Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9147 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.10/04/2017),  n. 9147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Pres. f. f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, via della Cosseria 2, presso il dr. P.G.,

rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Fantigrossi, come da

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Carbotermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l’avv. Gabriele

Pafundi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo

Sansone, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Varese Risorse s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 14

ottobre 2014.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, la cessazione della

materia del contendere per il resto;

uditi i difensori, avv. Umberto Fantigrossi per il ricorrente e avv.

Paolo Sansone per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la decisione impugnata il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla s.p.a. Carbotermo, ha dichiarato inefficace il contratto stipulato il 5 luglio 2013 dal Comune di Varese con la Varese Risorse s.p.a. per il servizio di riscaldamento di alcuni immobili di proprietà dell’amministrazione.

I giudici d’appello hanno escluso sia che il contratto controverso potesse essere qualificato come meramente integrativo della convenzione stipulata tra le stesse parti il 2 agosto 1989 per il servizio di teleriscaldamento urbano sia che il Comune di Varese esercitasse sulla Varese Risorse s.p.a. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Hanno pertanto dichiarato l’inefficacia del contratto per la violazione del procedimento di scelta del contraente, disponendo che nel rapporto contrattuale subentri per il futuro la s.p.a. Carbotermo.

Ricorre per cassazione il Comune di Varese e propone tre motivi d’impugnazione illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la s.p.a. Carbotermo, che ha depositato anch’essa una memoria, mentre non ha spiegato difese la Varese Risorse s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che, qualificando il contratto controverso come un appalto di servizio energetico distinto dalla convenzione del 2 agosto 1989, il Consiglio di Stato ha sostituito una propria scelta a quella già compiuta dall’amministrazione, che aveva previsto appunto la stipulazione con la Varese Risorse s.p.a. di accordi integrativi della convenzione per il completamento del sistema di riscaldamento urbano. Nè rileva che fosse decorso il termine quinquennale previsto dalla convenzione per la stipula degli accordi integrativi, perchè era nella facoltà dell’amministrazione dare egualmente esecuzione alle clausole della convenzione.

Il motivo è inammissibile, perchè la decisione impugnata è giustificata in ragione di un’interpretazione del contratto controverso, considerato autonomo e distinto rispetto alla convenzione del 1989 sia per la natura delle prestazioni sia per i criteri di determinazione del corrispettivo.

Infatti, come questa corte ha già avuto modo di precisare, “le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata”: sicchè non è censurabile per eccesso di giurisdizione l’interpretazione di norme regolamentari o contrattuali (Cass., sez. un., 5/12/2016, n. 24740, Cass., sez. un., 16/1/2014, n. 774).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ultrapetizione e lamenta che la sostituzione della contraente Varese Risorse s.p.a. con la s.p.a. Carbotermo sia stata disposta d’ufficio, con uno sconfinamento nel merito delle scelte riservate alla pubblica amministrazione e con l’effetto di compiere la scelta del contraente senza la necessaria gara.

Il motivo è inammissibile in entrambi i suoi profili.

Infatti il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione “e non si estende alla verifica di “error in procedendo”, qual è il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Cass., sez. un., 4/10/2012, n. 16849). Sicchè non rileva in questa sede neppure il sopravvenuto riconoscimento di un errore revocatorio della decisione impugnata sul punto, cui si è fatto riferimento nelle memorie qui depositate ex art. 378 c.p.c..

Quanto al subentro della s.p.a. Carbotermo nel contratto dichiarato inefficace, è stato disposto in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 121 e s, che lo subordinano, nel caso di dichiarazione di inefficacia del contratto, alla condizione che “il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta” (Consiglio di Stato, sez. VI, 08/08/2014, n. 4225). Il ricorrente sostiene che nel caso in esame non v’era stata domanda della s.p.a. Carbotermo e che fosse necessario scegliere con una gara il nuovo contraente. Ma ancora una volta queste censure non attengono ai limiti esterni bensì alle modalità di esercizio della giurisdizione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, dichiarando inefficace il contratto del 2013, il Consiglio di Stato si è indirettamente pronunciato sulla validità della convenzione del 1989, così esercitando una giurisdizione riservata al giudice ordinario.

Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè, come s’è detto, il Consiglio di Stato ha interpretato il contratto del 2013 come autonomo e distinto rispetto alla convenzione del 1989, sulla quale non s’è in alcun modo pronunciato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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