Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9149 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23615-2018 proposto da:

T.D., difensore di G.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5430/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A. proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello n. 167 del 2014 avente ad oggetto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile instaurato dinanzi al Tribunale di Vibo valentia definito con sentenza del 2010.

Questa Corte con sentenza n. 5430 del 2016 accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio che liquida: in Euro 775,00 (di cui Euro 280 per onorari, Euro 445,00 per diritti ed Euro 50 per spese) per il giudizio di primo grado; b) in Euro 500,00 per il primo giudizio di cassazione, e) in Euro 564,00, per compensi, per il secondo giudizio di merito, d) in Euro 500,00 per il presente giudizio di cassazione.

L’Avvocato T.D., con ricorso del 31 luglio 2018, premettendo che la Corte di cassazione non avrebbe provveduto in ordine alla richiesta di distrazione delle spese ed onorari di lite in favore del procuratore anticipatario Avv. T.D. ed in ordine alla condanna del Ministero della Giustizia al rimborso delle spese forfettarie apri al 15% del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 3, comma 2, ha chiesto la correzione della sentenza disponendo la distrazione di tutte le spese in favore dell’avv. T.D. dichiaratosi antistatario e la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere per ogni grado le spese e forfettarie apri al 15% dei compensi.

Su proposta del relatore, il quale riteneva il ricorso fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato e va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 5430 del 2016 nei termini richiesti in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

1.= Va qui premesso che, come è già stato detto da questa Corte (Cass. ord. N. 3970 del 2018), in tema di spese giudiziali, ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese con la distrazione in favore dell’avvocato, ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva senza dovere impugnare la sentenza; la somma dovuta per tale voce di tariffa può essere, tuttavia, riconosciuta solo laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, risultando altrimenti carenti i requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il diritto di credito oggetto di un titolo esecutivo ex art. 474 c. p.c..

In ragione di questo principio il Collegio precisa che la somma liquidata con l’ordinanza n. 5430 del 2016 in Euro 500,00 per il giudizio di cassazione, rappresenta per intero i compensi.

1.2.= Va altresì precisato che le spese generali nella misura del 15% del compenso essendo dovute per legge non devono essere necessariamente indicate nel dispositivo del provvedimento giudiziale.

1.3.= Ciò detto accertato che la sentenza 5430 del 2016, nonostante l’avv. T.D. si era dichiarato antistatario, ha omesso, per mero errore materiale, di distrarre le spese di ogni grado del giudizio così come liquidate, e non ha specificato che la somma di Euro 500,00 era liquidata quale compensi dovuti va disposta la distrazione come richiesta e va aggiunta dopo Euro 500,00 pe il giudizio di cassazione, per compensi.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 5430 del 2016 aggiungendo subito dopo l’espressione per il giudizio di cassazione, la parola “per compensi” e “con distrazione, delle spese liquidate, a favore dell’avv. T.D. dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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