Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9146 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 528/2008 proposto da:

AGENZIA GEMINI ENZO FERLITO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIAGGIO Salvatore, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DI GIARRE;

– intimati –

sul ricorso 3612/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA GEMINI DI ENZO FERLITO & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agenzia delle Entrate, Ufficio di Giarre, notificava in data 5/4/2002 avviso di accertamento alla s.a.s. Agenzia Gemini di Enzo Ferlito & c, esercente attività di agenzia per pratiche automobilistiche, con il quale accertava, per l’anno 1997, maggiori ricavi lordi rispetto a quanto emergente dalla contabilità aziendale, sulla base della presunzione di imponibilità a fini IVA di tutte le movimentazioni bancarie dell’anno, ritenute non iscritte in contabilità e non giustificate dalla contribuente.

L’atto impositivo era impugnato dalla società innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sul rilievo che i dati dei conti bancari erano stati annotati in contabilità e che le somme transitate sui conti erano in massima parte provviste fornite dalla clientela, non imponibili ai fini IVA, laddove le provvigioni costituivano il 10% del totale.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, sostenendo la infondatezza degli assunti della contribuente e la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 193/18/06 in data 16-5-06 depositata in data 7-11-06 in parziale accoglimento del gravame, determinava l’aumento del volume di affari dichiarato dalla società nella misura del 10% dell’ammontare dei versamenti emergenti dalle movimentazioni bancarie.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, con due motivi.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso, e formula ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto, nel senso che la presunzione di imponibilità ai fini IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, punto 2, non opera laddove, come nel caso in esame ad avviso della ricorrente, i dati dei conti correnti bancari sono tutti transitati nelle scritture dell’imprenditore e per i prelevamenti, sono indicati i soggetti beneficiari degli stessi.

Formula il seguente quesito di diritto:

“ai fin della rettifica della dichiarazione IVA i dati emergenti dai conti correnti bancari, se transitati nelle scritture contabili dell’imprenditore, non possono essere utilizzati al fine della ricostruzione presuntiva delle operazioni soggette all’imposta, per cui in tal caso non opera alcuna presunzione legale di imponibilità a favore del Fisco”.

Con il secondo motivo, deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, sotto un duplice profilo: 1) la Commissione non ha motivato sul fatto eccepito dalla contribuente che in una agenzia di pratiche automobilistiche non sono imponibili le provviste di cui all’art. 1719 c.c., nè gli oneri sostenuti in nome e per conto della clientela, ma soltanto le provvigioni; 2) la sentenza assume una inesatta registrazione dei movimenti bancari, contrariamente alle emergenze di causa, da cui emergerebbe che tali registrazioni furono effettuate, e conclude per un utilizzo degli stessi ai fini dell’aumento del volume di affari in misura del 10% dei versamenti sulla base della presunzione legale, in modo contraddittorio ed illogico.

La Agenzia, nel controricorso, assume la infondatezza dei rilievi della contribuente.

Deduce quale motivo di ricorso incidentale la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 564, art. 62, comma 1.

Espone che la Commissione aveva ritenuto di limitare il maggior imponibile rilevante ai fini IVA al 10% dell’importo versato sui conti bancari sul generico presupposto che i prelevamenti fossero riferibili ai costi (non imponibili) della pratiche automobilistiche curate per conto dei clienti e che i versamenti fossero imputabili solo per il 10% a provvigioni imponibili, e per la restante parte alla provvista dei clienti per l’espletamento delle pratiche.

Tale modo di procedere viola, ad avviso della Agenzia, il disposto di legge di cui sopra, in quanto la presunzione di legge può essere vinta soltanto tramite una puntuale giustificazione dei singoli prelievi e versamenti. Non può essere svolto quindi un ragionamento equitativo e sintetico, come quello sopra esposto, tanto più che non era provato che i movimenti bancari avessero lo scopo e la finalità ritenute dalla Commissione.

Formula il seguente quesito di diritto:

“In presenza di prelevamenti e versamenti eseguiti sui conti bancari del contribuente e privi di rispondenza con le risultanze delle scritture contabili, dica la Suprema Corte se la presunzione legale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, possa essere superata prescindendo da una giustificazione analitica e puntuale della singole operazioni, nella generica convinzione che i prelevamenti ed i versamenti riguardassero in tutto od in parte operazioni non imponibili”.

Il primo motivo del ricorso principale e l’unico del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi lo stesso oggetto, considerato da opposti punti di vista e su diversi presupposti di fatto.

Occorre infatti rilevare in via preliminare che la Commissione, con valutazione pur soggetta alle censure di cui infra, ha ritenuto che la società non avesse ottemperato all’obbligo di registrazione nelle scritture contabili delle somme attive e passive transitate nei conti bancari.

Ciò porta a ritenere la inammissibilità del motivo di ricorso principale, in quanto la violazione di legge contestata, ed il relativo quesito di diritto, si fondano su un dato di fatto escluso dal giudice di merito, ovvero che i dati dei conti correnti bancari siano tutti “transitati nelle scritture dell’imprenditore”. E’ ovvio che in questa sede non è possibile alcuna correzione del fatto come accertato dal giudice di appello.

Su tale ricostruzione fattuale è invece fondato il motivo di ricorso incidentale.

E’ infatti principio assodato di questa Corte che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, pone a favore dell’Ufficio la presunzione che le movimentazioni di denaro, sia attive che passive, non regolarmente registrate in contabilità, siano conseguenza di operazioni imponibili a fine IVA. Tale presunzione ammette la prova contraria, ma questa non può essere parziale o generica, dovendo invece essere specifica, e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, essendo in grado di dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili. (v. Cass. n. 1318 del 2007, n. 1739 del 2007).

Non è quindi consentito il ricorso a presunzioni semplici di carattere generale, o a valutazioni di ordine equitativo, del tutto inidonee a fondare la prova liberatoria.

Al quesito di diritto deve quindi darsi risposta affermativa.

Il secondo motivo del ricorso principale risulta in parte inammissibile per mancanza di autosufficienza, in quanto assume una errata valutazione dei fatti concernenti la avvenuta registrazione dei movimenti bancari da parte della società, negata dalla Commissione e che invece si assume avvenuta, senza specificare o trascrivere i documenti da cui emergerebbe la ritualità e completezza di detta registrazione; ed in parte assorbita da quanto sopra esposto, per la palese erroneità in diritto del sistema di presunzioni di natura induttiva ed equitativa adottato dalla Commissione per individuare e calcolare la materia imponibile sottratta al Fisco, di cui la contribuente, per motivi opposti, si duole; e ciò anche in relazione al riferimento alla quota del 10% di imponibile imputato alle provvigioni sul totale dei versamenti, del tutto apodittico e svincolato da precise emergenze probatorie.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, respinge il principale ed accoglie l’incidentale;

cassa in relazione a questo la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA