Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9151 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9151 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 06/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 4206-2009 proposto da:
CATALANO PASQUALE CTLPQL64E23E678M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61,
presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI,
rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente contro

2015
450

AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROSSANO IN PERSONA DEL
L.R.P.T., P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE ROSSANO ;
intimatk-

P

109

g

è

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROSSANO,
depositata, il 02/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

o

NUZZO;

Svolgimento del processo
L’avv. Pasquale Catalano, quale difensore

di Berardi

Antonio, ammesso al patrocinio a spese dello stato ex
D.P.R. n. 115/02, proponeva opposizione, innanzi al Tri-

bunale di Rossano, avverso il decreto di liquidazione dei
propri compensi professionali, emesso il 6.11.2008 dal
Giudice di Pace di Rossano in funzione di giudice penale, ex art. 82 del D.P.R. cit., nel procedimento penale a
carico del Berardi.
Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 2.1.2009,
rigettava il ricorso dell’opponente, ritenendo che il
provvedimento impugnato fosse esente da errori e vizi,
rilevando che l’art. 130 del D.P.R. n. 115/02 imponeva la
:

riduzione del 50% dei compensi spettanti agli ausiliari
giudiziari ( difensori, consulenti, ecc.),tenuto conto, nela
specie, dell’importo oggetto della richiesta di liquidazione del compenso presentata dal ricorrente.
Avverso tale provvedimento l’Avv. Catalano propone
ricorso per cassazione, notificato all’Agenzia delle Entrate in Rossano ed al P.M. c/o la Procura della Repubblica del Tribunale di Rossano, non costituiti.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 130 D.P.R.
30.5.02 n. 115, posto che tale norma non sarebbe appli-

\,


:

1

:

cabile al processo penale ma solo ai procedimenti civili
ed amministrativi,sicché erroneamente il giudice
dell’opposizione aveva applicato la decurtazione del 50%

delle ragioni per le quali alcune voci indicate e documentate nell’istanza di liquidazione non erano state liquidate;
2) violazione e/o falsa applicazione del tariffario forense D.M. 8.4.04 n. 127 in quanto con il decreto di liquidazione dei compensi erano stati violati i minimi tariffari
e non era stato riconosciuto il compenso per due udienze
cui esso ricorrente aveva partecipato a mezzo del sostituto processuale Avv. Loria.
Rileva, preliminarmente il collegio, che le S.U. di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo
cui parte necessaria nei procedimenti di opposizione a
liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2202, art.
170, deve reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di
debito oggetto del procedimento stesso; posto, quindi,
che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R.
cit. presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad
attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di
autonomo giudizio contenzioso,avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo pa-

2

sui compensi professionali senza dare conto, peraltro,

trimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti,
deve considerarsi anche l’erario, da identificarsi nel
Ministero della la Giustizia in quanto titolare del rap-

E’ stato, infatti, chiarito che i compensi dei difensori e
dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano
necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma
tendono ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato “erario” dal D.P.R. n. 115 del 2002, che può non essere parte del giudizio presupposto e riveste, comunque,
ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori
dei soggetti gratuitamente patrocinati, in quanto titolare
2

del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo. Nella specie, pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio
con la parte necessaria, Ministero della Giustizia, va
cassato e va dichiarata la nullità del giudizio di merito
per violazione del contraddittorio nei confronti della parte stessa.
Va, conseguentemente, disposto il rinvio della causa
al Tribunale di Rossano, in diversa composizione, che
disporrà la notificazione dell’atto di opposizione in questione al Ministero della Giustizia.
Ricorrono giusti motivi, considerato il rilievo di ufficio

3

porto di debito.( S.U. n. 8516 /2012).

I

I

.,

di detta nullità e la sopravvenienza della citata statuizione delle S.U., per compensare fra le parti le spese del
giudizio di legittimità e di merito.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità
del giudizio di merito;
cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Rossano, in persona di diverso magistrato;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità e
di quello di merito annullato.
Così deciso in Roma il 5.3.2015

P.Q.M.

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