Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9153 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9153
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5474-2007 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARONGIU GIANNI, ODINO
LUIGI, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE PROV. GENOVA GEST LINE SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati GAVINO ERSILIO, CALISI GIOVANNI con studio in GENOVA VIA
MARAGLIANO 10/6, (avviso postale), giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI GENOVA;
– intimato –
sul ricorso 9703-2007 proposto da:
COMUNE DI GENOVA in persona – del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14/4 Sc. A, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.E., GEST LINE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il resistente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, accoglimento del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Novogomma di B.E. ricorreva alla CTP di Genova avverso la cartella notificatale per il pagamento della lassa di smaltimento rifiuti solidi urbani relativa agli anni 2000 e 2001 deducendo una serie di motivi formali e sostanziali fra i quali contestava la iscrizione a ruolo in quanto fondata sulla applicazione di due deliberazioni (di modifica del regolamento relativo alla tassa e di approvazione delle relative tariffe concernenti gli anni in riferimento) entrambe annullate con sentenza del Tar della Liguria.
Gli enti intimati – Comune di Genova e Gest Line s.p.a. quale concessionario della riscossione – si costituivano e contestavano il ricorso, che era respinto. La CTR della Liguria ha deciso sull’appello proposto dalla contribuente con la sentenza qui gravata di ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Comune ed il concessionario resistono con controricorso. Il Comune ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata notificata al difensore della società contribuente costituito nel giudizio d’appello in data 16 febbraio 2006. La notificazione del ricorso avrebbe dovuto eseguirsi entro sessanta giorni da quella data. E viceversa intervenuta nel febbraio 2007. Va dichiarata inammissibile. La declaratoria coinvolge anche il ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente va condannata al rimborso delle spese del giudizio.
PQM
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la società contribuente a rimborsare alle controparti le spese del giudizio, liquidate per ciascuna di esse in Euro 1000,00, di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010