Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9148 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 10/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.10/04/2017),  n. 9148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a., in persona

del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via Ombrone 14,

presso l’avv. Luciana Cipolla, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. prof. Marco Lamandini, come da mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l’avv.

Bruno Botta, che lo rappresenta e difende con l’avv. Nicola Campana,

come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata in

data 16 giugno 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott.

FUZIO Riccardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi i difensori avv. Luciana Cipolla per la ricorrente e avv. Bruno

Botta per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sull’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti da F.V. per l’inadempimento di un contratto di pegno di obbligazioni argentine stipulato nella (OMISSIS).

La ricorrente propone due motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso F.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la giurisdizione del giudice italiano sia stata ritenuta dalla Corte d’appello di Bologna sulla base della sola qualifica di consumatore riconosciuta a F.V., senza alcun accertamento dei criteri di collegamento cui l’art. 15 del Regolamento CE n. 44 del 2001 condiziona l’attribuzione della giurisdizione al giudice del domicilio del contraente non professionale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello di Bologna abbia ritenuto inefficace nei confronti di F.V. la clausola derogatoria della giurisdizione contenuta nel contratto controverso, benchè, come dedotto con il primo motivo, fosse nel caso in esame inapplicabile la speciale tutela del consumatore prevista dall’art. 17 del Regolamento CE n. 44 del 2001.

2. Il ricorso è infondato.

Entrambi i motivi d’impugnazione sono argomentati infatti sulla base dell’assunto che il pur possibile riconoscimento della giurisdizione del domicilio del contraente consumatore manchi del preliminare necessario accertamento dei criteri di collegamento previsti dall’art. 15 del Regolamento CE n. 44 del 2001 all’epoca vigente.

Sennonchè tra i criteri di collegamento indicati nella norma citata assume particolare rilievo nel caso in esame il fatto che il contratto sia stato concluso con una banca “le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro”.

Vero è infatti che tale accertamento, come deduce la ricorrente, non è stato compiuto dalla Corte d’appello di Bologna. Ma nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che, ai fini della decisione su una questione certamente processuale qual è quella di giurisdizione, la Corte di cassazione debba conoscere non solo dei fatti processuali bensì di tutti i fatti, anche esterni al processo, dai quali la soluzione della questione dipenda (Cass., sez. un., 10/7/2003, n. 10840, Cass., sez. un., 22/7/2002, n. 10696, Cass., sez. un., 27/6/2002, n. 9338, Cass., sez. un., 10/8/2000, n. 560, Cass., sez. un., 26/11/2008, n. 28166).

Sicchè questa Corte può presumere, trattandosi di fatto notorio, che una banca con sede nella (OMISSIS) svolga anche in Italia la sua attività imprenditoriale.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA