Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9149 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.10/04/2017),  n. 9149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

I.P.I. Impresa pulizie industriali s.r.l., anche quale capogruppo del

r.t.i. con Oikos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Consulta 50,

presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sartorio, rappresentata e

difesa dagli avv. Michele Alì, Antonino Mirone e Francesco Fichera,

come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Stoppani 1, presso lo studio Scuderi Motta,

rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Russo, come da mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale di Catania.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La I.P.I. Impresa pulizie industriali s.r.l., quale rappresentante di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la locale amministrazione comunale, con la quale il 23 dicembre 2011 aveva stipulato un contratto quinquennale per il servizio di igiene urbana e ambientale, chiedendo l’accertamento della nullità o inefficacia di talune clausole del capitolato speciale di appalto, richiamate nel contratto, relative al termine di pagamento del corrispettivo mensile, con inclusa rinuncia all’eccezione e all’azione di inadempimento per i ritardi, all’esonero del comune dal pagamento degli interessi per il ritardo nei pagamento del corrispettivo, alla previsione di una penale per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti della ricorrente anche in caso di ritardo da parte del comune nell’erogazione dei corrispettivi, oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni conseguenti e quantomeno alla riduzione delle penali applicate dal comune.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Catania ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del r.t.i. al pagamento della penale prevista per il mancato raggiungimento delle previste percentuali di raccolta differenziata.

Alla domanda riconvenzionale del comune la I.P.I. Impresa pulizie industriali s.r.l. ha replicato chiedendo addebitarsi allo stesso comune il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata.

Avendo poi il giudice istruttore invitato le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla giurisdizione sulle domande di nullità di talune clausole del capitolato speciale di appalto e di illegittimità delle penali applicate dal comune, la I.P.I. Impresa pulizie industriali s.r.l. ne ha richiesto il regolamento preventivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente sostiene la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia non attiene al procedimento di scelta del contraente ma alla validità ed efficacia del contratto, dal quale derivano anche le obbligazioni di risultato per la raccolta differenziata, il cui inadempimento è stato sanzionato dal comune in applicazione di una clausola penale di natura evidentemente contrattuale.

Il Comune di Catania sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il capitolato speciale d’appalto è parte integrante del bando di gara, la cui legittimità è sindacabile solo dal giudice amministrativo, salva comunque la libertà delle parti di stipulare il contratto anche in deroga al D.Lgs. n. 231 del 2002, di cui la ricorrente lamenta la violazione dopo anni dalla stipulazione, mentre hanno natura certamente autoritativa le penali previste per il mancato raggiungimento dei risultati programmati per la raccolta differenziata.

2. Va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.

Nella giurisprudenza di questa corte è infatti indiscusso che appartiene alla giurisdizione la cognizione delle domande di risoluzione o di nullità di un contratto d’appalto pubblico (Cass., sez. un., 31/1/2017, n. 2482, Cass., sez. un., 14/5/2015, n. 9861), perchè “rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo” (Cass., sez. un., 5/4/2012, n. 5446, Cass., sez. un., 31/5/2016, n. 11366).

In particolare anche “la controversia in tema di appalto pubblico, avente ad oggetto la valutazione di una clausola penale, la quale si configura come strumento di commisurazione del danno, comunque riducibile ove ecceda in misura palese dalla concreta entità del pregiudizio, e che presuppone l’esistenza dell’inadempimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente ai diritti derivanti dal predetto contratto” (Cass., sez. un., 22/12/2011, n. 28342), come la controversia “relativa all’inadempimento degli obblighi di collaborazione nascenti dal contratto d’appalto” (Cass., sez. un., 3/5/2013, n. 10301).

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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