Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9154 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1396-2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato difeso

dall’avvocato ENRICO DE METRIO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDUARDO GIULIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositaa il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A., quale titolare della ditta TEVAMA, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Potenza per ottenere il pagamento della somma di Lire 17.232.777, quale corrispettivo per i lavori di ricostruzione di un fabbricato di proprietà di R.G..

A seguito di ingiunzione di pagamento, il R. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva accolta dal Tribunale con sentenza N. 88/2006.

Proposto gravame dal T., resistito dal R., che spiegava appello incidentale, la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 27.2.2014, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione.

La corte territoriale riteneva che il credito dell’appaltatore fosse stato provato dagli accertamenti svolti dal CTU; rigettava la richiesta di applicazione della penale per il ritardo nella consegna delle opere, prevista dall’art. 7 del contratto di appalto, in quanto l’operatività della penale era stata espressamente esclusa dall’art. 8 dello stesso contratto, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del committente.

Per la cassazione del ricorso ha proposto ricorso il R. sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; con il medesimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99,112 e 100 c.p.c., art. 112 e 116 c.p.c., artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 342 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 2909 c.c.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta carenza di specificità dell’appello, rileva il collegio che, pur trattandosi di violazione di natura processuale, per la quale la Corte di cassazione ha accesso agli atti del fascicolo, nel caso in esame il ricorrente non chiarisce nemmeno per quali ragioni il ricorso non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.

Il motivo, oltre alla assoluta genericità e mancanza di chiarezza, si sostanzia, al di là dei singoli parametri normativi invocati, nella contestazione della valutazione delle prove, come operata dal giudice d’appello, con particolare riferimento alla CTU.

Rileva dunque il collegio l’inammissibilità del motivo perchè tendente ad una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori e, segnatamente, dell’accertamento del credito dell’appaltatore sulla base della CTU, fondata sulla ricognizione dei lavori effettuata dal perito sui luoghi di causa, a nulla rilevando il diverso importo contabilizzato dal direttore dei lavori, dovuto a mero errore contabile.

Ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).

Una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009).

Non ricorre nemmeno la violazione dell’art. 115 c.p.c., che può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo quando il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, escludendo la suddetta violazione quando, nel valutare le prove proposte dalle parti, si sia attribuita maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.

La violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salvo che si tratti di prova legale, mentre non può essere censurato l’apprezzamento della prova da parte del giudice di merito (Cass. Sez. III, 10/06/2016, n. 11892)”.

Erroneo è, inoltre, il riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., norme che attengono ai criteri di interpretazione del contratto e non della CTU, nè della sentenza o del gravame.

Anche la doglianza relativa al rigetto dell’appello incidentale è inammissibile, in quanto fondata sulle medesime censure attinenti all’accoglimento dell’appello principale, in ordine alle pretese creditorie della ditta Tevama di T.A..

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 99,112 e 342 c.p.c. in relazione agli artt. 191 e 606 c.p.c., il ricorrente si duole della condanna alle spese sostenute dalla Tevama per lo svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo, nonostante il giudice di merito non avesse disposto l’acquisizione del fascicolo dell’ATP.

Il motivo non è fondato.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”, che vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, nel giudizio di merito vanno prese in considerazione come spese giudiziali e vanno poste, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente (Cassazione civile sez. III, 08/06/2017, n. 14268; Cass. 15672/2005).

L’inserimento dell’ATP nel fascicolo della parte richiedente, che poi sia risultata vittoriosa, è sufficiente per porre dette spese a carico del soccombente, senza che sia necessario un atto di acquisizione da parte del giudice, che va disposto solo ove la ATP non sia stata allegata al fascicolo di parte.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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