Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 915 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 20/01/2021), n.915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9029/2019 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma Via B. Tortolini 30,

presso lo studio dell’avvocato Perrone Michele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Romano Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Potenza, pubblicata il 19 settembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.N. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo lucano. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi ed è accompagnato da memoria. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 33 della Convenzione di Ginevra e art. 3 CEDU. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, valutando le condizioni legittimanti la concessione della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avrebbe trascurato di considerare l’eterogeneità di tali forme di protezione. L’istante deduce, in particolare, l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione, che non avrebbe tenuto conto di come anche situazioni transitorie di consistenti in lesione dei diritti umani fondamentali possano essere oggetto della residuale misura di protezione che si attua attraverso il rilascio del permesso umanitario. L’esistenza di un conflitto armato che, sulla base dei più importanti rapporti informativi internazionali, non è ancora sopito e una diffusa prassi di compromissione dei diritti umani fondamentali, anche ad opera dei locali forze di pubblica sicurezza, legittimerebbe, secondo il ricorrente, la concessione della misura della protezione umanitaria.

Col secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; è lamentata, altresì la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 32, comma 3. L’istante si duole del mancato esercizio dei poteri ufficiosi atti ad assumere informazioni complete e aggiornate sulla situazione complessiva, anche ordinamentale, del Senegal. In particolare, il ricorrente critica la sentenza d’appello che, omettendo di rispettare il percorso logico ermeneutico di valutazione della credibilità del richiedente la protezione internazionale, ha desunto l’irrilevanza della vicenda di persecuzione, dallo stesso riferita, “sulla base di una mera petizione di principio”.

2. – I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, non sono fondati.

La vicenda narrata dal richiedente è riassunta a pagg. 3 s. del ricorso per cassazione: N. era ospitato a (OMISSIS), presso il fratello, che lavorava come impiegato in un istituto bancario; nel 2012 la banca era stata fatta oggetto di una rapina e il fratello del richiedente ne aveva approfittato impossessandosi di denaro; dopo aver accompagnato il fratello alla frontiera col Gambia, il ricorrente era stato minacciato di morte da alcune persone che pretendevano la restituzione del denaro sottratto alla rapina; il giorno successivo agenti di polizia avevano arrestato l’istante, che veniva in seguito rilasciato con l’avvertimento che si sarebbe proceduto a un nuovo arresto se il fratello non si fosse costituito.

Ciò posto, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

Contrariamente a quanto sembrerebbe affermato in ricorso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria non possono certo rilevare situazioni di carattere generale che non hanno attinenza alla vicenda personale del richiedente. Infatti, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione).

Ma la protezione umanitaria non può nemmeno basarsi sulle minacce di cui sarebbe stato oggetto il richiedente. E’ da rilevare, in proposito, che N. assume la centralità che rivestirebbero tali minacce ai fini dell’invocata forma di protezione: deduce, infatti, che alla base della propria fuga sarebbero da porre “i timori legati al rischio di essere giustiziato dei complici del fratello” (pag. 20 del ricorso per cassazione). Tuttavia, tali timori non possono rilevare in sè, ma solo in quanto associati all’impossibilità di ricevere protezione da parte delle autorità statuali: come è intuitivo, solo in presenza di tale impossibilità può configurarsi una condizione di effettiva vulnerabilità del richiedente. Si impone, in altri termini, una conclusione non dissimile da quella che, per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, rinviene il proprio fondamento normativo nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c). Ebbene, l’istante non indica di aver puntualmente allegato detta situazione di impossibilità: egli, per la verità, non risulta aver nemmeno dedotto di aver manifestato l’intenzione di denunciare le persone che lo avevano minacciato.

3. – Il ricorso va quindi respinto.

4. – Non vi sono spese su cui statuire.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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