Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9144 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALLO CARLO EMANUELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.S. (OMISSIS), COMUNE BORGOFRANCO D’IVREA

(OMISSIS), UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

Z.S. (OMISSIS), in proprio e in qualità di legale

rappresentante del figlio B.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LUDOGOROFF RICCARDO, FANZINI MARIA TERESA giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE BORGOFRANCO D’IVREA (OMISSIS), UNIPOL ASSICURAZIONI SPA,

F.C. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE BORGOFRANCO D’IVREA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, sig. B.V. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI

MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNI

ROBERTO giusta procura a margine del controricorso con ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.S. (OMISSIS), in proprio e in qualità di legale

rappresentante del figlio B.D., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI

GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RICCARDO LUDOGOROFF, MARIA TERESA FANZINI, giusta delega a

margine del controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, F.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3 Civile, emessa il 18/01/2008, depositata il 25/01/2008;

R.G.N. 2243/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato SINIBALDI MICHELE;

udito l’Avvocato FRANZIN LUDOVICA (per delega Avvocato ROMANELLI

GUIDO FRANCESCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.10.97 Z.S., agendo in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore B.D., conveniva innanzi al Tribunale di Ivrea il Comune di Borgofranco d’Ivrea e F.C., già Sindaco di detto Comune.

L’attrice esponeva: di aver destinato ad abitazione familiare un alloggio sito nel Comune convenuto, dopo aver ottenuto nel 1987 una concessione incondizionata a eseguire opere di ristrutturazione; che nella notte il (OMISSIS) si era verificato un evento franoso che aveva travolto il predetto alloggio ed aveva determinato danni materiali (rimborsati soltanto parzialmente dall’Amministrazione Pubblica) e un trauma psicologico a lei e al figlio risarcibile come danno non patrimoniale; che la responsabilità per i danni subiti era da attribuirsi agli odierni convenuti, in quanto la concreta possibilità del verificarsi di un evento quale quello effettivamente realizzatosi era già stata valutata positivamente e, nondimeno, non era stato adottato alcun provvedimento diretto a limitare il pericolo, anche in presenza delle intense precipitazioni dei giorni precedenti il fatto.

Pertanto l’attrice chiedeva la condanna dei due convenuti, Comune di Borgofranco d’Ivrea e F.C., in solido o in concorso fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di L. 44.137.488, con rivalutazione e interessi, e dei danni non patrimoniali nella misura da determinarsi, anche in via equitativa, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità per i fatti lamentati dalla controparte e comunque richiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., oltre che, nel merito, il rigetto delle avversarie domande.

Costituitasi la stessa Unipol, nonchè il F., con ordinanza in data 24.7.2002, il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo a seguito della morte del difensore del F. e, a seguito della riassunzione, con sentenza n. 267/2006, l’adito Tribunale d’Ivrea, dichiarava la carenza di legittimazione del convenuto Comune di Borgofranco d’Ivrea, relativamente alle domande proposte da Z.C., in proprio e quale genitore del minore B.D.; rigettava altresì la domanda proposta dal convenuto F.C., dichiarandolo tenuto al risarcimento in favore dell’attrice dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

A seguito dell’appello della Z., in proprio nella qualità, costituitosi il Comune, che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 25.1.2008, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava tenuto e condannava il Comune di Borgofranco d’Ivrea a pagare: a Z. S. la somma di Euro 41.629,77, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti; a Z.S. la somma di Euro 36.559,53, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti; al minore B.D., rappresentato dall’attrice Z.S., la somma di Euro 38.590,61, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti; il tutto in solido con il F. sino a concorrenza della somma a carico di costui liquidata dal Tribunale di Ivrea nel giudizio sul quantum tuttora in corso; dichiara altresì tenuta a condanna la s.p.a. Unipol in persona del legale rapp.te pro tempore, a tener manlevato e indenne il Comune di Borgofranco dalla conseguenze della condanna di cui al primo punto dell’elenco precedente, relativamente ai danni materiali, e così a rimborsare al Comune tutto quanto a tale titolo pagato alla sign.ra Z.;

respinge l’appello incidentale interposto dal Comune di Borgofranco d’Ivrea avverso al sentenza n. 267, emessa il 27.5-16.6.2006 dal Tribunale di Ivrea; respinge l’appello incidentale interposto da F.C. avverso la sentenza n. 267, emessa il 27.5- 16.6.2006 dal Tribunale di Ivrea.

Ricorrono per cassazione F.C., in via principale, con otto motivi e autonomamente Z.S. e il Comune, in via incidentale, rispettivamente con un motivo e con quattro motivi.

Hanno depositato memoria il F. e il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 996 del 1970, art. 1, riguardo alla ritenuta esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dello stesso ricorrente principale e l’evento;

con il secondo motivo si deduce violazione di norme (L. n. 22 del 1995 e L. n. 35 del 1995) in relazione all’eccezionalità dell’evento tale da determinare lo stato di calamità naturale;

con il terzo motivo si deduce ancora violazione di norme in relazione alla ritenuta responsabilità del F. quale Commissario di Governo in tema di protezione civile;

con il quarto e quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., in ordine all’omessa considerazione del comportamento tenuto dal F. e alla mancanza di dolo e colpa grave;

con il sesto motivo si deduce difetto di motivazione per assoluta genericità;

con il settimo motivo si deduce violazione di norme in ordine alla ritenuta responsabilità del Comune e quindi dell’odierna ricorrente;

con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’esclusione del concorso di colpa dell’attrice.

Ricorso incidentale Z.: con l’unico motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta modificazione della domanda in tema di liquidazione dei danni.

Ricorso incidentale Comune:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla non ritenuta esclusione della responsabilità del Comune;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e difetto di motivazione in relazione alla responsabilità solidale del Comune con il sindaco;

con il terzo motivo si deduce violazione di norme in relazione alla non ritenuta eccezionalità dell’evento;

con il quarto motivo si deduce violazione degli art. 1227 e 2056 c.c. in relazione al non ritenuto concorso di colpa della Z..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Sia il ricorso principale che i ricorsi incidentali sono infondati.

Deve premettersi che, con ampia, articolata e logica motivazione, la Corte di Torino, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa, ha condannato gli originari convenuti in giudizio al pagamento dei danni in questione (con ulteriore obbligo di manleva da parte della Unipol), liquidandoli nelle misure sopra indicate; in particolare ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il mancato risanamento di una dissestata situazione geologica e l’evento franoso per cui è causa, con conseguente declaratoria delle conseguenti responsabilità, e ciò valutando in particolare dati documentali.

A fronte di ciò in tutti i ricorsi si tende ad un non consentito riesame della presente sede di legittimità di dette risultanze di fatto e documentali su cui si fonda la ratio della decisione impugnata, con particolare riferimento al ricorso principale e al ricorso incidentale del Comune ed ai relativi motivi.

Per quanto poi dedotto con l’unico motivo del ricorso Z. si osserva: si afferma che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto una modifica della originaria domanda la circostanza di una mera richiesta di correzione materiale in ordine all’importo richiesto; a parte la considerazione che la censura è priva del requisito di autosufficienza (non indicando la ricorrente le esatte modalità formali e con quali atti detta modifica o correzione avvenne), e che il giudice di merito ha comunque compiuto una valutazione rientrante nei suoi poteri discrezionali (per ritenere compiuta una non consentita mutatio libelli in relazione a quanto prospettato in fatto), deve ulteriormente rilevarsi che già questa Corte ha statuito costituire modifica della domanda (e quindi non emendatio libelli e tantomeno errore materiale) il mutamento in corso di causa dell’originario importo richiesto (sul punto, Cass. n. 21017/2007).

In relazione alla natura della controversia ed al principio della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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