Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9146 del 12/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2018, (ud. 15/02/2018, dep.12/04/2018),  n. 9146

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 16/2/2017, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da C.C., e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Volturara Appula al risarcimento, in favore della C., dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza di un’accidentale caduta su una strada comunale resa scivolosa da una lastra di ghiaccio coperta dalla neve;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto che il comportamento negligente della C., nell’utilizzazione della sede stradale, non fosse stato tale da giustificare l’elisione del nesso di causalità tra l’uso della cosa e i danni denunciati, potendo unicamente giustificare la riduzione, nella specie effettivamente operata, dell’ammontare del risarcimento dei danni in concreto riconosciuto;

che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Volturara Appula propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che C.C. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 – bis le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 330 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare la nullità della notificazione dell’atto d’appello effettuata dalla C. (nella specie non sanato, essendo il Comune appellato rimasto contumace nel giudizio di secondo grado), avendo l’appellante notificato l’atto di impugnazione presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, e non già presso il domicilio eletto dal procuratore del Comune di Volturara Appula costituito nel giudizio di primo grado;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale giudicato in violazione delle norme sulla notificazione dell’atto di impugnazione in appello e del principio del contraddittorio, in conseguenza della mancata rituale citazione nel giudizio d’appello del Comune di Volturara Appula;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito i fatti di causa, escludendo in modo ingiustificato l’inidoneità del comportamento negligente dell’originaria attrice a interrompere il nesso di causalità tra l’uso della strada comunale e i danni dalla stessa denunciati;

che, preliminarmente, dev’essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla pretesa nullità della notificazione del ricorso per cassazione (in ragione della relativa notificazione presso il difensore della controparte privo della qualità di domiciliatario), dovendo trovare nella specie applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la notificazione del ricorso per cassazione al difensore costituito della controparte, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poichè il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicchè la nullità è sanata ove quest’ultimo (come nel caso di specie) si sia costituito in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016, Rv. 638761 – 01);

che, pervenendo all’esame dei motivi di ricorso, osserva il Collegio come i primi tre motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni, il procuratore alle liti che eserciti al di fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato è tenuto a eleggere domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, altrimenti considerandosi elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quest’ultimo; se, invece, operi all’interno della suddetta circoscrizione, può eleggere domicilio in qualunque luogo in essa ricompreso e, dunque, anche in comune diverso da quello sede del tribunale, potendo in tal caso le notifiche essergli effettuate solo presso il domicilio risultante dall’albo professionale (Sez. 2 -, Sentenza n. 24956 del 06/12/2016, Rv. 642150 – 01);

che, nel caso di specie, avendo il difensore del Comune di Volturara Appula eletto il proprio domicilio per il giudizio di primo grado presso la sede del Comune di Volturara Appula – comune diverso da quello del giudice adito (Tribunale di Lucera) – lo stesso avrebbe dovuto fornire, al fine di comprovare l’illegittimità della notificazione dell’atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Lucera, la prova della propria assegnazione presso la circoscrizione del Tribunale di Lucera, al fine di giustificare la legittimità dell’elezione di domicilio presso un comune diverso da quella del giudice adito (benchè ricompreso all’interno della relativa circoscrizione);

che, ciò posto, non avendo il difensore del Comune ricorrente fornito detta dimostrazione, deve ritenersi non adeguatamente rispettato il principio di necessaria allegazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo stata fornita alla Corte di legittimità la documentazione necessaria al fine di verificare la fondatezza delle censure avanzate;

che, pertanto, la violazione del principio di necessaria allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, comporta l’inammissibilità, tanto del primo, quanto del secondo e del terzo motivo del ricorso;

che il quarto motivo è inammissibile;

che al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008, Rv. 603077 – 01);

che, essendosi la corte territoriale correttamente uniformata a tale principio di diritto, le odierne censure del Comune ricorrente devono ritenersi inammissibili, avendo quest’ultimo limitato la propria argomentazione critica alla sollecitazione di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa non legittimamente invocabile in questa sede di legittimità;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

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