Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9153 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andreoli Antonio,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

SEIT PARMA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 03/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PIVA, per delega depositata in

udienza dell’Avvocato ANDREOLI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI GIAMPAOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/8/2005 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. P.C. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Parma a titolo di I.R.P.E.R per l’anno d’imposta 1997, con il quale gli era stato richiesto il pagamento di Euro 75.043,26 per omessa ritenuta alla fonte di somme derivanti da tassazione reddituale separata (plusvalenza derivata da cessione di farmacia).

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia “illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza. Difetto di motivazione e indeterminatezza della cartella impugnata. Erroneo presupposto di fatto. Nullità della cartella”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza la soluzione della tassazione separata cui sono state assoggettate le somme de quibus ha risposto non già all’esercizio di una facoltà bensì ad un obbligo, giacchè tutte le denunce dei redditi depositate nel 1998 e, conseguentemente, relative al periodo d’imposta 1997 venivano, in quell’anno e relativamente a tale voce, obbligatoriamente ed automaticamente sottoposte a tassazione separata. La plusvalenza ricavata con la vendita della farmacia veniva automaticamente trasferita e il calcolo dell’aliquota non era certo scelto o concordato dal contribuente”.

Lamenta che “la cartella impugnata nei precedenti gradi di giudizio sia affetta da nullità, poichè assolutamente indeterminata, per quanto riguarda l’aliquota applicata e per quanto riguarda il criterio di calcolo posto in essere, risultando altresì il difetto di motivazione in relazione ai presupposti e ai requisiti minimi ed essenziali fissati dalle norme in materia”.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia “erronea interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Decadenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “Erroneo presupposto di fatto. Illogicità e contraddittorietà manifesta”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole non essersi considerato che avendo egli, tra il maggio 1998 e il 16/12/2003, ricevuto solamente la cartella di pagamento, senza “alcun avviso, comunicazione o notifica d’invito”, la “iscrizione a ruolo è avvenuta senza un legittimo contraddittorio col contribuente come previsto dalla legge”.

Lamenta che, dovendo essere la pretesa tributaria esercitata, a pena di decadenza, mediante la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario entro i termini previsti dal nuovo testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, a nulla rilevando la data in cui l’ente impositore abbia consegnato il ruolo al concessionario per la riscossione, nel caso si è verificata la decadenza dell’A.F. dal potere impositivo, “a prescindere dal tipo di attività svolta dall’Agenzia delle Entrate sia come attività di liquidazione prevista D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ovvero di eventuale controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter”.

Si duole della “contraddittorietà della parte motiva” dell’impugnata sentenza, “laddove la Commissione parla … di una doverosa determinazione e quantificazione degli importi dovuti espressi nell’atto impositivo, quando al contrario … poco prima afferma che “procedendo l’Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, la pretesa fiscale consiste nella mera liquidazione di quanto dovuto, effettuata in via automatica e senza che essa abbisogni di motivazione alcuna”.

Con il 3^ motivo il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “Illogicità e contraddittorietà manifesta. Decadenza.

Erroneo presupposto di fatto. Nullità”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole non essersi considerato che egli non ha “mai ricevuto alcun avviso, comunicazione o notifica d’invito”, e che riscrizione a ruolo è avvenuta senza che vi sia stato un legittimo contraddittorio “finalizzato a poter contestare eventuali errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione”, come previsto dalla legge, “determinando, di conseguenza, la nullità della cartella stessa come atto derivato”.

Lamenta che “se si tiene conto il dato di fatto che il ruolo della cartella in esame è stato reso esecutivo il 31.12.2000, è di fondamentale rilievo trarre la seguente conclusione: se è vero che il ruolo, a quanto dice l’Agenzia delle Entrate nella memoria 07.06.2004 avanti la Commissione di primo grado, è stato consegnato al concessionario il 10.12.2001 si dovrà comunque ritenere decaduta la resistente da qualsiasi pretesa in merito al tributo de quo”.

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole di essere stato condannato “in entrambi i pregressi gradi” al pagamento delle spese processuali, laddove “almeno la compensazione delle spese di lite avrebbe ben potuto rispettare l’andamento processuale a dir poco incerto, anche tenuto conto della concessione della sospensiva in sede cautelare con una motivazione già rilevante per la successiva fase di merito (motivazione poi disattesa)”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, 1 co. n. 4, c.p.c, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “cartella impugnata”; alla notifica della cartella di pagamento in data 16/12/2003; alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma; all’atto di appello avverso “la sentenza n. 40.01.2004″; alla memoria 07.06.2004 avanti la Commissione di primo grado”) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Va in ogni caso osservato, a parte la non decisività dell’assunto secondo cui nel caso la tassazione separata in argomento avrebbe costituito oggetto di un obbligo di legge e non già di una mera facoltà del contribuente, che la censura ha in realtà inammissibilmente ad oggetto la cartella esattoriale anzichè l’impugnata sentenza. E per altro verso che se la cartella esattoriale non preceduta da un motivato avviso di accertamento deve in effetti essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (v. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11722;

Cass., 16/12/2009, n. 26330), si da questa Corte invero precisato che la cartella di pagamento, in ipotesi come nella specie di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione (nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, sicchè l’onere di motivazione ben può considerarsi dall’Ufficio assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima (v. Cass., 18/12/2009, n. 26671).

Orbene, all’applicazione di tale principio l’impugnata sentenza risulta invero correttamente informata, sicchè palese emerge l’infondatezza della censura al riguardo mossa dal ricorrente.

Deve ulteriormente sottolinearsi, con particolare riferimento alla questione circa il momento di consegna del ruolo al concessionario sollevata dal ricorrente ai fini della relativa tempestività (laddove “quanto alla prescrizione” corretto è invero il riferimento operato nell’impugnata sentenza all'”ultimo giorno del mese di dicembre del quinto anno successivo alla annualità di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1997″: cfr. Cass., 12/11/2004, n. 21498; Cass., 21/7/2006, n. 16826,e, da ultimo, Cass., 30/6/2009, n. 15307; Cass., 28/4/2010, n. 10159), che l’osservanza del principio di autosufficienza, che in base al combinato disposto di cui agli artt. 366 e 370 c.p.c. si applica anche al controricorso (v. Cass., 11/3/2010, n. 5908; Cass., 11/3/2010, n. 5907; Cass., 11/3/2010, n. 5906. E già Cass., 7/3/2006, n. 4840), non rimane invero elisa in caso di non contestazione della controparte, giacchè il principio di non contestazione è invero altro e diverso da quello dell’autosufficienza – valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione i norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’onere della cui osservanza, attenendo esso ai requisiti necessari da osservarsi per la redazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. (cfr., da ultimo , Cass., 23/3/2010, n. 6937) sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 28/4/2010, n. 10239;

Cass., 13/11/2009, n. 23986; Cass., 23/7/2009, n. 17253. E già Cass., 19/4/2006, n. 9076).

In ordine al 4 motivo non può infine sottacersi che il giudice di appello ha fatto invero corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., laddove, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronunzia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. Cass., 31/3/2006, n. 7807; Cass., 22/12/2005, n. 28492; Cass., 15/7/2005, n. 14989).

Emerge dunque evidente, alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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