Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9153 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 02/04/2019), n.9153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4 3-2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

PIRAMIDE CESTIA 1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ZAPPULLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO D’AMICO;

– ricorrente –

contro

G.C., rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO

SALVATORE MUSCUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 1206/2014 della Corte di Appello di Catania, con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata. Per la migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale (e prima di essa la pronunzia del Tribunale di Siracusa) ritenevano e dichiaravano apocrifa la sottoscrizione apposta in calce al testamento olografo del 22 marzo 2004 apparentemente redatto da L.G.I.V..

Le dette sentenze intervenivano all’esito della proposizione, da parte dell’odierna controricorrente, di querela di falso nell’ambito del giudizio di divisione dei beni relitti dalla suddetta de cuius Lo Giudice, madre delle parti in causa. Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

E’ pervenuta irritualmente, a mezzo posta inoltrata direttamente al Consigliere relatore, memoria della parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- La memoria della parte ricorrente, attesa la sua irritualità, non può essere ritenuta ammissibile.

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura una presa “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “per non avere esaminato la corte (di merito) le doglianze con cui era stata censurata denunziata l’erroneità della decisione del Tribunale”.

4.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c. “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6.- I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi sono del tutto inammissibili.

Il ricorso risulta articolato in una serie di allegazioni in fotocopia (di stralci di consulenze, pubblicazioni sul “tremito della scrittura”, ecc.) del tutto inammissibili ed estranee rispetto allo schema normativo previsto per la formulazione del ricorso per cassazione, che – giova ricordarlo ancora – giudizio di legittimità critica vincolata e non riesame nel merito delle decisioni, specie se logicamente motivate e congruamente argomentate, dei Giudici del merito.

Al riguardo non può, in breve, che rinviarsi ai noti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per assemblaggio di atti e per carenza di specificità, orientamenti ben deducibili – fra le tante – dalle seguenti note massime:

– “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto di atti processuali….è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione di fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto rileva in ordine ai motivi del ricorso” (Cass., S.U. civ., Sent. 11 aprile 2012, n. 5698);

– “non è ammissibile il ricorso, col quale non vengono svolte specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

Peraltro anche i motivi di gravame (non facilmente identificabili nel contesto delle allegazioni di cui al ricorso) depongono per l’inammissibilità dei medesimi.

La reiterazione della prospettazione di carenza motivazionale (di cui sopra sub 1), 2) e 4)) sostanzia una doglianza non ammissibile” poichè presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta novella legislativa-esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

Peraltro la decisione gravata innanzi a questa Corte ha, confermando la sentenza di primo grado, dato ampiamente e congruamente conto della ritenuta apocrifia della scheda testamentaria e delle ragioni, in fatto, attestanti la stessa ritenuta apocrifia.

In particolare e quanto al terzo motivo, va evidenziato che la Corte distrettuale ha esaminato e congruamente motivato (v. pag. 7 della sentenza) la questione delle scritture di comparazione ed, in generale, la medesima Corte – anche “alla stregua dell’integrazione peritale” disposta e di quanto risultante “con sicurezza” (v. pag. 10) dagli svolti accertamenti – non poteva che ritenere, nella fattispecie, l’affermata apocrifia.

Peraltro, ancora ed esaustivamente, va ribadito – in relazione alle doglianze sull’utilizzazione delle scritture di comparazione – che “nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti), a norma dell’art. 217 c.p.c., comma 2, resta sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa” (Cass., Sez. Seconda, Sent. 15 novembre 2011, n. 23851, nonchè – in precedenza e conformemente – Cass. n. 3009/2002).

7.- In conclusione i motivi sono inammissibili ed il ricorso va rigettato.

8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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