Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9150 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9406-2015 proposto da:

P.V., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE MAGADDINO e CARMELO

CARRARA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– S.E.U.S. SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA Società consortile

per azioni, c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

SICILIANA SERVIZI EMERGENZA – SI.S.E. S.P.A. in liquidazione C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza definitiva n. 34/2014 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, depositata il 03/10/2014 R.G.N. 418/2014;

avverso la sentenza definitiva n. 2836/2013 del TRIBUNALE DI PALERMO,

depositata il 21/10/2013 R.G.N. 1596/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CARMELO CARRARA in proprio e per delega

dell’Avvocato MICHELE MAGADDINO;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA per delega verbale Avvocato MARCO

MARAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.V. adiva il Tribunale di Palermo chiedendo dichiararsi previo accertamento dell’avvenuto trasferimento ex art. 2112 c.c. dalla (OMISSIS), Siciliana Servizi Emergenza s.p.a., alla S.E.U.S., Siciliana Emergenza Urgenza Sanitaria s.p.a., dell’azienda relativa alla gestione del servizio delle emergenze sanitarie “118”- l’illegittimità del licenziamento comunicatole dalla prima società in data 22 luglio 2010 a seguito di procedura di mobilità ex L. n. 223 del 1991 ed il proprio diritto ad essere assunta alle dipendenze della convenuta S.E.U.S. e ad aver risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali.

2. Il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, richiamando una precedente sentenza della Corte territoriale che aveva escluso che S.E.U.S. fosse subentrata in virtù di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. nella gestione del servizio di emergenza 118 già affidato alla (OMISSIS), stante la natura assolutamente nuova della sua organizzazione aziendale, nè poteva rilevare ad avviso del Tribunale l’acquisizione da parte della S.E.U.S. della disponibilità degli impianti di radiocomunicazione e telematici, considerato che questi ultimi erano di proprietà della Croce Rossa Italiana ed erano pervenuti nella disponibilità della S.E.U.S. a seguito di convenzione tra l’ente proprietario e la Regione Sicilia (socia di S.E.U.S.) e che S.E.U.S. aveva stipulato autonomi accordi di fornitura con la società manutentrice del servizio.

3. La Corte d’appello di Palermo con ordinanza n. 34 del 2014 dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla lavoratrice, ai sensi degli artt. 348 bis e 436 bis c.p.c., condividendo la ricostruzione della fattispecie operata dal primo Giudice.

4. Avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ed avverso la sentenza del Tribunale sopra menzionate P.V. ha proposto ricorso, qualificato ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, affidato a sei motivi (erroneamente rubricati come sette), cui hanno resistito con controricorso (OMISSIS) – Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. in liquidazione – e S.E.U.S. – Siciliana Emergenza Urgenza Sanitaria s.p.a. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge, e sostiene che nel caso non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in quanto sussistevano elementi tali da escludere la ragionevole probabilità di una rapida risoluzione del gravame, per la necessità di chiarire numerosi aspetti della vicenda processuale mediante accertamenti di carattere istruttorio o mediante integrazione degli scritti difensivi.

Sostiene che l’eccessiva discrezionalità del filtro verrebbe a trovarsi in aperto contrasto con il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte EDU e ricavabile dall’art. 6 della CEDU, in forza del quale, una volta che uno Stato riconosca nel proprio ordinamento interno un particolare grado di impugnazione, non può poi valutarlo in maniera eccessivamente discrezionale.

1.2. Come secondo motivo, prospetta l’incostituzionalità dell’art. 348 ter c.p.c., nella parte in cui prevede che la motivazione dell’ordinanza d’ inammissibilità dell’appello possa essere costituita esclusivamente da un richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 (obbligatoria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali) nonchè degli artt. 3 e 24. Lamenta che la Corte d’appello nell’esposizione del contenuto dell’ordinanza si sia limitata a richiamare le motivazioni adottate dal primo giudice, assumendo apoditticamente di condividerle, senza esprimere le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

1.3. Come terzo motivo, denuncia violazione dell’art. 6 della CEDU, nell’interpretazione che ne hanno dato i giudici di Strasburgo (Corte EDU, Grande chambre del 12 febbraio 2004 n. 47287), laddove ha affermato che tale norma implica l’obbligo per il Tribunale di procedere ad un esame effettivo dei motivi, delle argomentazioni e delle offerte di prova delle parti, salvo valutarne la pertinenza. Sostiene che il difetto assoluto di motivazione, ossia l’assenza assoluta di qualunque indicazione sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, costituisce di per sè solo, a prescindere dall’omesso rispetto del precetto costituzionale dell’obbligatoria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, un vizio dell’ordinanza ex art. 348 bis, che ne determina la nullità.

1.4. Il quarto motivo riguarda l’art. 348 ter c.p.c., che viene sospettato di violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e violazione dell’art. 6 CEDU (giusto processo), laddove esclude la possibilità di proporre ricorso per Cassazione (contro la sentenza di primo grado) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando l’ordinanza d’ inammissibilità sia fondata sulle medesime questioni di fatto poste a fondamento della sentenza impugnata, neppure quando tali fatti appaiano palesemente erronei o inconducenti, così impedendo di porre rimedio agli errori di fatto in cui sia incorso il giudice di prime cure.

1.5. Il quinto motivo è proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4: il ricorrente deduce la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1 nella parte in cui dispone che all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. il giudice, prima di procedere alla trattazione, deve sentire le parti in ordine all’ inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis, e sostiene che nel caso ciò non sarebbe avvenuto, in quanto all’udienza la Corte d’appello si riservava in ordine alla questione di ammissibilità ex art. 348 bis senza concedere alle parti non solo la possibilità di depositare comparse e memorie, ma neppure di formulare oralmente alla stessa udienza alcuna osservazione; successivamente, in data 15 febbraio 2013, emetteva l’ordinanza impugnata.

1.6. Come sesto motivo (erroneamente rubricato come settimo) la ricorrente deduce violazione di norme di legge in tema di trasferimento d’azienda e lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto del fatto che nell’ipotesi di passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato a seguito di attribuzione a quest’ultima di funzioni in passato esercitate direttamente dal primo ente, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 34 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 19 applicabile ratione temporis (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31) si interpreta nel senso dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. a prescindere dalla verifica circa I’ esistenza di un’azienda in senso tecnico e dall’indagine sulle modalità di attuazione del trasferimento, su base negoziale ovvero per determinazione autoritativa (cita Cass. n. 25021 del 25/11/2014).

Sostiene che alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto alla prosecuzione con la S.E.U.S. del rapporto di lavoro già in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche in applicazione della direttiva 98/50/CE, considerato che risulta pacifico in causa che la gestione del cosiddetto servizio 118 in precedenza svolto dalla S.I.S.E. sia passata, senza soluzione di continuità, alla SE.U.S.; che il personale che espletava servizio presso la prima società sia stato riassunto dalla seconda per svolgere un servizio analogo, al netto dei licenziati e non riassunti, tra cui la ricorrente; che le ambulanze, utilizzate per il servizio, sono le stesse, unitamente agli accessori di pertinenza, comprese le divise del personale, cui è stata cambiata soltanto la targhetta di indicazione del datore di lavoro; che le attrezzature infotelematiche utilizzate dalle centrali operative per lo svolgimento del servizio sono rimaste le stesse e la stessa è rimasta la società che si è sempre occupata della manutenzione; che la maggior parte dei computers e del materiale amministrativo, in precedenza utilizzato dalla S.I.S.E., sia utilizzato dalla SE.U.S.

2. Deve preliminarmente sgombrarsi il campo da possibili sospetti d’inammissibilità del ricorso (in quanto tale, ed a prescindere dall’ammissibilità e fondatezza dei singoli motivi) nella parte in cui esso è stato proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello (in particolare, con i primi cinque motivi), avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1914 del 2016 affermato l’impugnabilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza suddetta per vizi propri, consistenti in violazione della normativa processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

3. Deve anche aggiungersi che, facendo applicazione del principio di conservazione degli atti – di cui all’art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall’art. 159 c.p.c. – se anche il ricorso per cassazione è stato proposto senza fare riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, esso non può essere per ciò solo dichiarato inammissibile, potendosi convertire in ricorso straordinario, salvo che vi siano specifiche situazioni processuali ostative (così da ultimo Sez. U. n. 26991 del 2016).

4. Il chiarimento reso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1914 sopra richiamata risolve alcuni dei possibili problemi di compatibilità della normativa con l’art. 6 della CEDU posti dal ricorrente, considerato che nessun pronunciamento reso nel corso del giudizio di merito resta privo di controllo, affiancandosi quello dell’ordinanza per vizi processuali suoi propri (mediante il ricorso ex art. 111 Cost.) a quello della sentenza di primo grado in relazione al giudizio sul merito della controversia (ex art. 348 ter c.p.c., comma 3) ratificato con l’ordinanza resa in sede di gravame. In tal modo, è assicurata la piena giustiziabilità della situazione di diritto soggettivo su cui entrambi i provvedimenti possono variamente incidere.

5. Nè può ritenersi motivo d’inammissibilità del ricorso (in quanto tale, ed a prescindere dall’ammissibilità e fondatezza dei singoli motivi) il fatto che esso contenga sia le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado che quelle avverso l’ordinanza della Corte d’appello, rispondendo la proposizione congiunta ad una logica di economia processuale e la relativa valutazione di ammissibilità alla necessità di evitare “eccessi di formalismo” in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, in coerenza con l’art. 6 p. 1 della CEDU (v. in proposito, in relazione all’analoga problematica dei c.d. motivi misti, Cass. S.U. n. 17931 del 2013), e ciò a patto che siano esposti con chiarezza la causa petendi ed il petitum della domanda processuale, ovvero il tipo di scrutinio e di pronuncia che vengono richiesti a questa Corte.

6. Poste tali premesse, risulta che i primi tre motivi di ricorso non sono fondati.

Con riguardo al possibile vizio della valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la decidibilità del giudizio con ordinanza in limine litis, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che non è possibile una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, se non in relazione a tutti i motivi d’appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), sicchè, richiedendendosi uni giudizio prognostico necessariamente complessivo, non risulta configurabile un’ omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della relativa decisione (sindacabile se ed in quanto rientrante nei parametri del vizio processuale delineati da S.U. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053).

7. Resta quindi censurabile con il ricorso ex art. 111 Cost. la mancanza di motivazione in cui sia incorsa la Corte di merito nella giustificazione dell’inammissibilità dell’appello, in tal modo indirettamente trovando un controllo anche la valutazione d’inammissibilità operata dalla Corte territoriale. In proposito, deve ribadirsi, con le Sezioni Unite, che si tratta comunque di censurabilità del vizio sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e che ad integrarne gli estremi non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

8. Nel caso, in nessun modo può però accusarsi la Corte territoriale di non avere motivato nella valutazione della ricomprensione della fattispecie nei limiti delineati dall’ art. 348 bis c.p.c., considerato che la motivazione ha richiamato altro sovrapponibile precedente della medesima Corte (come previsto dall’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1), e si è ampiamente diffusa nell’esaminare gli aspetti salienti della vicenda, anche con riferimento all’ ulteriore argomento proposto dal ricorrente come critica della sentenza del Tribunale, avente ad oggetto il passaggio tra le due società degli impianti di radiocomunicazione e infotelematici. In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che anche nel caso in esame, come in quello deciso in precedenza, mancavano elementi di fatto comprovanti la sussistenza di una fattispecie disciplinata dall’art. 2112 c.c., dovendo escludersi che si fosse realizzato il trasferimento di significative entità di beni organizzati per il perseguimento delle finalità di impresa. Ha quindi concluso che S.E.U.S., per effetto di apposita convenzione con l’ente pubblico titolare, è subentrata nella gestione del servizio di emergenza “118”, già affidato a (OMISSIS)., ma che ciò non ha determinato alcun trasferimento di azienda, stante la natura assolutamente nuova della organizzazione aziendale della SEUS.

9. Il quarto motivo non è fondato, laddove si osservi che la parte ben può proporre con il ricorso in appello censure alla ricostruzione fattuale operata dal primo Giudice, e che solo qualora il giudice di secondo grado ritenga di disattendere tali censure e confermare la prima valutazione la pronuncia sarà d’inammissibilità o comunque di rigetto. In entrambi i casi, vi saranno stati due giudizi in cui l’esito della ricostruzione fattuale è il medesimo, giudizi nei quali, sia che si proponga ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3 avverso la sentenza di primo grado, sia che si proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, sussiste la limitazione della proponibilità della censura ex art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Tale limitazione è stata peraltro già dichiarata da questa Corte compatibile con la Carta fondamentale. Cass. n. 26097 del 11/12/2014 (ed in senso analogo, già Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723) ha chiarito che la parte non ha un diritto, costituzionalmente garantito, ad una duplice disamina nel merito assistita da una motivazione ampia ed esauriente, anzichè solo sommaria in uno dei gradi; e la limitazione del ricorso in cassazione, con esclusione da esso del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in caso di identità delle valutazioni di fatto del giudice di appello rispetto a quello di secondo grado, è perfino esclusa dall’oggetto diretto di qualunque previsione costituzionale. La soluzione normativa del 2012, incentrata sul nuovo istituto della definizione semplificata del grado di appello mediante l’ordinanza di insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento ed alla soppressione del controllo di legittimità in caso di c.d. doppia conforme su questioni di fatto, risulta funzionale all’obiettivo dell’accelerazione dei tempi di definizione della controversia, immutate restando le garanzie costituzionali di base del diritto di azione.

Pertanto, oltretutto dinanzi all’evidente crescente criticità proprio del grado d’ appello, è coerente con un tentativo di recupero di funzionalità del sistema la semplificazione del relativo giudizio ed il mantenimento di un livello di garanzia mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado – ancorato a rigorosi requisiti ed articolato su minime garanzie procedurali, anche relative all’estrinsecazione della motivazione, ovvero alla limitazione delle doglianze sul merito o in punto di fatto.

11. Il quinto motivo è inammissibile. Il ricorrente non fornisce gli elementi necessari per valutare la sussistenza del vizio processuale denunciato, considerato che non viene trascritto nè allegato il verbale di udienza di fronte alla Corte d’appello, mentre affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012).

12. Il sesto motivo, che ha ad oggetto la valutazione operata dal primo Giudice, non è fondato.

Esso infatti da un lato si risolve in una critica della ricostruzione fattuale meramente contrappositiva, inammissibile in questa sede (sia in virtù del disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4″ sia perchè al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014).

13. Sotto il profilo di diritto, il Tribunale si è poi attenuto ai principi, ribaditi da questa Corte anche con riferimento alla medesima fattispecie che qui ne occupa (Cass. n. 21220 del 2015) secondo cui – anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (vedi: Corte di giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Mayeur nonchè, con riferimento a vicende diverse dal trasferimento d’impresa, sentenza 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia, C32/02; Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94) – può costituire trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica, anche se si tratti di attività esercitata non a fini di lucro e nell’interesse pubblico (in base alla direttiva CE 77/187), purchè l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertare in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione; dovendo, in particolare, in base a tale accertamento appurarsi che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale cioè da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 7 aprile 2010, n. 8262; Cass. 16 maggio 2013, n.11918; Cass. 2 agosto 2002, n. 11622). Ed ancora, si è affermato che ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. n. 11247 del 2016).

14. Non ha poi pregio il richiamo effettuato dalla ricorrente al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31 che, sotto la rubrica “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” dispone che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi da 1 a 4”. E difatti, tale disposizione appresta una tutela (in ordine ai crediti pregressi ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi in atto) per i dipendenti che siano passati dall’amministrazione pubblica alle dipendenze del soggetto che ne assume l’attività – a prescindere dalla verifica circa la preesistenza di un’azienda in senso tecnico e dall’indagine sulle modalità di attuazione del trasferimento (Cass. n. 25021 del 2014 e Cass. n. 2281 del 2013) – presupponendo tuttavia che tale passaggio si sia realizzato, senza occuparsi del profilo attinente la garanzia della continuità del rapporto di lavoro dall’amministrazione pubblica al nuovo soggetto.

15. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

16. Sussistono i presupposti previsti dal primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso (non risultando dagli atti che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata accolta).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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