Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9148 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8566-2009 proposto da:

AGENZIA GEMINI DI ENZO FERLITO & C. SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, F.L., G.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato GRASSI CLAUDIO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE FISCALI DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA ENTRATE

FISCALI UFFICIO PERIFERICO DI GIARRE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Agenzia Gemini di Enzo Ferlito & c. nonchè i soci F. L. e G.V., impugnavano innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania l’avviso di accertamento con il quale la Agenzia delle Entrate di Giarre elevava il reddito della società a fini IVA, IRAP ed ILOR, e correlativamente quello dei soci a fini IRPEF, relativamente all’anno 1998, considerando imponibili ai fini delle imposte dirette i movimenti bancari attivi e passivi di quell’anno, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2.

Sostenevano i contribuenti che trattandosi di agenzia di pratiche automobilistiche la presunzione di cui a tali disposizioni di legge non trova applicazione, in quanto i ricavi della attività sono soltanto le provvigioni, determinate dalla autorità di P.S. nella misura del 10% dell’importo della provvista fornita dai clienti di cui all’art. 1719 c.c., per cui per il 90% i movimenti bancari costituivano maneggio di denaro altrui peraltro regolarmente documentati, e quindi esclusi dalla imposizione.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la Agenzia, sostenendo che non era stata fornita prova idonea a superare la presunzione di legge.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 16/18/08, in data 15-1-08, depositata il 21-2-08, accoglieva parzialmente il gravame, determinando l’imponibile, ai soli fini dell’IVA, nel 10% del versamenti bancari dell’anno, e confermava nel resto.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con due motivi.

La Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando la parziale applicazione (nella misura del 10%) della presunzione di imponibilità IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 poichè nel caso in esame le movimentazioni bancarie figuravano nelle scritture contabili sistematiche dell’impresa, ed i beneficiari dei prelevamenti erano nominativamente indicati nelle scritture stesse, per cui la applicazione parziale di detta presunzione pare ad avviso degli stessi ricorrenti illegittima.

Formula il seguente principio di diritto: “dica la Corte se in presenza di movimenti bancari tutti figuranti ed annotati nella contabilità sia possibile utilizzare, interamente od in parte, la presunzione di imputabilità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.” Con il secondo motivo deduce “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, cioè la imponibilità in una agenzia di affari delle sole provvigioni percepite, per cui le anticipazioni e/o provviste effettuate dal cliente e le spese poi effettuate a nome e per conto dello stesso nell’espletamento delle funzioni demandate, non sono imponibili nei confronti della agenzia, per cui, in definitiva, i movimenti bancari di una agenzia di affari di disbrigo di pratiche automobilistiche possono riflettere in massima parte denaro altrui e non sono da considerare ricavi imponibili da attribuire alla agenzia stessa”.

Il primo motivo è inammissibile per genericità del quesito di diritto, riferito ad una fattispecie generale ed astratta priva di concreti riferimenti alla fattispecie considerata.

Peraltro, non è inutile osservare che il mezzo in sè sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto pone come presupposto della censura di diritto una questione di fatto (regolare tenuta della contabilità in relazione alle movimentazioni bancarie) che non risulta accertata nella sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti i ricorrenti non hanno impugnato la decisione per apoditticità e carenza di motivazione, fatto evidente alla lettura della sentenza, ma per un motivo specifico, ovvero, come sopra si legge, per la mancata adozione di una diversa “ratio decidendi” fondata sul rilievo che in via generale in una agenzia di pratiche automobilistiche solo le provvigioni sono imponibili e pertanto le movimentazioni bancarie concernono in massima parte denaro altrui (e pertanto, si induce, “in massima parte” non sono soggette alla presunzione di legge).

L’argomento su cui, ad avviso dei ricorrenti, doveva fondarsi la sentenza è generico e non conferente con il caso di specie. E’ infatti principio assodato di questa Corte che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, pone a favore dell’Ufficio la presunzione che le movimentazioni di denaro,sia attive che passive, non regolarmente registrate in contabilità, siano conseguenza di operazioni imponibili a fine IVA. Tale presunzione ammette la prova contraria, ma questa non può essere parziale o generica, dovendo invece essere specifica, e riguardare analiticamente i singoli esente da movimenti bancari, essendo in grado di dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili. (v. Cass. n. 1318 del 2007, n. 1739 del 2007).

La presunzione, quindi, si applica anche alle agenzie di affari, cui pertanto incombe l’onere di dimostrare, caso per caso la natura ed il fine di ogni movimento bancario, con riferimento sia alle provvigioni che al maneggio di denaro altrui, oltre che ad altre diverse ipotesi.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della Agenzia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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