Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9148 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8559-2009 proposto da:

H.F. (OMISSIS) (già B.T.) e B.H.

S.A. i quali agiscono in qualità di genitori di H.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE

69, presso lo studio dell’avvocato DONATONE BRUNO, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LORENZO CANTONE, ANTONIO DONATONE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, (OMISSIS), (già S.p.A. R.A.S. conferitaria

dell’Azienda di Lloyd Adriatico S.p.A.), in persona del procuratore

Dr. C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 547/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 19/12/2007, depositata il 07/04/2008;

R.G.N. 806/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato DONATONE ANTONIO;

udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO (per delega Avvocato SPADAFORA

GIORGIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 24.6.2001, H.F.B.T. e la moglie D.S., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S.H., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, C.M. e la Lloyd Adriatico s.p.a. per sentir dichiarare la condanna in solido al risarcimento dei danni, a favore della figlia minore S. nonchè per ciascuno di essi istanti, subiti a seguito di un sinistro stradale in data 24.7.1999, quando H.F.B.T. percorrendo una strada in Verona, alla guida della propria auto, con accanto la moglie e la figlia di appena due mesi sul sedile posteriore, veniva a collisione con l’auto condotta dal C. che, a sua volta , usciva in retromarcia sulla stessa via.

Deducevano gli attori che a seguito dell’impatto la minore aveva subito gravissime lesioni e che essi avevano riportato lesioni permanenti, e ciò a seguito della responsabilità esclusiva del C..

Costituitisi entrambi i convenuti (che eccepivano l’improponibilità della domanda per insussistenza delle condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi e, nel merito, che gli istanti non avevano allacciato le cinture di sicurezza), concessa provvisionale ai sensi della L. n. 990 del 1969 ed espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza n. 3511/2004, ritenuta l’esclusiva responsabilità del C., condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 1.119.337,62 per risarcire il danno subito dalla minore nonchè di Euro 175.000,00 per il risarcimento del danno morale subito da ciascun genitore.

Proponevano appello la Lloyd Adriatico e, costituitisi gli appellati, che a loro volta proponevano appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia, con la decisione in esame depositata in data 7.4.2008, così statuiva:

1) confermata la liquidazione delle somme definite con la sentenza impugnata a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore S.H. (Euro 1.119.337,62) e da ciascun genitore (Euro 175.000,00), dispone che dal danno liquidato il favore di H. S. siano detratti gli acconti versati dall’odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, di Euro 5.160,00 (rivalutati in base agli indici Istat dalla data del pagamento 26-1-2000 sino alla pronuncia della sentenza di primo grado) e di Euro 11.397,17, parimenti rivalutati dalla data del pagamento, non documentata, fino alla data della sentenza impugnata;

2) dichiara che, fermo restando l’obbligo risarcitorio integrale degli odierni appellanti nei confronti della minore e della madre trasportate, ai sensi dell’art. 2055 c.c. sussiste la solidale responsabilità dei genitori, a titolo di concorso colposo nella determinazione del danno arrecato alla minore, nella misura corrispondente al 30% dell’intero risarcimento liquidato in favore di H.S. (Euro 335.801,29);

3) dispone che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, detratti gli acconti versati, dovranno essere calcolati e corrisposti gli interessi al tasso legale, di anno in anno maturati e maturandi fino al saldo effettivo.

Ricorrono per cassazione H.F. e B.H.S.A., nella qualità, di genitori di H.S., con due motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a., conferitaria della Lloyd Adriatico). Hanno depositato memoria sia i ricorrenti che la società resistente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine agli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e più specificamente esistenziale, subiti dalla minore.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale e relativa insufficienza di motivazione.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe dette censure.

Deve premettersi che la Corte di merito con ampia e logica argomentazione ha dato conto della ratio decidendi dell’impugnata decisione sia in ordine all’accertamento delle responsabilità in questione (ritenendo comunque sussistente a differenza dei giudici di primo grado un concorso di colpa a carico dei genitori della minore nella misura del 30%), sia riguardo alla liquidazione dei conseguenti importi risarcitori.

Non sussiste quindi il dedotto (con entrambi i motivi) difetto di motivazione e ogni ulteriore riesame di elementi, fatti e circostanze concrete non è consentito nella presente sede di legittimità.

In particolare, deve rilevarsi che, in linea con quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite, il danno esistenziale è stato inglobato nella valutazione del danno non patrimoniale.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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