Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9148 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 02/04/2019), n.9148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6064-2018 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA
DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CANTO;
– ricorrente –
contro
P.A., P.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2362/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO
MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione del 18/2/2008 T.L. conveniva in giudizio P.A. e R., chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di compravendita dell’unità immobiliare di proprietà dell’attrice, intervenuto tra quest’ultima e P.R., giacchè frutto di pattuizione usuraria in violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero l’annullamento dello stesso per vizio del consenso, poichè estorto in seguito a minacce e pressioni riconducibili nell’ambito della violenza morale ex artt. 1427 e 1434 c.c..
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4201/2011, in accoglimento della domanda dichiarava la nullità dell’atto di compravendita.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello P.R. e A..
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2362/2017, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di nullità del contratto e quella di annullamento del medesimo.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione T.L..
Gli intimati P.A. e R. non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo contesta violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 111 Cost., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: la Corte d’appello avrebbe basato la propria decisione sulle risultanze delle sentenze penali che hanno prosciolto P. dal reato di usura “perchè il fatto non sussiste”, in questo modo violando i principi in materia di onere della prova, che imporrebbero che la dimostrazione dei fatti costitutivi “debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte in giudizio da colui che è gravato dal relativo onere”, e quello secondo cui il giudice ha l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata, in tal modo non adempiendo all’obbligo della motivazione.
b) Il secondo motivo fa valere violazione degli artt. 2697,1434,1427 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: dal compendio probatorio offerto da parte attrice risulterebbe la nullità del contratto di compravendita per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., o comunque la sua annullabilità ai sensi degli artt. 1427 e 1434 c.c..
I due motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti. Entrambi invocano la violazione di disposizioni (in modo non sempre corretto, come nel caso dell’art. 2697 c.c., in relazione al quale la ricorrente, parlando di prova dei fatti costitutivi che deve provenire esclusivamente dalla parte gravata dell’onere, dimentica che quella dell’onere della prova è regola di giudizio anzitutto perchè vige nell’ordinamento il principio di acquisizione delle prove). In realtà, però, i motivi contestano la ricostruzione del quadro probatorio effettuata dal giudice d’appello, ricostruzione argomentata in modo coerente e sufficiente (cfr. le pp. 4-7 della sentenza impugnata), che ha portato il giudice ad escludere l’esistenza di elementi probatori sufficienti all’accoglimento sia della domanda di nullità del contratto per violazione del patto commissorio che quella di annullabilità ai sensi degli artt. 1427 e 1434 c.c.. Inammissibile poi è il richiamo, nella rubrica e nello sviluppo del motivo, a un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio – non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non essendosi gli intimati difesi, nulla viene disposto in punto spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019