Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9152 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARTIERE DEL GARDA s.p.a., elettivamente dom.ta in Roma, via

Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Nicola Lagozino,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Tesauro, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/02/05 della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, emessa il 23 dicembre 2005, depositata il 18

gennaio 2006, R.G. 56/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9 novembre 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Rita Gradara (per delega) per la ricorrente;

udito l’Avvocato Paolo Gentili per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le società Cartiere del Garda e Bertelfin deliberavano la loro fusione per incorporazione con effetti dalle ore 18.00 del 31 dicembre 1989. La società incorporante, Bertelfin, per la dichiarazione dei redditi concernente specificamente il periodo fra la fusione e la fine dell’anno, deduceva una quota pari ad un quinto del totale delle spese e delle perdite della incorporata, Cartiere del Garda s.p.a., di cui assumeva la denominazione.

L’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione tali variazioni in diminuzione. Ne insorgeva un contenzioso definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 12283/2001 in base alla quale la incorporazione veniva ritenuta efficace a partire dal 1 gennaio 1990 con conseguente preclusione per l’incorporante a far valere spese e perdite dell’incorporata per l’anno 1989.

La presente controversia nasce a seguito del rifiuto opposto dall’Ufficio di Riva del Garda dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento notificato il 27 settembre 1995 relativamente al punto dell’irrogazione delle sanzioni per 1.175.809 Euro.

Dopo aver proposto ricorso al T.A.R. di Trento che si dichiarava privo di giurisdizione e istanza al garante per il contribuente della Provincia di Trento, la società Cartiere del Garda s.p.a. proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento avverso la cartella di pagamento notificata dall’amministrazione finanziaria.

La Commissione di primo grado rigettava il ricorso.

Proponeva appello la società contribuente lamentando che : a) erroneamente i giudici di primo grado avessero ritenuto che l’impugnazione si riferisse al diniego di annullamento in autotutela;

b) avessero disatteso comunque la nuova normativa introdotta dal D.P.R. n. 107/2001 che consente l’annullamento in autotutela anche dopo la formazione del giudicato di merito qualora sia fondato su motivi diversi da quelli sui quali si è espresso l’organo giurisdizionale; c) non avessero considerato che sulle sanzioni non si era formato alcun giudicato.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando le tesi della società sulla possibilità di annullare in autotutela un provvedimento confermato con pronuncia passata in giudicato.

La C.T.R. ha rigettato l’appello.

Ricorre per cassazione Cartiere del Garda s.p.a. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 della L. 30 novembre 1994, n. 656, art. 2 quater, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, commi 1 e 2, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e della L. 28 febbraio 2001, art. 12, n. 448, nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione.

I due motivi possono essere esaminati unitariamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente (Cass. Civ. 11457 del 12 maggio 2010) affermato che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via. di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che,, contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Come si è visto la società contribuente si oppone all’applicazione al caso di specie di questa giurisprudenza rilevando che l’impugnazione era diretta in realtà contro la cartella di pagamento, emessa per il pagamento delle sanzioni, ma riconoscendo, nello stesso tempo, che, con tale impugnazione, si attuava la finalità di proporre opposizione a un atto non autonomamente impugnabile come il diniego di annullamento in autotutela. Tale censura della ricorrente alla decisione del giudice di appello è quindi viziata sotto il profilo logico perchè, come si è appena rilevato, nelle stesse affermazioni della odierna ricorrente la impugnazione della cartella di pagamento risulta del tutto strumentale all’impugnazione del diniego di autotutela. Nessun vizio proprio della cartella di pagamento è stato quindi dedotto.

Non è invece assolutamente condivisibile la difesa della ricorrente laddove ipotizza un regime di sostanziale apertura delle ipotesi di impugnazione consentite rispetto al diniego delle istanze di annullamento in autotutela. Seguendo questa interpretazione si perverrebbe a un sostanziale svuotamento della definitività, conseguita per il formarsi del giudicato o per la mancata impugnazione, degli atti posti in essere dall’amministrazione finanziaria. Nè è dato distinguere tra l’ipotesi della definitività di un atto di accertamento rispetto a un atto di irrogazione sanzioni che è soggetto, allo stesso modo dell’accertamento, a un regime di impugnazioni che consentono al contribuente di far valere anche profili di incertezza del quadro normativo tali da giustificare il comportamento sanzionato dall’amministrazione.

Per altro verso la ricorrente contesta l’affermazione della Commissione tridentina di secondo grado circa il carattere definitivo dell’atto di irrogazione delle sanzione, in quanto formato contestualmente all’avviso di accertamento, con due tipi di difese fra loro incompatibili.

Da una parte esclude in radice il carattere definitivo dell’atto di irrogazione delle sanzioni affermando che il giudicato concerneva l’imposta e non la sanzione in quanto l’impugnazione si era limitata a censurare l’atto dell’amministrazione finanziaria nella parte concernente la maggiore imposta ma non conteneva alcuna specifica contestazione con riguardo alla sanzione irrogata. A tale deduzione ha già risposto correttamente il giudice di appello rilevando che proprio in base ad essa deve ritenersi la sanzione definitiva.

D’altra parte, però, la ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che afferma che il carattere definitivo del provvedimento di irrogazione delle sanzioni non incide in alcun modo sull’ammissibilità del ricorso avverso il ruolo se il motivo di ricorso non è precluso dalla definitività dell’avviso di accertamento ma attiene a vizi del comportamento dell’ufficio successivi all’emanazione dell’avviso. A tale richiamo si collega la censura per cui i giudici di appello avrebbero dovuto valutare – ma hanno del tutto omesso di farlo – se erano in discussione fatti e norme successivi all’avviso di accertamento ovvero fatti e norme che avrebbero potuto costituire l’oggetto di impugnazione con il ricorso contro tale atto. L’affermazione relativa all’omissione di valutazione da parte dei giudici di appello è da ritenersi infondata perchè la Commissione di secondo grado ha esplicitamente, anche se sinteticamente, escluso che siano sopravvenuti fatti o norme che avrebbero potuto condurre l’amministrazione all’esercizio dell’autotutela. E’ significativo in ogni caso che la Commissione riporti nella sua sentenza le difese svolte dall’Agenzia delle Entrate sul punto e cioè che “nessuno dei motivi (illegittimità o infondatezza), per i quali l’ufficio può avviare in via di autotutela l’annullamento anche parziale dell’atto è ravvisahile nell’avviso di accertamento e, d’altra parte, non si vede come si possa dare ingresso alla richiesta di autotutela verso un comportamento che la Corte di Cassazione ha accertato rispondere a scopi soltanto elusivi. Nè, sotto altro aspetto, è comunque configurabile, nella fattispecie in esame, un interesse pubblico alla rimozione dell’atto che renderebbe doverosa la procedura dell’autotutela. Non essendosi riscontrate, anche sotto il profilo da ultimo evidenziato, situazioni patologiche nel cui ambito siano stati violati doveri d’ufficio o altri principi comportamentali, il rifiuto dell’amministrazione a procedere ad autotutela si prospetta non impugnabile”.

Si tratta di considerazioni che sono state evidentemente condivise dalla Commissione che le ha valutate specificamente dal punto di vista della inesistenza di situazioni sopravvenute legittimanti l’autotutela con la conseguenza della inammissibilità della richiesta. Tale giudizio non può non essere condiviso anche in questa sede sotto il profilo della esaustività e coerenza logica della motivazione e della rispondenza della decisione ai criteri giurisprudenziali sopra richiamati in tema di ammissibilità dell’impugnazione da parte del contribuente del diniego di annullamento in autotutela opposto dall’amministrazione finanziaria.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 15.200 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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