Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9150 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9150 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 18633-2007 proposto da:
BOUTY

S.P.A.

00844760157,

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. LINO SANTAMBROGIO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende
2013
457

unitamente agli avvocati GIUSEPPE LAGOTETA, MALCHIODI
LUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

OKOPHARM o OEKOPHARM GMBH, in persona del legale

1

Data pubblicazione: 16/04/2013

rappresentante pro tempore Dott. ERNST MARTINAK,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORETTI 88,
presso lo studio dell’avvocato BIANCHI SCHIERHOLZ
FABRIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

nonchè contro

SIRC S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 23004-2007 proposto da:
SIRC S.P.A. – NATURAL E DIETETIC FOODS 1879390167, in
persona del suo Amministratore Delegato Dott.
GIOVANNI FRANCHI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
SANSONETTI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BOTTALICO NICOLA ALBERTO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BOUTY

S.P.A.

00844760157,

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. LINO SANTAMBROGIO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE LAGOTETA, MALCHIODI
LUIGI giusta delega in atti;

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– controricorrente –

- controricorrente nonchè contro

OKOPHARM o OEKOPHARM GMBH;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2937/2006 della CORTE

846/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato FRANCESCO GIORGIANNI;
udito l’Avvocato FABRIZIO BIANCHI SCHIERHOLZ;
udito l’Avvocato ALESSANDRA SANSONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale
assorbito il ricorso incidentale;

3

D’APPELLO di MILANO, depositata 1’11/12/2006, R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 12.12.2000 la Bouty Spa
conveniva in giudizio la Oekopharm GmbH chiedendo la
risoluzione del contratto avente ad oggetto la distribuzione
in Italia dell’integratore alimentare TerraSyn Formula 50 a

sofferti. Con il medesimo atto evocava in giudizio “per quanto
possa occorrere” anche la Sirc Spa, produttrice
dell’integratore, affinchè, ove fosse ritenuto esistente un
rapporto contrattuale diretto con tale società, venisse
risolto anche questo contratto, venisse accertato che essa non
era tenuta a pagare le fatture SIRC n.439 e n.451/2000,e la
Sirc venisse infine condannata in via solidale o alternativa a
Oekopharm a risarcirgli i danni subiti da quantificarsi in
separato giudizio. Con sentenza n. 1615/05 emessa in data
30.12.04 il Tribunale di Milano respingeva le domande proposte
da Bouty spa nei confronti di Oekopharm, riguardanti l’accordo
di distribuzione dell’integratore alimentare, con cui erano
stati altresì contestati il contratto di compravendita dei
componenti utilizzati per la produzione nonché la debenza
dell’importo di cui alla fattura 000807.1 emessa dalla
convenuta per detto titolo, dichiarava che l’attrice non era
obbligata al pagamento delle fatture 439/2000 e 451/2000
emesse nei suoi confronti dalla Sirc spa, incaricata della
produzione del citato integratore, respingeva la altre domande
proposte nei confronti di Sirc, dichiarava inammissibili le

4

/14

causa di difetti del prodotto nonché il risarcimento dei danni

domande riconvenzionali proposte da Oekopharm nei confronti di
Bouty e di Sirc, condannava Bouty alla rifusione delle spese
di causa in favore di ciascuna delle convenute. Avverso la
detta sentenza la Bouty proponeva appello chiedendo
l’accoglimento delle domande svolte nell’ atto introduttivo

di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze
indicate, il rinnovo della consulenza tecnica per la
traduzione dei documenti indicati ai nn 2 e 66, con vittoria
di spese del doppio grado. Con comparsa depositata in data
17.5.05 si costituiva Oekopharm chiedendo la conferma della
sentenza e il rigetto delle istanze istruttorie, col favore
delle spese del grado. Con comparsa depositata in data 21.5.05
Sirc proponeva appello incidentale chiedendo la condanna della
Bouty al pagamento delle fatture sopra indicate e chiedeva
l’ammissione della prova per interpello e testi sulle
circostanze ivi indicate nonché consulenza tecnica per
“esaminare la formula del prodotto Terraryn compresse, inviata
a Sirc spa da Oekopharm e la conseguente idoneità delle
compresse prodotte sulla base di tale formula ad essere
soggette alla filatura ad acqua prevista dalla normativa
vigente nonché per verificare il quantitativo di materie che
sarebbe stato necessario a Sirc per eseguire una prova della
filatura. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Milano
con sentenza depositata in data 11 dicembre 2006 rigettava
entrambe le impugnazioni e quindi provvedeva al governo delle

5

di primo grado (e non accolte) nonché l’ammissione dei mezzi

spese. Avverso la detta sentenza la Bouty Spa ha quindi
proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
Resistono con controricorso sia la Oekopharm GmbH sia la Sirc
Spa, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale,
affidato ad un unico motivo. Tutte le parti hanno infine

moTrvI

DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Ancor prima di esaminare il contenuto del ricorso principale,
proposto dalla Bouty, al fine di inquadrare più compiutamente
i termini della vicenda, appare opportuno premettere che,
secondo la Corte di merito, la regolamentazione dei rapporti
tra le parti, in particolare tra la Bouty e l’Oekopharm, trova
la sua fonte in un documento intestato ”
understandings’,

letter of

da esse sottoscritto il 26.6.2000, il quale

prevedeva, a carico della Oekopharm, l’obbligazione della
fornitura delle materie prime per la produzione di un
integratore alimentare, il Terrasyn, ed a carico della Bouty
l’obbligazione della correlativa produzione, sia pure per il
tramite di un altro soggetto, la Sirc, con cui era intercorso
un distinto patto negoziale avente tale contenuto.
Al contrario, secondo la ricorrente Bouty, tra tutte le parti,
la stessa Bouty, la Oekopharm e la Sirc, intercorse un
complesso rapporto negoziale, di cui il documento sottoscritto

6

depositato memorie illustrative.

tra la Bouty e la Oekopharm costituiva solo un elemento. Ora,
secondo tale complesso rapporto, l’obbligazione della Bouty
verso la Oekopharm si esauriva nella sola commercializzazione
del prodotto in quanto la produzione doveva essere fatta dalla
Sirc, direttamente, per conto della Oekopharm. Infatti, solo

acquistasse le materie prime dalla Oekopharm e commissionasse
la produzione alla Sirc: ciò, per consentire alla Oekopharm di
fatturare alla Bouty i materiali da usare e per consentire
alla Sirc di fatturare alla Bouty il prezzo di lavorazione.
Tale complesso rapporto – così scrive la ricorrente – emergeva
incontestabilmente dall’esame di

una serie di documenti

indebitamente trascurati dalla Corte.
Giova aggiungere che la ricostruzione dei

rapporti tra le

parti, operata dalla Bouty, viene contestata dalle altre due
società interessate alla vicenda, le quali aderiscono invece
all’interpretazione datane dalla Corte di merito, escludendo
ogni collegamento tra le bozze del contratto complesso (mai
concluso) e il successivo documento sottoscritto dalle sole
Oekopharm e Bouty. Ciò, in quanto le dette bozze non
superarono la soglia di meri accordi preparatori e, dopo la
sottoscrizione della letter of understandings tra Oekopharm e
Bouty la relazione fra tutti i soggetti coinvolti venne meno
in modo definitivo.
Esaurita tale lunga premessa, passando all’esame del ricorso
principale, va rilevato che, con la prima

7

doglianza,

per motivi fiscali, le parti avevano simulato che la Bouty

deducendo la violazione e la falsa applicazione degli
artt.1362 ss,

1414 e 1269 cc nonché l’omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, la ricorrente Bouty ha censurato la
sentenza impugnata per aver la Corte di Appello ritenuto la

era provato che vi fossero almeno tre separati rapporti
funzionalmente collegati fra loro: 1) un contratto di appalto
tra Oekopharm e Sirc per la produzione del Terrasyn Formula
50. 2) una delegazione di pagamento del corrispettivo
dell’appalto tra Oekopharm e Bouty. 3) un contratto di
distribuzione del Terrasyn tra Oekopharm e Bouty.
Con la seconda doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.1218 e ss, 1453 e ss, 2697 cc nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente
Bouty ha censurato la sentenza impugnata perché la corretta
interpretazione dei negozi collegati e la considerazione delle
univoche risultanze documentali avrebbero dovuto condurre la
Corte di merito a riconoscere che la responsabilità per
eventuali vizi del Terrasyn faceva capo alla Oekopharm che ne
aveva demandato la produzione alla Sirc, pur fingendo di aver
conferito l’incarico di realizzare il prodotto a Bouty ma
avendo in effetti simulato la vendita delle materie prime ai
soli fini fiscali e delegato Bouty stessa al pagamento del
corrispettivo da essa dovuto a Sirc.

8

A

sussistenza di un semplice contratto di compravendita laddove

Con le due successive doglianze espressamente subordinate ai
primi due motivi, la terza per violazione e falsa applicazione
degli artt.1321 e 1325, 1218 e 1453 cc nonché per vizio
motivazionale, la quarta per violazione e falsa applicazione
degli artt.1321 e 1372 cc nonché per vizio motivazionale, la

per aver la Corte di merito ritenuto che il rapporto
contrattuale concernente la produzione del Terrasyn
intercorreva tra Bouty e Sirc e non tra quest’ultima e
Oekopharm e per non aver considerato efficace l’accordo tra
Bouty e Oekopharm anche per la parte in cui imponeva obblighi
a carico della Oekopharm e condannare quest’ultima per
l’inadempimento a questi obblighi.
I motivi in questione, che vanno trattati congiuntamente in
quanto propongono in effetti la stessa questione o comunque
profili di censura fondati sul comune presupposto dell’erronea
interpretazione, da parte della Corte di merito, della volontà
contrattuale delle parti e delle risultanze documentali, sono
inammissibili, nella parte in cui mirano ad una ulteriore non
consentita rivalutazione delle risultanze probatorie, ed
infondate, nella parte in cui deducono un vizio motivazionale
invero insussistente.
A riguardo, corre l’obbligo di premettere, con riferimento al
profilo di censura concernente la violazione delle norme
relative all’interpretazione degli atti negoziali, che, come è
noto, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si

9

ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata

traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del
merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso
di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da
non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per
giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione

Tale violazione si concretizza nella violazione dei criteri
generali ed astratti per accertare la comune intenzione dei
contraenti, perché solo essi possono essere considerati vere e
proprie norme giuridiche. E a tal fine, il ricorrente non può
limitarsi a fare astratto richiamo al canone che, a suo
avviso, sarebbe stato inosservato ma ha l’onere di spiegare
perché, a suo avviso, l’interpretazione della clausola sarebbe
stata condotta con criteri diversi da quelli previsti dalla
legge e di chiarire per quali ragioni ritiene che la comune
intenzione dei contraenti non sarebbe stata determinata
secondo le regole fissate dal legislatore. Al contrario, nel
caso di specie, la ricorrente, pur lamentando formalmente la
violazione del criterio di cui agli artt.1362 e ss cc si è
limitato a contrapporre un’interpretazione alternativa
rispetto a quelle adottata dal Giudice di seconde cure, senza
assolvere l’onere che gli competeva ovvero senza spiegare le
ragioni della dedotta violazione, evidenziando in tal modo che
mirava ad ottenere solo una nuova interpretazione del
contratto, conforme ai suoi interessi.

10

delle regole ermeneutiche.

Ne deriva l’inammissibilità delle violazioni di legge
denunciate. Ciò, senza considerare che ulteriore ragione di
inammissibilità discende dal rilievo che nessuno dei quesiti
posti a corredo delle doglianze appare rispettoso delle
prescrizioni di legge. Ed invero, il quesito di diritto di cui

riassuntiva esposizione degli elementi di fatto,
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel
provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare
in sostituzione del primo. Con la conseguenza che il quesito è
inammissibile quando si prospetta il solo principio che
secondo il ricorrente si dovrebbe applicare oppure quando,
come è avvenuto nei casi in esame, non si pone in realtà
neppure un quesito ma si chiede la conferma di una tesi
esposta nel motivo del ricorso.
Quanto ai vizi motivazionali dedotti, i relativi profili di
doglianza sono inammissibili, ancor prima di essere infondati,
in quanto non sono accompagnati da alcun momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione
del fatto controverso, riguardo al quale si assuma
l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della
motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la
motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass.
ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n.4311/2008).

11

all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere, oltre alla

Inoltre, non sussiste affatto il dedotto vizio motivazionale
ove si consideri che la Corte di merito ha invece
analiticamente e scrupolosamente analizzato nella sentenza
impugnata (cfr pagg.18-19) le risultanze processuali
pervenendo, in esito, alla conclusione che il contenuto delle

giuridica della vicenda sia per la mancata costituzione del
corrispondente vincolo giuridico sia per le modalità con le
quali la relazione commerciale ebbe attuazione. Ed invero,
l’accordo, nei termini espressi nella citata
understandings,

letter of

ebbe piena attuazione appena qualche giorno

dopo la sua sottoscrizione, posto che la Bouty emise l’ordine
per la fornitura, così assumendo l’obbligazione di pagamento
del prezzo. Inoltre, l’ordine fu eseguito dalla Oekopharm con
la consegna della merce, secondo le indicazioni dell’
acquirente, presso uno stabilimento della Sirc, la quale,
secondo quanto “garantito” da Bouty, avrebbe effettuato (come
poi fece) la preparazione industriale del prodotto; in data
2.8.00 Bouty ordinò a Sirc la produzione di 20.000 pezzi di
Terraryn in compresse. Pertanto – così continua il percorso
argomentativo della Corte di merito – le parti conclusero,
attraverso il meccanismo dell’incrocio tra proposta e
accettazione tra soggetti distanti ed attraverso la immediata
esecuzione dell’ ordine, un contratto di compravendita e per
effetto della costituzione di tale rapporto negoziale
assunsero le corrispondenti obbligazioni. La relazione si

12

bozze non poteva essere posto a base della costruzione

svolse secondo lo schema della

letter

dal momento che la

Oekopharm eseguì la prestazione della fornitura che aveva
“garantito” dopo che Bouty aveva emesso il corrispondente
ordine di acquisto. Per contro, da nessun documento in atti
poteva trarsi conferma della affermazione della Bouty, secondo

altro e separato rapporto negoziale tra Oekopharm e Sirc per
la preparazione industriale, cui essa sarebbe rimasta del
tutto estranea. Né ciò poteva ricavarsi dalla circostanza del
controllo di Oekopharm sulla produzione, avuto riguardo alla
natura e alla destinazione del prodotto, né dal fatto che il
prodotto venisse poi registrato da Oekopharm, trattandosi di
un adempimento estraneo al rapporto contrattuale. Risulta
pertanto che la Corte di merito ha motivato in maniera
sufficiente, logica, non contraddittoria né d’altra parte la
ricorrente è riuscita ad individuare effettivi vizi logici o
giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione.
E’ appena il caso di osservare inoltre che, come ha già avuto
modo di statuire questa Corte, il controllo di logicità del
giudizio di fatto consentito al Giudice di legittimità non
equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia
dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata: invero una
revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una
nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice
del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione

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cui a margine del contratto di distribuzione vi sarebbe stato

assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità. (così
Cass.n.8808/08 in motivazione).
Giova aggiungere infine che, ai fini della qualificazione
giuridica della situazione negoziale, per accertare
l’esistenza, l’entità, la natura le modalità e le conseguenze

parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi
attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale. Tale
accertamento, se condotto nel rispetto dei criteri di logica
ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di
fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. ( cfr
Cass.n.7524/07, conforme sul punto Cass. n.24792/08). Ne
deriva il rigetto delle censure.
Deve essere invece dichiarata l’inammissibilità del

quinto

motivo, svolto per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in quanto non è accompagnato da alcun momento di
sintesi. Ed invero, come insegna questa Corte, la censura di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a
richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo
al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o
l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle
ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere

14

A

di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle

la decisione

(Cass. ord. n.

16002/2007, n.

4309/2008 e

n.4311/2008).
Restano da esaminare le ultime tre doglianze, articolate
rispettivamente sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione del’art.112 cpc nonché sotto il profilo

sotto il profilo della violazione degli artt.112 e 115 cpc e
sotto il profilo del vizio motivazionale, infine sotto il
profilo della violazione dell’art.112 cpc.
In particolare con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato
la mancata pronuncia della Corte sull’istanza volta ad
ottenere la ammissione della prova orale su una determinata
circostanza ritenuta rilevante ai fini della decisione; con il
settimo motivo, ha lamentato che il giudice avrebbe posto a
fondamento della decisione una circostanza, non allegata dalla
parte a fondamento delle proprie tesi difensive; con l’ottavo
motivo ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di pronunciare
su un motivo di impugnazione.
Quanto al sesto motivo, va innanzitutto rilevato che il vizio di
omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art.
360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con
riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una
statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione
ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile

15

dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,

soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez.Un.
n.15922/01, Cass. 3357/09, 16525/03).
Né è ammissibile il secondo profilo di doglianza ex art.360 co.1
n.5 cpc in guanto tale vizio è configurabile solo nel caso in cui
essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto

ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da
invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie
che hanno determinato il convincimento del giudice di merito,
di modo che la

“ratio decidendi”

venga a trovarsi priva di

fondamento. La denuncia in sede di legittimità pertanto deve
contenere l’indicazione delle ragioni per le quali la prova
non ammessa avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione
diversa. Il mancato adempimento di tale onere, come nel caso
di specie, rende inammissibile la doglianza.
Quanto al settimo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato che la Corte

avrebbe posto a fondamento della decisione una circostanza,
non allegata – né provata – dalla Oekopharm, riguardante la
crisi del rapporto tra la stessa società e la Bouty, il
profilo di doglianza riguardante il vizio motivazionale è
inammissibile perché non è corredato da alcun momento di
sintesi mentre l’altro profilo di doglianza è infondato ove si
tenga presente che la circostanza risultava dagli atti
prodotti in causa dalla stessa Bouty (doc. 67 e 68).

16

h

decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non

Ora, il principio fissato dall’art.115, secondo cui il giudice
deve decidere

iuxta alligata et probata

(secondo i fatti

allegati e provati dalle parti), mira soltanto ad impedire che
una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa
sconosciuti, in relazione ai quali non si sia potuta

elementi comunque emersi dalla compiuta istruttoria

per

argomentare in merito ai temi del dibattito processuale,
ancorché non ne sia stato richiesto dalla parte stessa.
Invero,

accanto al principio dispositivo,

nel nostro

ordinamento vige il principio di acquisizione processuale,
secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e
quale che sia la parte che l’abbia fornite, concorrono tutte
ed indistintamente alla formazione del libero convincimento
senza che la diversa provenienza possa

del giudice,

condizionare tale formazione in un senso o nell’altro, e,
quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una
prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla
controparte

(

ex

multis

cfr Cass.

16092/02,

1112/03,

10847/07).
Quanto all’ultimo motivo, anche questa censura è inammissibile.
Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il
vizio di “omessa pronuncia”, integrante un difetto di attività
del giudice, quindi un

error in procedendo,

produttivo della

nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. co.1 n. 4, si
verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una

17

difendere, ma non esclude che il giudice possa avvalersi di

domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto,
nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi
della domanda di impugnazione. In effetti, si configura
esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti
che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto

esamini un argomento difensivo (Cass. 168/05, 18578/04).
Nella specie,

la Corte d’Appello, secondo la stessa

prospettazione della ricorrente, non avrebbe

esaminato una

mera argomentazione o deduzione, riguardante il mancato
verificarsi di un presupposto necessario per l’accettazione
delle fatture sia della Oekopharm sia della Sirc, costituito
dal fatto che le venissero fornite le pattuite 40.000
confezioni di prodotto buono, privo di difetti. Ora, ”
presupposto pacificamente non si è verificato
e

testualmente la ricorrente-

il

così,

dunque quanto meno sotto

questo profilo doveva essere accolta la domanda della Bouty di
non pagamento delle fatture Oekopharm”.
Risulta pertanto con tutta evidenza dalla lettura del motivo
che l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non
concerne la domanda dell’appello direttamente, bensì un mero
argomento difensivo, fondato su una circostanza di fatto, la
cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un
vizio di motivazione della sentenza, vizio che nella specie
non è stato dedotto. Ne deriva l’inammissibilità della censura
in esame.

18

/1/

(Cass.3357/09, 16525/03) e non anche quando il giudice non

Passando infine all’esame del ricorso incidentale, va rilevato
che l’unica doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione e/o falsa applicazione dell’art.1321, 1325, 1218,
1453 e ss cc nonché sotto il profilo della motivazione omessa,
insufficiente e contraddittoria, è conclusa con la richiesta

diritto: –

se l’esecutore materiale di un prodotto, quale

l’integratore alimentare, tenuto ad osservare la formula
altrui e la presentazione del prodotto decisa dal committente,
abbia responsabilità quando abbia agito come semplice
esecutore privato di ogni autonomia da parte del committente,
che ha impartito con singole e specifiche direttive nelle
modalità di esecuzione del prodotto; se l’esecutore
materiale di un prodotto, quale l’integratore alimentare,
tenuto ad osservare la formula altrui e la presentazione del
prodotto decisa del committente, abbia responsabilità se non
abbia potuto effettuare una prova campione dell’intero
prodotto e di ogni sua componente, per decisione del
committente, senza la quale non avrebbe potuto avvedersi di
eventuali problemi.

Anche tale doglianza è inammissibile.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, il
quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.
deve contenere a) la riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del

19

4

che la Corte di Cassazione enunci i seguenti principi di

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La
mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende
il ricorso inammissibile. Pertanto il quesito è inammissibile
quando si prospetta il solo principio che secondo il
ricorrente si dovrebbe applicare oppure quando non si pone

chiede la conferma di una tesi esposta nel motivo del ricorso.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il ricorso
principale deve essere quindi rigettato mentre va invece
dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La difficoltà
delle questioni trattate giustifica la compensazione delle
spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso
principale, dichiara inammissibile quello incidentale proposto
dalla SIRC S.p.A. Compensa tra le parti le spese di questo
giudizio.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 27.2.2013

alcun quesito ma, come è avvenuto nel caso di specie, si

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