Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9151 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/05/2020), n.9151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4006/2018 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., UNIPERSONALE (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore ed

amministratore unico, E.C., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Prof. Mariacarla Giorgetti, con cui elettivamente domicilia in Roma,

alla via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’Avvocato Annamaria

Dimauro.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., UNIPERSONALE, in persona del curatore

Dott. B.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Gianluca

Gandalini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Savona,

alla via Montenotte 6/2A.

– controricorrente –

e

GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA DEI FRATELLI G. S.S. (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.P., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale allegata in calce al controricorso,

dall’Avvocato Mauro Bonato, con cui elettivamente domicilia in Roma,

alla via Panama n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Giulio

Micioni.

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA depositata il

22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 135/2017, del 22 dicembre 2017, la Corte di appello di Genova ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18, promosso da (OMISSIS) s.r.l. unipersonale (d’ora in avanti, più semplicemente (OMISSIS) s.r.l.) avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Savona l’11 maggio 2017. Ha ritenuto, in particolare, per quanto qui di residuo interesse: i) l’inconfigurabilità di una questione di nullità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, essendosi comunque la debitrice costituita e difesa nella fase prefallimentare ed essendo stato, quindi, raggiunto lo scopo della notificazione con conseguente sanatoria di ogni eventuale nullità; la sussistenza dello stato di insolvenza della menzionata società alla stregua degli elementi tutti ivi compiutamente descritti.

2. Avverso detta sentenza, notificata, tramite P.E.C., lo stesso 22 dicembre 2017, la (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la curatela fallimentare e la Gruppo Padana Ortofloricoltura dei Fratelli G. s.a.s. (per il prosieguo, più brevemente Gruppo Padana Ortofloricoltura), creditrice istante L. Fall., ex art. 6.

3. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.p.c. e L. Fall., art. 15”, per avere la corte distrettuale sbagliato nell’applicazione, al caso di specie, del principio della sanatoria della nullità del vizio di notificazione (del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare. Ndr), ritenendo erroneamente che la costituzione nel giudizio prefallimentare avesse sanato quel vizio;

II) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si censura la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza e si ascrive alla corte genovese di aver “omesso di esaminare approfonditamente e con giusta cognizione di causa la contabilità della società (OMISSIS)”, alla luce della quale avrebbe potuto constatare che: i) i debiti tributari erano di entità contenuta rispetto al volume di affari della società, e, peraltro, oggetto di rateizzazione approvata dall’Agenzia delle Entrate; ii) la posizione debitoria nei confronti del Gruppo Padana era contestata in un contenzioso ancora pendente; iii) gli ulteriori contenziosi menzionati dal curatore erano di importi poco rilevanti rispetto al fatturato della società; iv) i due sconfinamenti bancari si erano protratti per un brevissimo tempo e per un importo esiguo; v) il t.f.r. dei dipendenti deve essere pagato entro i 45 giorni successivi alla interruzione del rapporto lavorativo, e ciò sarebbe correttamente avvenuto ove non fosse sopravvenuto il fallimento; vi) nel settore commerciale in cui opera la società, è prassi richiedere, da parte di un fornitore, un titolo di garanzia quando si effettuano forniture di ingente valore in unica soluzione.

3.1. Il primo motivo è infondato.

3.2. Invero, è pacifico in fatto, oltre che risultante pure dalla sentenza oggi impugnata, che la (OMISSIS) s.r.l. si era costituita e difesa nel procedimento prefallimentare intrapreso, nei suoi confronti, dalla Gruppo Padana Ortofloricoltura, innanzi al Tribunale di Savona.

3.2.1. Nella doglianza, poi, nemmeno risulta esplicitamente dedotto che, costituendosi in quella sede, la odierna ricorrente ebbe a formulare tempestive eccezioni in ordine alla ritualità, o meno, dell’avvenuta notificazione, nei suoi confronti ed a cura della cancelleria, L. Fall., ex art. 15, comma 3 (nel testo, utilizzabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare. Anzi, la stessa (OMISSIS) s.r.l., alla pagina 4 del suo ricorso, riferisce che, con note difensive del 29 novembre 2016, il proprio legale, Avv. Cristiano Zunino, aveva rassegnato, innanzi al predetto tribunale, le seguenti conclusioni: “previo espletamento degli incombenti istruttori dedotti e deducendi o ritenuti necessari ex officio, che l’Ill.mo Tribunale di Savona voglia, (…), respingere l’istanza di fallimento proposta dal Gruppo Padana..”.

3.2.2. Orbene, pur volendosi prescindere da ogni altra considerazione circa la possibilità, o meno, di formulare, per la prima volta in sede di reclamo, da parte della debitrice costituita in sede prefallimentare, un’eccezione del tipo di quella di cui si discute, è qui sufficiente solo ricordare che la notifica del ricorso di fallimento e l’assegnazione del termine di comparizione hanno la funzione, rispettivamente: a) di assicurare al debitore la conoscenza della proposizione, in suo danno, di un’istanza di fallimento; b) di consentire al medesimo debitore di avvalersi di uno spatium deliberandi adeguato al fine di predisporre tutte le proprie difese. E’ evidente, dunque, che l’avvenuta costituzione della (OMISSIS) s.r.l. in sede prefallimentare, con le già riportate conclusioni ivi rassegnate, consente agevolmente di ritenere raggiunto, ex art. 156 c.p.c., lo scopo di assicurarle la conoscenza dell’esistenza della richiesta di fallimento proposta nei suoi confronti.

3.2.3. Va, inoltre, rimarcato che questa Suprema Corte ha ripetutamente avuto modo di evidenziare che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e quella dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se il debitore, come concretamente accaduto nella odierna vicenda, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (cfr. Cass. n. 19655 del 2019; Cass. n. 14814 del 2016; Cass. n. 16757 del 2010; Cass. n. 1098 del 2010).

4. Analoga sorte negativa merita il secondo motivo.

4.1. Giova premettere, in proposito, che certamente, in termini di approssimazione generale, può condividersi l’assunto (d’altronde prevalente in dottrina) secondo cui l’insolvenza differisce dall’inadempimento, poichè non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni. Da tanto, invero, muovono i principi giurisprudenziali, più volte ribaditi, per cui: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d’insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018, che ha anche sottolineato che detto stato di insolvenza, deve desumersi, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014).

4.2. Sennonchè, ammettendo che tutto questo abbia a tradursi in una situazione di prognosi irreversibile, e non già in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l’inadempimento di un solo debito). Quel che interessa, infatti, è che l’inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008).

4.2.1. Il riferimento alla necessità di riscontrare l’insolvenza mediante una valutazione delle condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche postula, semmai, che il detto stato non sia escluso – per le società operative – dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. A tutto concedere, invero, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio delle corrispondenti attività, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa, che si esprime nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l’estinzione dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017).

4.2.2. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Nè, rilevano, a tal riguardo, come si è già detto, le cause dell’insolvenza, quand’anche non imputabili all’imprenditore.

4.3. Va, poi, rimarcato che, secondo l’espressa previsione della L. Fall., art. 5, la situazione di insolvenza può manifestarsi non solo attraverso inadempimenti – come detto – ma anche in altri eventuali “fatti esteriori”, e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).

4.3.1. Questa puntualizzazione consente, allora, di affermare che: i) è fuor di dubbio che l’accertamento dell’insolvenza, come sopra intesa, non s’identifica, in modo necessario ed automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa; ii) è parimenti innegabile che, in presenza di un eventuale sbilancio negativo, è pur possibile che l’imprenditore continui a godere di credito e sia, di fatto, in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; iii) al tempo stesso, ove – all’opposto l’eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell’insolvenza può esser egualmente riscontrato. In definitiva, quindi, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che sempre dai dati di contabilità dell’impresa è consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte (Cass. n. 23437 del 2017, ha significativamente statuito che “nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando, e nella misura in cui, il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento”).

4.4. Infine, va ricordato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato dalla (OMISSIS) s.r.l. con la doglianza in esame), – nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalla modifica apportatagli dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4.5. Alla stregua, dunque, dei principi tutti finora riportati, qui integralmente condivisi, e muovendo dall’insegnamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011), l’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato (i pignoramenti instaurati dal creditore istante (pignoramento presso terzi che ha portato al recupero di Euro 30.998,25 a fronte di un atto di precetto per Euro 22.757,28 e pignoramento mobiliare con esito negativo) e quelli promossi dal creditore B. nei confronti dell’odierna reclamante, (…); la sussistenza di un debito nei confronti dell’Erario di somme rilevanti (…); le circostanze emerse dalla relazione del curatore L. Fall., ex art. 33, ovverosia che, nel corso del 2016, si sono verificati due sconfinamenti presso Banco BPM s.p.a., conto chiuso, poi nell’anno; il mancato pagamento del t.f.r. ad una lavoratrice propria dipendente, poi insinuatasi al passivo; la rilevata alterazione dei dati contabili della reclamante, circostanza, quest’ultima, posta dalla corte genovese a fondamento del diniego della c.t.u. contabile invocata dalla reclamante. Cfr. pag. 5 e ss. della sentenza impugnata) per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.r.l. sfugge al sindacato di legittimità, laddove, invece, le argomentazioni esposte nel motivo esame, formulato con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lungi dal fare riferimento a circostanze fattuali diverse da quelle valorizzate dalla corte genovese, investono proprio la complessiva valutazione di queste ultime, evidentemente mirando surrettiziamente a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018).

5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, condannandosi la (OMISSIS) s.r.l. unipersonale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sostenute da ciascuna parte controricorrente, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la (OMISSIS) s.r.l. unipersonale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA