Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9152 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5682-2015 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE

SANCTIS MANGELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLO’

FIORENTIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARCO SPEDIZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SCISCA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/02/2014 r.g.n. 299/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato ROBERTO SCISCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) G.A., autista della odierna contro ricorrente Arco Spedizioni lamentava in primo grado di aver subito una serie di vessazioni da parte dei superiori, quali contestazioni per violazioni inesistenti, mancato pagamento di differenze retributive spettanti, trattenute ingiustificate in busta paga, impedimento ad assistere alle operazioni di carico, che le sue condizioni di salute peggioravano sempre di più, che al suo rifiuto di dimettersi, la società aveva contestato l’abbandono del posto di lavoro, licenziandolo poi in tronco il 30.10.2007.

2) Il Tribunale di Udine respingeva le domande dirette a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento, considerato dall’ A. come l’ennesima condotta mobbizzante posta in essere dalla datrice di lavoro, mentre accoglieva la domanda risarcitoria, accertando l’illegittimità della condotta datoriale lamentata come mobbing e le altre domande di differenze retributive.

3) La Corte d’Appello di Trieste respingeva il ricorso dell’odierno ricorrente, ritenendo tardiva la deduzione svolta solo in appello di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per mancata audizione nell’ambito della procedura disciplinare e,confermando l’iter motivazionale del primo giudice, riteneva provata la condotta inadempiente dell’ A., l’insubordinazione agli ordini dei superiori e l’abbandono del posto di lavoro dopo aver insultato il superiore B.. Respingeva la Corte anche il ricorso incidentale della Cooperativa.

4) La sentenza della corte territoriale è stata oggetto di ricorso per cassazione da arte di G.A., affidato a tre motivi. Ha resistito la Arco spedizioni spa con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria a i sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5) con il primo motivo di ricorso A. lamenta l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver omesso la Corte di riconoscere l’evidente intima connessione tra la domanda di illegittimità del licenziamento e quella di risarcimento danni, in quanto aventi stessa causa petendi, per essere il licenziamento strettamente collegato con la condotta mobbizzante, costituendone un’ ulteriore manifestazione, sebbene posta in essere attraverso il superiore B., estraneo soltanto agli altri episodi precedenti. Non avrebbe considerato la corte che tale responsabile della filiale di Udine della società si era recato addirittura presso la sua abitazione per chiedere, a nome della società, che venissero rassegnate le dimissioni, ciò precedentemente al licenziamento, poi comunicato nell’ottobre 2007, a seguito del rifiuto di A., circostanza confermata dalla testimonianza della moglie del ricorrente.

6) Con il secondo motivo di ricorso A. lamenta ancora omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la corte valutato la rilevanza del contesto fattuale sulla portata “disciplinare “dei singoli datti contestati, quindi il numero e la congruità delle sanzioni inflitte rispetto ai fatti contestati, gli ultimi di fatto inesistenti, come l’abbandono del posto di lavoro oggetto di addebito nella lettera di contestazione che aveva preceduto il licenziamento, allontanamento che andava invece valutato nella sua concreta manifestazione, quale reazione immediata alle ingiuste accuse del superiore B., seguito dalla comunicazione di disponibilità a riprendere il lavoro, inviata mediante fax il giorno successivo.

3) Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1455 e 2019 c.c. e degli artt. 115 e 1116 c.p.c., per aver la (ode ritenuto proporzionata la sanzione massima espulsiva del licenziamento per giusta causa, omettendo di valutare in concreto la gravità dell’inadempimento, senza considerare ogni circostanza utile, in termini oggettivi e soggettivi, oltre che ogni aspetto della vicenda processuale. Circostanza pure evidenziate nel ricorso di primo grado.

4) I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono inammissibili.

Il ricorrente attraverso i motivi esposti richiede in realtà una nuova valutazione delle prove su fatti così come accertati e valutati sia dal primo giudice che poi dal giudice dell’appello, che ha confermato la stessa ratio dedicendi del primo grado.

6) In particolare i fatti storici, gli addebiti oggetto della lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento, decisivi per valutare la legittimità o meno del provvedimento espulsivo, sono stati presi in considerazione da parte della corte d’Appello che ne ha offerto una valutazione di sussistenza e di gravità, cosi come già effettuato dal primo giudice: rifiuto di presiedere al carico dell’automezzo, insulti in direzione del superiore responsabile della filiale, abbandono del posto di lavoro. Fatti confermati dai testi. La corte poi ha ritenuto che tali fatti non potevano ritenersi connessi alle condotte mobbizzanti precedentemente poste in essere e riconosciute dalla sentenza di primo grado.

7) Nel caso in esame l’inammissibilità del ricorso deriva dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della sentenza di appello (cd. “doppia conforme”), solo potendo ricorrere, avverso la sentenza, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

8) Tale previsione si applica al presente giudizio, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso depositato successivamente all’11 settembre 2012 (cfr Cass. n. 26860/ 2014, Cass. n. 24909/2015, ord.).

9) Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

Si duole il ricorrente che il giudice d’appello non abbia esteso l’esame della fattispecie concreta, ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento, alle plurime circostanza evidenziate nel ricorso introduttivo relativamente al contesto entro cui si è collocata la condotta sanzionata con il licenziamento, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 1455 c.c. il peso dell’inadempimento, anche con riferimento al profilo dell’elemento soggettivo.

10) Premesso che tali specifici fattori (assenza di qualsivoglia danno all’azienda, atteggiamento collaborativo mostrato dal lavoratore, l’avere lo stesso, per il tramite del sindacato, manifestato la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa, l’essere stata riconosciuta la patologia depressivo – reattiva a far tempo dal 2005 fino al 2008) vengono tardivamente evidenziati più dettagliatamente solo con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. e non con lo specifico motivo di ricorso, in realtà gli stessi dissimulano una richiesta di riesame dei fatti non consentita. La forte ha motivato anche sulla ragione per cui i fatti contestati venivano ad assurgere un carattere di gravità tale da ledere l’elemento fiduciario, in particolare rilevando la concomitanza di più condotte gravi addebitate e risultate provate, quali le offese e le ingiurie al superiore, ed il rifiuto di seguire in tale occasione le operazioni di carico, con l’abbandono del posto di lavoro, lo stato depressivo connesso allo stress anche del contenzioso in corso e non solo dai pregressi atti vessatori, come rilevato dal CTU.La torte ha effettuato quindi una motivata valutazione dell’inadempimento, in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c., che non può dirsi quindi violativa di tale norma di legge.

11) Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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