Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9153 del 06/05/2015
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9153 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25818-2009 proposto da:
D’ANGELO FERDINANDO DNGFDN55E30E058Q, D’ANGELO ANNA
DNGNNA53P56E058G, ACQUAVIVA ANTONIO CQVNTN50E15B104N,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.LEONIDA RECH 76,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO POERIO,
rappresentati
e
difesi
dall’avvocato
CARLO
SCARPANTONI;
–
2015
978
39». –
ricorrenti
–
contro
MONTINI EDMONDO MNTDND3OHO2E058Z, MONTINI WANDA
MNTVND34P52E058M, VALENTINI NADIA VLNNDA61S43E058Z,
MONTINI ANNA MARIA MNTNMR33M41E058Y, elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso
Data pubblicazione: 06/05/2015
lo
4.
studio
rappresentati
dell’avvocato
e
difesi
ANTONELLA
FAIETA,
dall’avvocato
VITTORIO
SABATINI;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 600/2008 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Presidente Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato VITTORIO SABATINI, difensore dei
resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna alle spese ed ha depositato nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato.
..
l
di L’AQUILA, depositata il 01/10/2008;
Rilevato che, come eccepito dai controricorrenti, nella copia del ricorso per cassazione loro
notificata mancano le pagine n. 3-29-30-32-33 e 34, con conseguente omissione dell’ultima parte
del secondo motivo di ricorso e relativo quesito di diritto e dei motivi terzo e quarto come
trascritti nell’originale del ricorso stesso;
omissione delle suddette pagine nella copia del ricorso stesso nei termini sopra evidenziati ha
impedito ai controricorrenti la piena comprensione dell’atto ed ha compromesso le garanzie del
contraddittorio, ledendo quindi il loro diritto alla difesa (vedi al riguardo Cass. S.U. 22-2-2007 n.
4112);
Considerato quindi che deve essere concesso ai controricorrenti termine per l’integrazione del
controricorso con riferimento all’esame delle pagine mancanti del ricorso nella copia ad essi
notificata
P.Q.M.
La Corte
Assegna termine ai controricorrenti di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per
l’integrazione del controricorso con riferimento all’esame delle pagine mancanti del ricorso nella
copia ad essi notificata e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 18-3-2015
Il Presidente
Ritenuto che la completezza dell’originale del ricorso non supera il rilievo che l’evidenziata