Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9146 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6981/2015 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro

in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

P.E., M.G. e M.M.N.U.,

rappresentate e difese dall’Avv. Maurizio Bellucci, con studio in

Roma, presso cui hanno eletto domicilio, giusta delega in calce al

controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 1091/2015,

pubblicata il 17 febbraio 2015.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 88/2010 del 7 gennaio 2010, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di P.E., M.G. e M.M.N.U., della somma di Euro 10.430,00 per ciascuna, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda al saldo e alle spese processuali, a titolo di indennizzo per beni perduti all’estero in seguito a confisca da parte del governo somalo dell’azienda agricola con produzione bananiera.

2. Avverso la superiore sentenza P.E., M.G. e M.M.N.U. hanno proposto appello chiedendo il pagamento di un indennizzo pari ad Euro 283.126,89 per l’azienda e di Euro 64.938,05 per l’avviamento e in subordine il riconoscimento dell’indennizzo pari a Euro 335.458,76, con gli interessi legali sulle somme liquidate decorrenti dalla prima liquidazione (12 luglio 1990), ovvero dalla richiesta di revisione della stima (15 febbraio 1999) per l’avviamento della domanda, ovvero dalla liquidazione (15 febbraio 2000).

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza in ordine alla ritenuta indennizzabilità delle consistenze eccedenti la normalità e dei macchinari eccedenti le normali consistenze ordinario e il riconoscimento del maggior indennizzo a titolo di rivalutazione monetaria, dichiarando che nulla era dovuto per tali titoli.

4. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 60.413,99 per ciascuna parte appellante, oltre interessi moratori al tasso legale decorrenti dal 6 giugno 1994, al saldo e rifusione delle spese del secondo grado.

5. Il Ministero dell’Economia e della Finanze ricorre in cassazione con quattro motivi.

6. P.E., M.G. e M.M.N.U. hanno presentato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno trattati, in via preliminare, il terzo e quarto motivo di ricorso concernenti entrambi la tardività dell’appello incidentale proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze.

1.1 Con il terzo motivo, il Ministero ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di norme procedurali, con riferimento agli artt. 343, 166 c.p.c. e art. 168 bis c.p.c., comma 4, nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente la sentenza impugnata è errata, laddove ha ritenuto tardivo l’appello incidentale proposto, dato che essendo stata differita la prima udienza al 17 settembre 2010 la costituzione del Ministero, avvenuta in data 6 luglio 2020, era da considerarsi tempestiva

1.2 Con il quarto motivo l’Amministrazione ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di norme procedimentali, con riferimento all’art. 112 c.p.c., nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale.

1.3 I motivi sono inammissibili.

In proposito, è orientamento unanime di questa Corte che l’appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei “20 giorni prima” (termine il quale, indicato dall’art. 166 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale di primo grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell’appello incidentale nel giudizio di secondo grado, dall’art. 343 c.p.c.) non già la data fissata nell’atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, è inammissibile, siccome tardivo (Cass., 22 gennaio 2015, n. 1127).

L’unica fattispecie, infatti, che giustifica la mancata considerazione dell’originaria data dell’udienza fissata nell’atto di citazione è quella del tutto distinta – contemplata dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, la quale ricorre allorchè il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza; fattispecie nella quale – giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 c.p.c. – il termine di “20 giorni prima” va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato.

Nel caso in esame, come riferito dalla stessa Amministrazione ricorrente, l’udienza era stata rinviata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, con la conseguenza che la Corte di appello ha correttamente affermato la tardività dell’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Con il primo motivo il Ministero ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 132 c.p.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente la sentenza appare priva di motivazione sul punto concernente la stima del valore dei beni perduti in Somalia dalla controparte, poichè la Corte di appello si era limitata a riportare pedissequamente quanto affermato dal CTU di primo grado, senza dare conto delle ragioni per le quali le controdeduzioni svolte dall’Amministrazione dell’Economia e della Finanze non potessero essere condivise.

2.1 Il motivo è inammissibile.

E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui quando il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass., 24 dicembre 2013, n. 28647).

Qualora, invece, alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. 11 giugno 2018, n. 15147).

Il corollario che consegue a tali principi è che per confutare la motivazione della sentenza che condivida le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio è necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, e ne riporti, poi, per autosufficienza almeno i passaggi salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza (Cass., 16 ottobre 2013, n. 23530).

Nel caso in esame, il Ministero ricorrente ha riportato integralmente quanto dedotto in sede di appello sulla relazione di consulenza tecnica redatta in primo grado, deducendo, poi, in modo estremamente generico, di avere illustrato le ragioni delle diverse valutazioni effettuate dall’U.T.E..

E ciò a fronte del puntuale esame del contenuto e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio eseguito dalla Corte territoriale che ha espresso, all’esito, un giudizio di condivisione basato su specifiche motivazioni svolte alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata.

Peraltro, avuto particolare riguardo alla stima operata dall’U.T.E., la Corte ne aveva messo in evidenza la sommarietà, a fronte della possibilità di determinare i valori di comune commercio dei singoli beni, già accertati dal Ministero, nonchè la sostanziale approssimazione con la quale l’U.T.E. aveva compiuto la valutazione dei beni materiali.

E’ evidente, quindi, che il dedotto vizio di motivazione si è risolto nella prospettazione in un diverso apprezzamento delle circostanze esaminate dal consulente tecnico d’ufficio e condivise dalla Corte di merito, basato su generici riferimenti probatori e soggettive interpretazioni che esulano dal sindacato di legittimità (Cass., 24 ottobre 2013, n. 24131).

Nè sussiste la censura motivazionale con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro nemmeno richiamato, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con il conseguente corollario che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U, 22 giugno 2017, n. 15486).

3. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5, come modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4, artt. 1282, 1219 e 1224, nonchè all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente la natura delle somme attribuite per la perdita di beni all’estero non è risarcitoria, ma indennitaria, con la conseguenza che non sono dovuti nè interessi moratori, nè rivalutazione monetaria.

In ogni caso, assume la parte ricorrente che il diritto alla percezione dell’indennizzo diviene certo, liquido ed esigibile solo per effetto del completamento di tale procedura e che gli interessi possono decorrere solo dalla domanda giudiziale.

3.1 Il motivo è infondato.

Anche questa Corte ha affermato che l’indennizzo concesso dalla L. 26 gennaio 1980, n. 16, per beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l’applicabilità della rivalutazione monetaria (Cass., 16 maggio 2014, n. 10793) e che, in senso contrario, non assume rilievo la previsione, contenuta nella L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l’eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

E tuttavia, diversi sono i principi formulati con riguardo alla decorrenza degli interessi moratori.

In particolare, gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell’indennizzo dovuto per i beni perduti all’estero, non decorrono dalla data della domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale non può attribuirsi valore di atto di costituzione in mora, ma solo di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all’esistenza ed all’ammontare del debito; ma poichè gli stessi presuppongono un comportamento colpevole della P.A. che non è ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del suddetto procedimento, possono decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell’indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo (Cass., 11 giugno 2008, n. 15551).

Tanto premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’enunciata regola iuris e ha individuato il primo atto formale di messa in mora nell’istanza del 6 giugno 1994, nella parte in cui era stata richiesta anche la revisione della stima a suo tempo effettuata dall’U.T.E..

4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato e il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente e liquidate come in dispositivo.

La natura pubblica della parte ricorrente, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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