Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9153 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/05/2020), n.9153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5808/2018 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.N.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore pro tempore, nonchè L.G.

(cod. fisc. (OMISSIS)) e L.I. (cod. fisc. (OMISSIS)), suoi

soci illimitatamente responsabili, tutti rappresentati e difesi,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carlo Giovanni Lisi, con studio in Catania, alla via Francesco

Crispi n. 177, e domiciliati presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo

(carlogiovanni.lisi.pec.ordineavvocaticatania.it).

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., nonchè dei suoi soci L.G. e

L.I., in persona del curatore Avv. L.P.E.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al

controricorso, dall’Avvocato Roberto Li Mura, con studio in Catania,

alla via Francesco Crispi n. 247, e domiciliato presso l’indirizzo

PEC di quest’ultimo (roberto.limura.pec.ordineavvocaticatania.it).

– controricorrente –

e

M.N. (cod. fisc. (OMISSIS)) e F.A. (cod. fisc.

(OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale

allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Calogero Domenico

Licata, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Puccini

n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Mario Ferri.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA depositata in

data 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 18 luglio 2017, n. 115, il Tribunale di Catania dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.n.c., nonchè dei suoi soci illimitatamente responsabili Dott.ri L.G. ed L.I., accogliendo la corrispondente istanza dei Dott.ri M.N. ed F.A. e dopo aver ritenuto insussistenti i presupposti per ammettere la menzionata società al concordato preventivo avendone constatato l’inosservanza dei già disposti obblighi informativi, il mancato deposito della relazione dell’attestatore di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3 e l’assenza di una descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria.

2. Il reclamo promosso, L. Fall., ex art. 18, dalla società fallita e dai predetti suoi soci illimitatamente responsabili avverso questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Catania, nel contraddittorio con la curatela fallimentare ed entrambi i creditori istanti, con sentenza dell’8 gennaio 2018, n. 1, la quale, per quanto qui di residuo interesse, ha disatteso, tra le altre, la doglianza dei reclamanti riguardante l’asserita violazione, da parte del tribunale, della L. Fall., art. 162, comma 2, per aveva pronunciato il fallimento della società proponente il concordato, e quello personale dei soci suddetti, senza prima aver dichiarato, con autonomo decreto, l’inammissibilità della proposta concordataria.

2.1. In particolare, la corte catanese ha sostenuto che il decreto di inammissibilità della proposta di concordato presentata dal debitore e la dichiarazione di suo fallimento possono essere compresi in un unico provvedimento (la sentenza di fallimento), essendo necessario solo che il tribunale, prima di pronunciare il fallimento, deliberi in ordine all’inammissibilità della proposta di concordato, il cui esame deve essere prioritario rispetto all’esame dell’istanza di fallimento.

3. Avverso questa sentenza, che assumono essergli stata notificata dalla cancelleria, L. Fall., ex art. 18, comma 13, il 12 gennaio 2018, la (OMISSIS) s.n.c., ed i suoi soci illimitatamente responsabili Dott.ri L.G. ed L.I., ricorrono per cassazione, affidandosi ad un motivo. Resistono, con due, distinti, controricorsi, la curatela fallimentare ed i creditori istanti Dott.ri M.N. ed F.A., – questi ultimi depositando, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – tutti eccependo, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso perchè tardivo, atteso che, ancor prima della sua notificazione a mezzo ufficiale giudiziario del 12 gennaio 2018, la cancelleria della corte etnea aveva provveduto a comunicare la sentenza oggi impugnata a tutte le parti costituite in sede di reclamo già l’8 gennaio 2018, tramite PEC.

3.1. Tale eccezione si rivela fondata, come appresso si dirà, precludendo, così, l’esame del formulato motivo (rubricato “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente e perplessa”).

3.2. Va evidenziato, infatti, che, come documentato da entrambe le parti controricorrenti (cfr. gli allegati, rispettivamente, 7 del fascicolo della curatela, e 4 di quello dei Dott.ri M. e F.), la sentenza resa dalla corte catanese l’8 gennaio 2018 risulta essere stata comunicata dalla cancelleria, in quella stessa data, tramite PEC, a tutte le parti costituite in sede di reclamo, ben prima, dunque, della successiva sua notificazione avvenuta, su istanza della medesima cancelleria, e tramite ufficiale giudiziario il successivo 12 gennaio 2018.

3.2.1. La (OMISSIS) s.n.c., ed i suoi soci illimitatamente responsabili Dott.ri L.G. ed L.I., poi, risultano aver notificato, tramite ufficiale giudiziario, l’odierno ricorso (già datato 9 febbraio 2018, ed in pari data consegnato all’ufficiale predetto) alle controparti (Dott.ri M. e F., nonchè la curatela fallimentare), presso i rispettivi procuratori costituiti in sede di reclamo, solo il 9 ed il 12 febbraio, oltre, dunque, il termine di 30 giorni (dall’8 gennaio 2018) previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14 (e scaduto il 7 febbraio 2018, mercoledì).

3.3. Costituisce, del resto, orientamento ormai consolidato di questa Corte che “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui alla L. Fall., art. 325 c.p.c.” (cfr. Cass. nn. 34103, 23443 e 23007 del 2019; Cass. nn. 26872 e 27685 del 2018; Cass. nn. 23575, 14972, 13529, 9974 e 2315 del 2017; Cass. n. 10525 del 2016; in senso analoga, si veda anche la precedente Cass. 23526 del 2014 con riguardo all’impugnazione in cassazione ex art. 348-ter c.p.c.).

3.3.1. E’ stato, infatti, chiarito che la menzionata modifica dell’art. 133 codice di rito ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali – di carattere derogatorio e speciale – in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto la L. Fall., art. 18 (che richiama l’art. 17) ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr. anche la L. Fall., art. 99, u.c., nonchè gli artt. 348-ter, 669-terdecies, comma 1, e 702-quater c.p.c.); al tempo stesso, è stato precisato che l’operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45, disp. att. c.p.c. ad opera del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 23575 del 2017).

3.3.2. Nè potrebbe sostenersi la decorrenza del termine dalla diversa data (12 gennaio 2018) dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, come specificamente chiarito da Cass. n. 9974 del 2017, “in forza del D.L. n. 179 del 2012, art. 14, comma 4 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012. Ndr), “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi…”, di talchè la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto”.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna, in solido tra loro, la (OMISSIS) s.n.c., nonchè i suoi soci illimitatamente responsabili Dott.ri L.G. ed L.I., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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