Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9145 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 02/04/2019), n.9145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28456-2017 proposto da:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32 presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MEZZASALMA;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimatio –

avverso la sentenza n. 1247/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso depositato in data 25/11/2013, C.A. proponeva opposizione ex art. 204-bis C.d.S., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) con cui la Provincia Regionale di Ragusa gli aveva comminato la sanzione amministrativa di Euro 180,50 e quella accessoria del ripristino dei luoghi per avere mantenuto in esercizio un accesso privo di autorizzazione sulla strada provinciale n(OMISSIS)”.

Il Giudice di pace di Ragusa, con sentenza n. 505/2014, in accoglimento dell’opposizione annullava il predetto verbale.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia Regionale di Ragusa.

Con sentenza n. 1247/2017, il Tribunale di Ragusa dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo che la pronuncia del giudice di prime cure fosse resa secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, e, di conseguenza, appellabile esclusivamente ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, e non anche per ragioni di merito, come avvenuto invece nel caso di specie.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa. L’intimato Aldo Coco non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. I primi tre sono tra

loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati:

a) con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 7, comma 10, per avere il Tribunale di Ragusa ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse resa secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2;

b) con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, per non avere il Tribunale considerato che la pronuncia del Giudice di pace era stata emessa seguendo le norme di diritto sostanziale, senza alcun riferimento all’equità;

c) il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 1, per avere il Tribunale ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori del giusto processo. I tre motivi sono manifestamente fondati in quanto il giudice d’appello, nel dichiarare l’impugnazione inammissibile perchè basata su motivi di merito in violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, non ha considerato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, secondo cui, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, “non si applica l’art. 113 C.d.S., comma 2”. E la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato come sia “del tutto logico che la materia dell’opposizione a sanzione amministrativa sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all’esplicazione di un potere pubblico” (così Cass., sez. VI, 12/7/2017, n. 17212).

II. L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto motivo, che fa valere violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale dichiarato l’appello inammissibile d’ufficio senza che sia stata data alle parti la possibilità di interloquire al riguardo.

III. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ragusa che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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