Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9146 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8445-2009 proposto da:

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI CAPITANERIA PORTO CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

C.G., T.M.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato

TENCHINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ATZERI VALERIA, PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Prima Civile, emessa il 08/02/2008, depositata il 17/04/2008;

R.G.N. 295/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato TENCHINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.3.1989, T.M.R., anche quale rappresentante legale del figlio minore C. G., conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il Ministero della Marina Mercantile chiedendo che ne venisse dichiarata la responsabilità per la morte del coniuge C.M. e che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi nella misura di L. 200.000.000 oltre la svalutazione e gli interessi maturati e maturandi o nella diversa misura eventualmente ritenuta in corso di causa.

La T. esponeva in particolare:

che aveva sposato C.M., carabiniere, dal quale aveva avuto il figlio G.;

che il 30.7.1987 alcuni massi precipitati in località (OMISSIS) in (OMISSIS) avevano investito in pieno il marito, che si trovava sulla antistante scogliera, e che era deceduto sul colpo;

che i massi erano precipitati da un territorio facente parte del demanio marittimo, di spettanza del Ministero della Marina Mercantile;

che il crollo dei massi era dipeso dall’omessa predisposizione di opere di protezione, nonostante il probabile pericolo di crolli e che sul luogo dell’incidente non era stato apposto alcun segnale di pericolo;

che i danni complessivamente subiti da lei e dal figlio G. erano allo stato valutabili in circa L. 200.000.000 oltre alla svalutazione ed agli interessi e che al momento dell’incidente essa attrice era priva di qualsiasi reddito;

che il Ministero convenuto, sebbene diffidato, non aveva liquidato i danni.

Costituitasi l’amministrazione convenuta e riassunto il processo dopo l’interruzione avvenuta per la morte del difensore della T., espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con decisione in data 5.4.2006 condannava il Ministero della Marina Mercantile al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di Euro 565.363,9 in favore della T. ed Euro 241.450,02 in favore del C., ritenendo pacifico la responsabilità di detto ente ex art. 2051 c.c. in relazione alla frana in questione, rientrante in un’area militare caratterizzata dal divieto di accesso.

Proponeva appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si costituivano la T. e il C. che proponevano a loro volta impugnazione incidentale.

La Corte di Appello di Cagliari, con la decisione in esame, depositata in data 17.4.2008 rigettava l’appello proposto dal Ministero e “sospendeva il giudizio sul merito della liquidazione dei danni”.

Ricorre per cassazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Cagliari con sei motivi, e relativi quesiti; resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c. in quanto non sussiste alcun elemento di affermare la sussistenza di una responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione al concorso di colpa del danneggiato.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in merito al dovere di vigilanza della Pubblica Amministrazione.

Con il quinto motivo si deduce difetto di motivazione in merito alla prevedibilità dell’evento frana.

Con il sesto motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine all’assenza di segnali di pericolo.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della estensione della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, deve rilevarsi che con indirizzo giurisprudenziale consolidato (tra le altre, Cass. n. 15042/2008) questa Corte ha affermato che risponde delle cose “in custodia” la P.A. sia in relazione al controllo su di esse sia in conseguenza di una causa concreta del danno, così come verificatosi nel caso di specie in cui il decesso dei marito della istante è avvenuto (come accertato in fatto in sede di merito e pacifico in causa) a seguito di una frana in zona demaniale. Nè l’amministrazione, incombendo a essa il relativo onere, ha dimostrato la determinazione del danno da eventi estrinseci dovuti a terzi o a caso fortuito.

Inoltre, del tutto priva di pregio e palesemente infondata ed illogica, oltre che priva di reali elementi di riscontro, è la tesi sostenuta in ricorso secondo cui “i beni demaniali sono particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, per cui il caso fortuito idoneo ad esimere che responsabilità va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i custodi privati”.

Inammissibile è, poi, il terzo motivo in quanto tende al riesame della circostanza di fatto (esclusa in sede di merito sia in primo che in secondo grado) del concorso di colpa della vittima “schiacciata da una frana mentre si tratteneva su di una spiaggia …”.

Non meritevoli di accoglimento sono, infine, il quarto, il quinto e il sesto motivo.

A parte la considerazione che la Corte di merito ha, con ampie e logiche argomentazioni e sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali dato conto della ratio decidendi della decisione impugnata, con particolare riferimento alla ritenuta irrilevanza nel caso in esame di eventuali cartelli di divieto di accesso e all’obbligo di vigilanza da parte della pubblica amministrazione sul tratto di costa in oggetto per cui non sussistono i dedotti difetti di motivazione, non valutabili nella presente sede di legittimità sono gli elementi fattuali su cui la pronuncia si fonda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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