Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9146 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 02/04/2019), n.9146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5517-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALEF IMMOBILIARE SRL, S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4584/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione C.I. conveniva in giudizio la Alef Immobiliare s.r.l., chiedendo che venisse accertata l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto preliminare di vendita di un immobile sottoscritto tra le parti il (OMISSIS) e che fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo residuo, nonchè la condanna al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni ovvero la condanna della società convenuta alla restituzione del doppio della caparra. Interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c., S.P., eccependo l’inefficacia della trascrizione dell’atto di citazione della C. per omessa iscrizione a ruolo della causa nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., e chiedendo, nel merito, che venisse pronunciata nei suoi confronti sentenza ex art. 2932 c.c., previo saldo del prezzo pattuito.

Successivamente, Alef Immobiliare s.r.l. conveniva a sua volta in giudizio S.P., chiedendo che venisse accertata la legittimità del recesso dal contratto per scadenza del termine essenziale e l'”incameramento” della somme versate dal convenuto a titolo di caparra confirmatoria.

Riunite la cause per ragioni di connessione, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5716/2015, respingeva la domanda ex 2932 c.c., di C.I. nei confronti di Alef Immobiliare, dichiarava risolto il contratto preliminare sottoscritto da quest’ultima e Alef Immobiliare s.r.l. e, per l’effetto, condannava la Alef alla restituzione in favore della C. della somma di Euro 30.000, a suo tempo versata a titolo di caparra; respingeva inoltre la domanda formulata ex art. 2932 c.c., da S.P., dichiarava risolto il contratto preliminare sottoscritto da quest’ultimo e Alef Immobiliare s.r.l. e, per l’effetto, condannava la Alef alla restituzione in favore del S. della somma di Euro 101.012.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale C.I.; Alef Immobiliare s.r.l. proponeva a sua volta appello incidentale; S.P. non si costituiva.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4584/2017, dichiarava inammissibile l’appello principale e assorbito quello incidentale qualificato come condizionato.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.I..

Gli intimati Alef Immobiliare s.r.l. e S.P. non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, che concernono i due profili che hanno portato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile l’impugnazione principale della ricorrente.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione di una circostanza determinante: la Corte d’appello, nel dichiarare nulla la notificazione a S. – nullità il cui rilievo ha portato il giudice a ordinare la rinnovazione dell’atto, rinnovazione che non è stata adempiuta dall’appellante – avrebbe “omesso di valutare la circostanza determinante per cui la notificazione de qua era stata, invece, correttamente eseguita alla parte presso il difensore”.

Il motivo, se sbaglia nel lamentare il mancato esame di una circostanza (in quanto la Corte d’appello considera – p. 7 della sentenza – la circostanza dell’avvenuta notificazione personale alla parte presso il domicilio eletto, ossia presso il difensore), è fondato laddove contesta che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata, invece che nei confronti del difensore, alla parte personalmente, ma presso il difensore sia affetta da nullità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la notifica dell’atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, nominativamente indicato, giacchè entrambe assicurano la conoscenza della sentenza ad opera della parte per il tramite del proprio difensore tecnico” (così Cass., sez. un., n. 3702/2017).

b) Il secondo motivo fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 325 e 330 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto l’appello della ricorrente inammissibile anche con riguardo alla notificazione dell’impugnazione alla società Alef Immobiliare.

Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, nell’affermare che il termine per proporre l’impugnazione scadeva il 13 ottobre 2015 e la notificazione risulta richiesta in data 15 ottobre 2015, osserva sì che vi erano stati precedenti tentativi di notificazione nei termini aventi esiti negativi e che questa Corte ha ritenuto tempestivo il procedimento notificatorio anche in caso di esito negativo purchè la notificazione venga tempestivamente rinnovata, ma poi conclude che il rinnovo è stato tardivamente effettuato il 15 ottobre 2015. La conclusione della Corte è errata: la prima notificazione era stata effettuata (cfr. pp. 4-5 del ricorso) il 9 ottobre 2015, così che la ripresa del procedimento notificatorio dopo 6 giorni va considerata come invece posta in essere in un tempo ragionevolmente contenuto (ai sensi della pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016, “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”).

II. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al giudice d’appello che la deciderà alla luce dei principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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