Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 915 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 14/09/2016, dep.17/01/2017),  n. 915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1136/2014 proposto da:

M.S., (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato FABRIZIO LAMANNA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata in data 30 maggio 2013, ha confermato il rigetto della domanda proposta da Stefania Montanaro nei confronti di L.G. e della Allianz S.p.A. per i danni riportati a seguito di caduta mentre si trovava a bordo del motorino di proprietà e condotto da L.G., sprovvisto di copertura assicurativa, tamponato da una vettura rimasta sconosciuta.

Propone ricorso M.S. con tre motivi.

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. e presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha evidenziato che sulla base dell’atto introduttivo del giudizio e di quanto ribadito in appello, l’ipotesi da esaminare era quella della presenza di una vettura tamponante rimasta sconosciuta.

Infatti l’appellante nell’atto di impugnazione aveva rimarcato che la caduta del motoveicolo era stata determinata dalla tamponamento e non era stato il conducente del motorino L. a perdere il controllo del mezzo.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste V., unico elemento probatorio addotto a sostegno della domanda, non confortata neanche degli altri elementi probatori che inducevano invece a ritenere del tutto inverosimile la versione dei fatti sostenuta dalla M..

2. Col primo motivo si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che il giudice di secondo grado, anzichè porre a fondamento della propria decisione l’unica prova certa, il testimone oculare V.S., ha dato credito alla deposizione resa da un presunto danneggiato nel sinistro, incapace testimoniare, attribuendo al carabinieri accertamenti mai effettuati dagli stessi.

Inoltre, in violazione dell’art. 116 c.p.c., il giudice di secondo grado aveva ritenuto dubbia la deposizione dell’unico teste oculare solo perchè non ricordava se sul posto erano intervenute autorità e se vi erano veicoli parcheggiati.

3. Con il terzo motivo si denunzia omesso esame su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che il giudice di secondo grado ha omesso di analizzare il motivo d’appello in ordine al difetto di motivazione della sentenza di primo grado.

4. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili.

Infatti solo apparentemente il ricorrente denunzia anche vizi di violazione di legge, mentre nella sostanza contesta le valutazioni di merito effettuate dalla Corte d’appello.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile già nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 30 maggio 2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

5. I motivi formulati dalla ricorrente non rispettano la nuova previsione del vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, ma si sostanziano in un riesame di tutti gli elementi istruttori di cui si chiede una inammissibile rivalutazione a questa Corte.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente sostiene che il giudice d’appello, una volta rigettata la domanda di risarcimento del danno per investimento da veicolo rimasto sconosciuto, avrebbe dovuto individuare la normativa applicabile e condannare il Fondo di Garanzia al risarcimento del danno subito dalla M. come trasportata su un veicolo non coperto da garanzia.

7. Il motivo è inammissibile.

Si osserva che il giudice d’appello ha affermato che sulla base dell’atto introduttivo del giudizio e di quanto ribadito in appello, l’ipotesi da esaminare, in ordine alla quale la compagnia assicuratrice si è difesa, era quella della presenza di una vettura tamponante rimasta sconosciuta.

Ciò è confermato anche dal fatto che la ricorrente nell’atto di appello non ha censurato l’omessa pronunzia del giudice di primo grado sotto l’aspetto del danno riportato quale trasportata da un veicolo privo di assicurazione.

La circostanza che il veicolo su cui era trasportata la M. era privo di assicurazione è un fatto che non è stato trattato durante il giudizio di primo grado, nè è stato dedotto come motivo di impugnazione in appello.

Risulta quindi una inammissibile deduzione di circostanza relativa a domanda nuova introdotta per la prima volta in cassazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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