Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9150 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9150 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 12946-2013 proposto da:
BERGAMINI

LIA

BRGLIA44A60M125G,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO LUSENA 9, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO
REGIS;
– ricorrente –

2015
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contro

GAMBA ALESSANDRO C.F.GMBLSN44M18D284J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO LUSENA,9 presso
l’Avv. VINCI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 06/05/2015

unitamente agli Avv.ti MAZZARELLA PAOLA e PALMERINI
ANDREA,
– ricorso successivo contro

IMMOBILIARE BAGLIO D VOLDELLI ANTONELLA E C. SAS

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI,3
presso l’Avv. DE NICOLO PIETRO AUGUSTO che la
rappresenta e difende unitamente all’Avv. MAFFONGELLI
PIETRO;
– contrari corrente nonchè contro

BERGAMINI ELETTRA, BERGAMINI MARIA GRAZIA, BERGAMINI
AMEDEO;
– intimati-

avverso la sentenza n. 440/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato

Francesca Giuffrè con delega

depositata in udienza dell’Avv. Palmerini Andrea
difensore di Gamba Alessandro che si riporta agli
atti depositati;
udito l’Avv. Proietti Fabrizio con delega depositata
in udienza dell’Avv.

De Nicolo Pietro Augusto

P.I.02343750986, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE,

difensore dell’Imm.re Baglio che si riporta agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto dei

ricorsi.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2.7.2001 la Immobiliare La Torre s.r.1., comproprietaria, per la quota di 9/12,

12, mappale 178 sub 3 e 4, conveniva in giudizio, innanzi
al Tribunale di Brescia, Gandolfi Edvige, quale usufruttuaria, nonché Bergamini Amedeo, Bergamini Elettra e
Bergamini Maria Grazia, quali comproprietari per la quota di 1/12 ciascuno, chiedendo la divisione di detto immobile. Si costituivano in giudizio solo Bergamini Elettra
e Bergamini Maria e, successivamente al decesso della
usufruttuaria, Gandolfi Edvige, si costituiva, mediante
comparsa di intervento, la Immobiliare Baglio di Antonietta Savoldelli e C. s.a.s., succeduta alla dante causa
Immobiliare La Torre s.r.1.,estromessa dal giudizio
sull’accordo delle parti.
In corso di causa, con comparsa di intervento depositata
il 21.10.2004, Bergamini Lia chiedeva dichiararsi la nullità del contratto preliminare da lei stipulato, in data
11.4.1997, con la Immobiliare La Torre s.r.l. e la sospensione del giudizio di divisione, stante la pregiudizialità
della causa promossa avanti allo stesso Tribunale, avente
ad oggetto l’accertamento della nullità di detto preliminare e del conseguente acquisto del bene da parte della
Immobiliare Baglio. Quest’utima depositava istanza,ai

dell’immobile sito in Lonato ( Bs), nel N.C.E.U. al fg.

sensi

dell’art.

720

c.c.,

di

assegnazione

a

dell’immobile oggetto di causa, di cui il C.T.U. aveva accertato l’indivisibilità.

progetto di divisione ex art. 798 c.c., si costituiva in
giudizio Gamba Alessandro,coniuge di Bargamini Lia,
dichiarando di avere acquistato, in data 20.9.2005,1a quota di Bergamini Amedeo e chiedendo, a sua volta,
l’assegnazione dell’immobile ovvero, in subordine, la
vendita del medesimo all’incanto. Bergamini Elettra e
Bergamini Maria Grazia davano atto di avere alienato alla Immobiliare Baglio s.a.s. le rispettive quote di proprietà, pari a 2/12, sicché la società stessa era divenuta
proprietaria degli 11/12 dell’immobile.
Con sentenza 6.5.2006 il Tribunale,esclusa la pregiudizialità rispetto al giudizio di divisione, della causa relativa all’accertamento della nullità del preliminare di
vendita concluso fra Bergamini Lia e la Immobiliare La
Torre(avendo la stessa acquistato l’immobile in forza di
un successivo lodo arbitrale non impugnato), assegnava il
bene alla società attrice, condannandola a pagare al condividente ,Gamba Alessandro , la somma di € 59.166,67,
corrispondente al valore della sua quota.
Avverso tale sentenza proponeva appello Gamba Alessandro lamentando che il bene fosse stato assegnato alla

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All’udienza del 21.5.2005, fissata per la discussione del

proprietaria della quota maggiore senza una valutazione
comparativa degli interessi delle parti e senza tener conto del fatto che egli abitava insieme alla moglie

Bergamini

Lia,

costituitasi

in

giudizio,

aderiva

all’appello del Gamba e proponeva, in via incidentale,
ulteriori motivi di appello, ribadendo la richiesta di declaratoria della nullità del contratto preliminare
11.4.1997 tra la società Immobiliare La Torre e Bergamini Lia, Gandolfi Edvige e Bergamini Amedeo con conseguente nullità e inefficacia del successivo contratto
14.11.2002 tra la società Immobiliare La Torre e la Immobiliare Baglio di Savoldelli Antonella & C. s.a.s.
Quest’ultima si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza depositata il 4.4.2012 la Corte d’Appello di
Brescia respingeva l’appello principale, nei confronti di
Immobiliare Baglio, proposto da Gamba Alessandro e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da
Bergamini Lia nei confronti della medesima società, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli
appellanti al pagamento delle spese processuali in favore
della Immobiliare Baglio.
Osservava la Corte di merito: secondo il criterio preferenziale previsto dall’art. 720 c.c., in caso di pluralità di

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nell’immobile stesso.

richieste di attribuzione del bene da dividere, lo stesso
andava assegnato al condividente avente diritto alla quota maggiore; il Gamba occupava, di fatto, l’immobile in

ta, era rimasta nell’immobile nonostante fosse stata condannata a rilasciarlo per occupazione abusiva; inoltre,
mentre la società assegnataria, Immobiliare Baglio, aveva
dimostrato la propria disponibilità alla offerta della
somma dovuta a titolo di conguaglio, l’appellante si era
limitato a generiche allegazioni, contrastanti con le difficoltà economiche del proprio nucleo familiare.
Per la cassazione di tale sentenza propongono distinti ricorsi Lia Bergamini, con un unico motivo illustrato da
successiva memoria e Gamba Alessandro sulla base di
due motivi. Resiste concontroricors, la Immobiliare Baglio di Savoldelli Antonella & C.
Gli intimati Bergamini Elettra / Bergamini Maria Grazia e
Bergamini Amedeo non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Bergamini Lia deduce:
violazione o, in ogni caso, falsa applicazione dell’art.
334 c.p.c., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo in quanto non
sorretto da un interesse derivante dall’impugnazione
principale, senza tener conto che Bergamini Lia, in primo

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questione, quale coniuge di Bargamini Lia che, a sua vol-

grado, aveva svolto domande dirette a contestare il diritto della Immobiliare Baglio, quale avente causa dalla
Immobiliare La Torre, alla divisione del bene, sostenendo di esserne comproprietaria, sicché doveva considerarsi

litisconsorte necessaria anche nel secondo grado di giudizio per il carattere inscindibile o, comunque, dipendente della posizione da lei assunta nei confronti dei condividenti. Sotto il profilo processuale,inoltre, la Corte di
merito aveva omesso la pronuncia sulle domande svolte
dalla Bergamini in sede di appello.
Gamba Alessandro lamenta:
1)violazione dell’art. 295 c.p.c., per omessa pronuncia
della Corte d’appello sulla richiesta di sospensione del
giudizio formulata dal Gamba congiuntamente alla Bergamini, posto che dall’esito positivo della causa dalla
stessa promossa / per ottenere la declaratoria di nullità
del preliminare di vendita concluso con la società la Torre, sarebbe derivata una diversa ripartizione tra le parti
della proprietà dell’immobile in questione;
2)violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. ed
omessa e/o insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,avendola Corte territoriale, sulla base di
un’automatica applicazione del criterio della maggiore
quota, assegnato l’immobile alla Immobiliare Baglio sen-

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za tener conto del prevalente diritto del Gamba di continuare a vivere nell’abitazione di cui era comproprietario
e dove dimorava con la propria moglie Bergamini Lia,

vente; l’art. 720 c.c., contrariamente a quanto affermato
nella sentenza impugnata, non prevedeva la necessità di
una “formale offerta” della somma dovuta per
l’acquisizione delle quote in proprietà degli altri condividenti ed, in ogni caso, il Gamba aveva dichiarato espressamente di essere disponibile a “liquidare” le quote
di proprietà degli altri partecipanti alla comunione.
Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di tardività
della notifica del ricorso del Gamba, sollevata dalla
controricorrente Immobiliare Baglio di Savoldelli Antonella & C., per essere stata tale notifica inviata, a mezzo raccomandata, dall’Avvocato difensore solo in data
20.5. 2013, ossia il giorno di scadenza del termine di
legge ( un anno e quarantacinque giorni).
Assume al riguardo la controricorrente che per le notifiche effettuate in proprio dall’avvocato, a ciò autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ex L. n.
53 del 1994, non si applica al notificante l’anticipazione
del momento perfezionativo della notifica alla consegna
del plico all’Ufficio Postale, come avviene, invece, per
le notifiche richieste all’Ufficiale Giudiziario. Tale as-

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occupante tale immobile nella qualità di moglie convi-

sunto é infondato e contraddice la giurisprudenza di
questa Corte che, in materia, ha affermato il carattere
generale del

principio, derivante

dalla sentenza n.

ficazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata, per
il notificante, con la consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario sicché il principio stesso trova
applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita,anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte,ai sensi dell’art. 1 della L.
n. 53/1994, essendo irrilevante al riguardo il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario va, in tal caso, sostituita la data di spedizione del piego raccomandato( Cass. n. 6402/2004; n.
17748/2009). La notifica di detto ricorso, con riferimento alla data del 20.5.2013, è quindi tempestiva.
Il ricorso proposto da Lia Bergamini è fondato.
La Corte di merito ha affermato che “nell’ipotesi di processo con pluralità di parti o di cause fra loro indipendenti, perché fondate su titoli diversi.., ciascuna parte ha
un autonomo diritto-onere di impugnazione in corrispondenza dell’autonomo diritto azionato in causa con
la conseguenza che il termine breve per impugnare, decorre, per ognuna di esse, dalla data di notificazione del-

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477/2002 della Corte costituzionale, secondo cui la noti-

la sentenza ad essa effettuata, dovendosi invece escludere la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva
ex art. 334 c.p.c. per la parte che, impugnando successi-

pale da questa proposta … e si limiti ad investire con
il proprio gravame il diverso capo della sentenza che
concerna la sua autonoma situazione sostanziale”;
Il Giudice di appello, sulla base di detti rilievi, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva
proposta dalla Bergamini, stante l’autonomia delle domande dalla stessa proposte rispetto alla domanda di divisione e considerato il carattere meramente adesivo
dell’ intervento da lei svolto in relazione all’appello
principale proposto da Gamba Alessandro.
Orbene, rileva il Collegio, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che a seguito di intervento adesivo
volontario, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., pur ricorrendo
un’ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa
deve considerarsi inscindibile anche nei confronti
dell’interventore la cui impugnazione è sempre ammissibile anche quando sia fondata sugli stessi motivi fatti
valere dell’appellante principale.
Il litisconsorzio processuale determina, infatti, la inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sus-

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vamente, non sia destinataria dell’impugnazione princi-

sisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, dovendo la presenza di più parti nel giudizio di
primo grado necessariamente persistere in sede di im-

stanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di
soggetti che siano stati parti del giudizio, compreso
l’interventore adesivo, legittimato, quindi, a proporre
impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334
c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha
introdotto l’impugnazione principale e su un capo di
sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione( Cass. 12714/2010; 24372/2006; Cass. n.
8350/2007; n. 9463/2004).
Nella specie, pertanto,erroneamente l’appello incidentale
tardivo della Bergamini è stato ritenuto inammissibile,
dovendosi alla stessa attribuire la qualità di litisconsorte processuale.
L’accoglimento del ricorso di Bergamini Lia comporta
l’assorbimento di quello di Gamba Alessandro essendo i
due ricorsi strettamente connessi.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia
che dovrà uniformarsi al principio esposto e provvedere
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

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pugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contra-

La Corte accoglie il ricorso di Lia Bergamini, assorbito
il ricorso di Gamba Alessandro;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese

Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 5.3.2015

del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della

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