione, risalente all’1.3.1976, a quella del 31.12.1992. Nel contempo la stessa Corte ha accolto l’appello incidentale del B. in ordine alla disposta compensazione delle spese di primo grado e, per l’effetto, ha condannato l’Inps al loro pagamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso B.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps deduce i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: – Violazione degli artt. 112, 436 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4); insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, la difesa dell’istituto sostiene che in ordine all’accertamento temporale di esposizione qualificata all’amianto concernente il periodo 1986 – 31/12/1996, così come accertato dal primo giudice, si era formato il giudicato, in quanto l’assicurato aveva limitato l’impugnazione incidentale della sentenza di primo grado alle sole spese di lite, dimostrando, in tal modo, di fare acquiescenza alla suddetta delimitazione temporale tracciata in prime cure. Ne conseguirebbe, secondo tale assunto difensivo, che il periodo di esposizione qualificata all’amianto riguardante il periodo 1.3.1976 – 31.12.1992, individuato dal CTU del giudizio d’appello, non poteva incidere sulle sorti della causa, essendo neutralizzato dal mancato appello incidentale del lavoratore avverso la decisione del primo giudice che aveva individuato il periodo di esposizione in quello compreso tra il 1986 ed il 1996, per cui il solo periodo 1986 – 1992 finiva per rivelarsi insufficiente ai fini del conseguimento del beneficio “de quo” che presuppone un’esposizione qualificata ultradecennale alle polveri di amianto.

Il motivo è infondato.

Invero, dalla lettura delle conclusioni dell’atto d’appello dell’Inps risulta evidente che l’ente chiese la riforma integrale della sentenza di prime cure ed il rigetto di ogni domanda della controparte, tanto che la Corte d’appello conferì al consulente tecnico d’ufficio l’incarico di determinare in ogni caso la durata dell’esposizione qualificata alle polveri di amianto. Ne consegue che non può condividersi il tentativo dell’istituto ricorrente di voler far ritenere che la sua impugnazione fosse mirata a far accertare solo l’insussistenza del superamento della soglia di esposizione all’interno del periodo 1986 – 1996 già individuato dal primo giudice come arco temporale di esposizione qualificata alle polveri di amianto.

Infatti, il tenore delle conclusioni è tale da far comprendere l’interesse dell’Inps a veder travolta la domanda della controparte nella sua interezza, attraverso l’integrale riforma della sentenza di primo grado che aveva già accertato il superamento del limite di esposizione alle polveri di amianto, per cui è da escludere che potesse essersi formato il giudicato in ordine al periodo della predetta esposizione compreso, secondo il primo giudice, tra il 1986 ed il 1996.

In effetti, l’infondatezza della tesi dell’Inps, secondo cui non poteva tenersi più conto del periodo successivo al 31.12.1992, in quanto escluso dall’ausiliare di secondo grado dal computo della rivalutazione contributiva, nè di quello antecedente al 1986, nonostante la perizia di secondo grado avesse retrodatato la decorrenza dell’esposizione fino a farla coincidere con la data di assunzione dell’1.3.1976, in quanto si sarebbe formato il giudicato sul periodo 1986 – 1996, non interessato dall’appello incidentale del lavoratore, discende dalla seguente constatazione: l’impugnazione principale dell’ente previdenziale, tesa alla riforma della sentenza ed al rigetto di ogni avversa domanda, aveva riguardato, stante l’effetto devolutivo del gravame, anche il fattore temporale, rappresentante uno degli elementi costitutivi del beneficio in questione, per cui il nuovo accertamento peritale, che aveva consentito alla Corte di merito di individuare nel più lungo periodo 1.3.1976 – 31.12.1992 (anni 16, mesi 9 e giorni 30, come spiegato a pag. 12 della sentenza d’appello) quello di esposizione da rivalutare agli effetti contributivi, non consente in alcun modo di ritenere che si fosse formato il giudicato sul più ristretto periodo 1986 – 1992. Nè, d’altra parte, l’assicurato poteva avere interesse a Proporre ricorso incidentale avverso la statuizione del primo giudice che gli aveva, comunque, riconosciuto una esposizione qualificata alle polveri di amianto di durata ultradecennale ai fini della rivalutazione contributiva reclamata. In ogni caso il requisito dell’esposizione qualificata ultradecennale è risultato confermato all’esito del giudizio di appello, anche se con riferimento ad un periodo in parte diverso, ma comunque più lungo di quello verificato in prima istanza.

Inoltre, è interessante rilevare che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 4363 del 23.2.2009) ha avuto modo di chiarire che “la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame. (Nella specie, la S.C, nell’enunciare l’anzidetto principio, ha escluso che si fosse formato il giudicato sull’accertamento giudiziale della semplice durata di attività lavorativa svolta in presenza di amianto, giacchè, ai fini del riconoscimento dell’azionato diritto alla supervalutazione dei periodi di contribuzione, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, era necessario anche l’accertamento di una qualificata esposizione all’amianto)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell’avv. Giuseppe Sante Assennato, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Assennato.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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