Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9152 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9152 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25519-2009 proposto da:
COMUNE REGGIO CALABRIA 00136380805, IN PERSONA DEL
SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO
PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO
DE TOMMASI;
– ricorrente –

2015

contro

453

IDONE

GIOVANNI

DNIGNN59M28H224G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, rappresentato

Data pubblicazione: 06/05/2015

e difeso dagli avvocati ALESSANDRA BORRUTO, ANTONIO
BORRUTO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 344/2008 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/11/2008;

udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato Di Raimondo Luca con delega
depositata in udienza dell’Avv. De Tommasi Mauro
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati
udito l’Avv.

Borruto Alessandra difensore del

controricorrente che si riporta agli atti
depositati;;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 1994
Idone Giovanni conveniva innanzi al Tribunale di
Reggio Calabria il Comune di quella stessa città.
L’attore, quale proprietario di terreni ereditati dal padre,
siti in Catona ed in atti specificamente individuati,
deduceva che un limitrofo appezzamento di terreno
(indicato in catasto al f. 7 part. 204) ed intestato al
convenuto comune con destinazione a strada, non aveva
avuto mai quella destinazione, era stata di fatto
sdemanializzato ed era stato da sempre posseduto uti
dominus da lui e dal padre, suo dante causa.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato il proprio diritto
su tale appezzamento di terreno limitrofo a quello di sua
proprietà.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Comune contestava
l’avversa domanda, ne deduceva l’infondatezza,
chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la sorella dell’attore, Idone
Angela, spiegava intervento adesivo litisconsortile, al
quale si opponeva il germano Giovanni contestandone
l’ammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito.
A seguito di chiarimento della parte parte attrice, la quale
precisava che “l’oggetto della causa non riguardava il
restringimento di una strada comunale….bensì un tratto
di alveo di un torrente abbandonato”, nonché di
successivo espletamento di apposita consulenza tecnica
di ufficio, l’adito Tribunale di Reggio Calabria —con
sentenza in data 4 dicembre 2002- rigettava le domande
dell’attore e dell’interveniente, condannando entrambi in
solido alla refusione delle spese del giudizio in favore del
convenuto Ente.

3

CONSIDERATO in FATTO

1. Con l’unico motivo del ricorso si censura il vizio
“violazione e falsa applicazione’ dell’art. 946 c.c. nel
testo anteriore alla riforma della L. n. 37 del 1994”.
Il motivo e assistito dalla formulazione, ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c, del seguente testuale quesito di diritto :
“dica la Corte se deve applicarsi al terreno de quo, stante
la sua accertata natura demaniale, sulla scorta di quanto
emerge dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie
emerse nel giudizio di primo grado, la disciplina
normativa di cui all’art. 823 c.c.”.
L’Ente ricorrente, in sostanza, censura un errore del
Giudice del merito derivante dalla erronea

4

Avverso l’anzidetta decisione del Tribunale di prima
istanza interponeva appello l’Idone Giovanni, chiedendo
la riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento
della domanda.
Resisteva al proposto gravame, di cui chiedeva il rigetto,
il Comune appellato.
Non si costituiva in secondo grado l’Idone Angela.
L’adita Corte di Appello di Reggio Calabria, con
sentenza n. 344/2008 , in riforma della sentenza
impugnata, accoglieva la domanda e dichiarava che
l’appezzamento indicato in domanda apparteneva in
proprietà ad Idone Giovanni, con condanna del Comune
al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio
e compensazione per intero delle spese processuali tra
l’appellante e la Idone Angela.
Per la cassazione della succitata sentenza della Corte
distrettuale ricorre il Comune di Reggio Calabria con
atto fondato su un unico motivo.
Resiste con controricorso Idone Giovanni, che ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RITENUTO in DIRITTO

5

considerazione del terreno per cui è causa come alveo
abbandonato di un torrente, con conseguente errata
applicazione nelle fattispecie della disciplina relativa a
quest’ultimo in luogo di quella propria da rinvenirsi in
quella demaniale (stante la sussistente —secondo
prospettazione del ricorrente- della natura di strada).
Il motivo, come proposto, svolge, in effetti, una censura
di natura promiscua, poiché invoca l’applicazione di
normativa differente da quella applicata dalla Corte di
merito sul presupposto (solo implicito) della invocata
“natura demaniale” che risulterebbe da “risultanze

indicate,
specificamente
non
probatorie”
appositamente censurate.
Orbene con la sentenza gravata il Giudice del merito,
nell’ambito delle proprie attribuzioni e con motivazione
logica e sorretta da argomentazioni immuni da vizi, ha
correttamente valutato, in fatto, gli elementi per i quali il
terreno per cui è causa era una alveo e non aveva natura
demaniale.
Il motivo, carente —quanto al prescritto profilo
dell’autosufficienza- in ordine alla puntuale
specificazione degli elementi probatori che avrebbero
dovuto giustificare una diversa natura del terreno
medesimo, non affronta neppure l’eventuale carenza
motivazionale delle eventuali risultanze di fatto e
probatorie valutate (peraltro, si ripete, correttamente)
dalla Corte di merito.
Peraltro la promiscuità e genericità della censura mossa
in motivo rappresenta ulteriore motivo di inammissibilità
dello stesso.
Giova , all’uopo, rammentare che “il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la
cassazione della sentenza impugnata aventi i requisiti di

-

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
Comune ricorrente al pagamento, in favore del contro
ricorrente, delle spese del giudizio determinate in euro
3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali
ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata” ( Cass. n. 15592/2007).
Tanto, a maggior ragione, in quanto “la proposizione,
mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifica attinenza al “decisum” della sentenza
impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per
mancanza di motivi che possono rientrare nel parametro
normativo”
Infine lo stesso formulato quesito appare del tutto
inadeguato rispetto allo scopo di caducare l’impugnata
decisione in puto di applicazione della invocata
differente normativa che può conseguire solo all’esito di
una diversa valutazione della natura del bene per cui è
causa.
2.-In conclusione il motivo in esame è del tutto
inammissibile e, per l’effetto, comporta l’inammissibilità
del proposto ricorso.
3. Le spese conseguentemente vanno poste a carico
dell’Ente ricorrente e determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA