Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9147 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 02/04/2019), n.9147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5664-2018 proposto da:
WIND TRE SPA, già WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SARTORIO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROCCA DI PAPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3414/2017 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO
MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
La società Wind Tre s.p.a. (già Wind Telecomunicazioni s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 3414/2017, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da essa proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. (OMISSIS), redatto dal tecnico del Comune di Rocca di Papa in data (OMISSIS).
L’intimato Comune di Rocca di Papa non ha proposto difese. Con memoria del 24 ottobre 2018, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, per avere il Comune di Rocca di Papa provveduto in autotutela all’annullamento del verbale oggetto di causa, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., e va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.
A fronte della mancata costituzione della parte intimata, nulla viene disposto in punto spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019