Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9144 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24294/2019 R.G. proposto da:

B.C. e P.D., rappresentati e difesi dagli

Avv. Carlo Martuccelli e Leo Piccininni, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via C. Poma, n. 4;

– ricorrenti –

contro

B.F. e S.G.;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 29

maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C., in qualità di nonno paterno delle minori B.B. e V. e P.D., in qualità di coniuge del B., proposero ricorso al Tribunale per i minorenni di Roma, per sentir accertare, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., il loro diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti, resi assai difficoltosi dai genitori.

Si costituirono B.F. e S.G., genitori delle minori, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto dell’8 aprile 2016, il Tribunale per i minorenni dichiarò il difetto di legittimazione attiva della P., in quanto non avente un rapporto biologico con le minori, disponendo che, salvo diverso accordo, il nonno potesse tenere con sè le nipoti una volta a settimana, nella giornata del giovedì, dall’uscita della scuola alle ore 19,00, nonchè per un fine settimana al mese, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, e per una settimana al termine della scuola, da concordare con i genitori ed in mancanza di accordo nella terza settimana di giugno.

2. Il reclamo proposto dai genitori delle minori fu parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Roma, che con Decreto del 28 giugno 2017 dispose che il nonno potesse tenere con sè le nipoti il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 19,30, con obbligo di accompagnarle dove richiesto dai loro impegni scolastici, sportivi e relazionali, nonchè il sabato dell’ultima settimana del mese dalle ore 10,00 alle ore 20,00, e durante il periodo estivo per tre giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, in un luogo e in un periodo concordati con i genitori, ed in mancanza di accordo nella prima settimana di luglio; stabilì inoltre che, ove gl’incontri settimanali non potessero avere luogo per impedimento o malattia delle minori, gli stessi potessero essere recuperati, con analoghe modalità, il giorno successivo o appena cessato l’impedimento; rigettò invece il reclamo incidentale proposto dalla P..

3. Avverso il predetto decreto B.C. e P.D. proposero ricorso per cassazione, che fu accolto con sentenza del 25 luglio 2018, n. 19780, con cui questa Corte enunciò i seguenti principi di diritto:

A) “I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è “parte”, sicchè il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7″.

B) “Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

4. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che con decreto del 29 maggio 2019 ha parzialmente accolto il reclamo della P., riconoscendone la legittimazione attiva e disponendo che la stessa possa incontrare le minori secondo le modalità di frequentazione stabilite a favore del coniuge.

A fondamento della decisione, la Corte ha riconosciuto innanzitutto la legittimazione alla riassunzione del B., in quanto anch’egli ricorrente nel giudizio di cassazione, e portatore a sua volta di un interesse a preservare le condizioni per l’armonica e serena crescita delle nipoti.

Nel merito, premesso che, indipendentemente dai contrasti insorti tra gli adulti e dall’assenza di un legame di ascendenza diretta, la P., coniuge del B. dal (OMISSIS), aveva instaurato un rapporto con le minori, anche per impulso dei genitori delle stesse, intenzionati a non ostacolare la frequentazione con il nonno, ha rilevato che nel tempo si erano manifestate divergenze ed atteggiamenti critici ed invadenti in ordine all’educazione ed alla gestione dei minori, per effetto dei quali i genitori avevano interpretato l’ingerenza del nonno e del coniuge nella vita delle nipoti come un comportamento finalizzato ad escluderli dalla frequentazione con le minori. Ha richiamato la relazione trasmessa dal Servizio sociale, osservando che dalla stessa risultava incontestabilmente il rapporto affettivo e familiare instaurato dalla P. con le minori, quale persona che fin dalla nascita le stesse avevano conosciuto a fianco del nonno biologico ed avevano frequentato quale componente del nucleo familiare paterno, affermando che tale familiarità integrava i caratteri della stabile relazione affettiva, idonea a giustificare il riconoscimento del diritto della P. di mantenere rapporti significativi con le nipoti del coniuge, a beneficio della formazione e dell’equilibrio psicofisico delle minori. Ha ritenuto inoltre che la frequentazione dovesse essere intesa unitariamente con riferimento alle modalità previste per il nonno, costituendo quest’ultimo e la P. un unico nucleo familiare, che le minori avevano sempre individuato come nucleo familiare paterno.

Rilevato infine che con decreto del 20 novembre 2018, separatamente impugnato dai reclamanti, il Tribunale per i minorenni aveva disposto la modificazione delle modalità di frequentazione stabilite dal decreto impugnato, la Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di ripristino di queste ultime, proposta in via d’urgenza dai ricorrenti, osservando che il giudizio di rinvio non aveva ad oggetto la determinazione delle modalità di frequentazione delle minori, estranee al reclamo ed al giudizio di cassazione, ma esclusivamente l’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni l’8 aprile 2016.

3. Avverso il predetto decreto B.C. e P.D. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 143 disp. att. c.p.c., sostenendo che, nel determinare le modalità di frequentazione delle minori da parte della P., la Corte territoriale si è discostata dai principi di diritto enunciati dalla sentenza di cassazione, e segnatamente da quello che riconosce efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ai provvedimenti di cui all’art. 317-bis c.c.. Premesso infatti che con il decreto del 20 novembre 2018, emesso in un distinto procedimento, il Tribunale per i minorenni aveva modificato le modalità di frequentazione stabilite in primo grado per il nonno paterno, osservano che il decreto impugnato ha richiamato la disciplina introdotta dal nuovo provvedimento, adottata in assenza di circostanze sopravvenute idonee a giustificare la revisione dell’assetto preesistente; aggiungono che la Corte territoriale ha omesso di procedere alla riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto il reclamo proposto avverso il nuovo decreto, in tal modo eludendo il thema decidendum sottoposto al suo esame. Affermano inoltre che l’autonomia della posizione riconosciuta alla persona che affianchi il nonno biologico e che sia risultata idonea ad instaurare una relazione affettiva stabile con il minore avrebbe imposto di disciplinare il regime dei rapporti tra la P. e le nipoti attraverso la predisposizione di una serie di regole indipendenti da quelle fissate per il nonno paterno.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 315-bis c.c., comma 2 e art. 317-bis c.c., ribadendo che l’accertamento del rapporto affettivo e familiare instaurato dalla P. con le minori, posto in relazione con il riconoscimento alla stessa del medesimo diritto spettante al coniuge, avrebbe imposto di disciplinare autonomamente il regime delle visite. Aggiungono che il riconoscimento del predetto diritto avrebbe dovuto comportare un rafforzamento di quello spettante al nonno biologico, il quale risulta invece depotenziato dal nuovo decreto, in quanto modificato in senso restrittivo, sì da escludere in radice la possibilità di mantenere rapporti significativi con le minori.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, nell’estendere alla P. le modalità di frequentazione previste per il nonno biologico, la Corte territoriale è incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo considerato che il richiamo alle predette modalità, contenuto nell’atto di riassunzione del procedimento, era volto ad ottenere l’estensione di un regime di visita ritenuto sostanzialmente satisfattorio per l’altro ascendente, e risultava comunque accompagnato dalla sottolineatura dell’autonomo diritto spettante alla ricorrente. Aggiungono che, nel circoscrivere l’oggetto del giudizio di rinvio alla impugnazione della decisione di primo grado, il decreto impugnato ha erroneamente presupposto che la definizione dell’assetto dei rapporti con le minori dovesse aver luogo nell’ambito del procedimento instaurato successivamente, il quale era invece volto esclusivamente ad ottenere l’effettivo rispetto delle disposizioni precedentemente adottate.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando che il decreto impugnato ha omesso qualsiasi riferimento al procedimento di secondo grado, essendosi limitato a richiamare gli atti del procedimento di primo grado; senza considerare che la sentenza di cassazione non aveva in alcun modo inciso sulle modalità di frequentazione delle minori da parte del nonno paterno, ma aveva soltanto riconosciuto la legittimazione attiva della P.. Sostengono che, nell’escludere la necessità di disciplinare autonomamente il regime di visita nei confronti della P., la Corte territoriale ha individuato erroneamente l’oggetto del giudizio di rinvio, confondendolo con quello del nuovo procedimento promosso dal nonno paterno. Aggiungono che il decreto impugnato è caratterizzato da una motivazione meramente apparente, in quanto, pur avendo richiamato la relazione del Servizio sociale, non ne ha tratto alcun argomento, avendo omesso di ricollegare all’accertamento del rapporto affettivo con le minori una conseguente pronuncia sul rapporto controverso.

5. I quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Il decreto impugnato non merita infatti censura nella parte in cui, dopo aver riconosciuto alla ricorrente il diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti del coniuge, ha provveduto alla determinazione delle relative modalità di esercizio tenendo conto di quelle stabilite nei confronti dell’altro avente diritto, così come modificate dal provvedimento medio tempore pronunciato nel distinto procedimento promosso per l’individuazione delle modalità di attuazione del provvedimento originario. In tema di provvedimenti riguardanti i minori, questa Corte ha infatti ribadito costantemente che la determinazione del relativo contenuto dev’essere effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e quindi tenendo conto anche dei mutamenti intervenuti nel corso del procedimento, non operando, al riguardo, le preclusioni ordinariamente previste per la deduzione di fatti nuovi, in considerazione dell’impulso officioso che contraddistingue tali procedimenti, nell’ambito dei quali è conferito al giudice il potere di adottare anche d’ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantirne la tutela e per assicurarne un equilibrato sviluppo psicofisico (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2018, n. 21178; Cass., Sez. VI, 17/12/2015, n. 25420; Cass., Sez. I, 8/05/2013, n. 10720; 2/05/2006, n. 10119).

L’applicabilità del predetto principio non può ritenersi esclusa, nel caso in esame, dal giudicato formatosi, sia pure rebus sic stantibus, per effetto della mancata impugnazione del decreto emesso dalla Corte d’appello il 28 giugno 2017, nella parte riguardante il riconoscimento e la disciplina dell’analogo diritto fatto valere dal B.: ciascuno degli ascendenti (o delle persone agli stessi legate da rapporto di coniugio o di convivenza) è infatti titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne, avente carattere autonomo rispetto a quello degli altri, ed il cui esercizio è subordinato, in caso di contestazione da parte del genitori, ad una valutazione del giudice in ordine alla capacità dell’istante di cooperare fruttuosamente all’adempimento degli obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass., Sez. VI, 12/06/2018, n. 15238); nella specie, pertanto, il giudicato formatosi in ordine al diritto fatto valere dal B. non è utilmente invocabile da parte della P., nei confronti della quale la Corte d’appello, in qualità di giudice di rinvio, non risultava vincolata dalle statuizioni precedentemente adottate, ma era libera di riconoscere o meno il diritto azionato, nel rispetto dei presupposti individuati dalla sentenza di cassazione, nonchè di conformarne la disciplina secondo le modalità ritenute più opportune, anche alla luce della nuova situazione di fatto venutasi a creare a seguito della modificazione del proprio precedente provvedimento.

Tale modificazione è stata tenuta ben presente dalla Corte di merito, la quale, pur ponendo correttamente in risalto i limiti oggettivi del giudizio di rinvio, avente come finalità la pronuncia di un provvedimento sostitutivo di quello cassato, in conformità dei principi di diritto enunciati dalla sentenza di cassazione, non si è affatto sottratta al dovere di prendere in esame i profili di fatto del rapporto tra le minori e la P., precedentemente non valutati, per effetto della dichiarazione del difetto di legittimazione della ricorrente: non merita quindi consenso l’affermazione della difesa di quest’ultima, secondo cui, ai fini della determinazione dell’assetto dei rapporti con le minori, il decreto impugnato si sarebbe limitato a rinviare alla decisione adottata nel procedimento successivamente avviato dal coniuge, omettendo sostanzialmente di pronunciare sulle questioni sollevate dalle parti. Incensurabile risulta poi, in questa sede, la mancata riunione del giudizio di rinvio al reclamo proposto dal B. avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni il 20 novembre 2018, trattandosi di un provvedimento a carattere ordinatorio che, in quanto fondato su valutazioni di mera opportunità, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6/02/2015, n. 2245; Cass., Sez. VI, 30/03/2018, n. 8024; Cass., Sez. III, 21/01/2016, n. 1053).

Nel censurare la disciplina dettata dal decreto impugnato, la difesa dei ricorrenti non riesce d’altronde a sottrarsi ad una certa ambiguità, oscillando costantemente tra l’insistenza sulla necessità di determinare le modalità di frequentazione delle minori da parte della P. indipendentemente da quelle stabilite per il coniuge, in ossequio all’autonomia dei rispettivi diritti, e la richiesta di estensione del medesimo regime di visita originariamente previsto per il B., in quanto ritenuto soddisfacente per entrambi. La prima affermazione non attinge tuttavia la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, pur avendo riconosciuto l’esigenza di una disciplina unitaria delle modalità di frequentazione per il nonno paterno ed il coniuge, non ha affatto inteso escludere l’autonomia dei rispettivi diritti, nè, in linea di principio, la possibilità di un trattamento differenziato, avendo da un lato proceduto preliminarmente all’accertamento dell’esistenza di una stabile relazione affettiva tra la P. e le minori, conformemente al principio di diritto enunciato da questa Corte, ed avendo dall’altro giustificato l’estensione del nuovo regime stabilito per il nonno paterno con “un’evidente ragione di buon senso”, collegata al fatto che il B. e la P. costituiscono un unico nucleo familiare, abitualmente individuato dalle minori come “nucleo familiare paterno”. Il rigetto della richiesta di estensione delle modalità di frequentazione originariamente previste dal decreto cassato trova dunque fondamento in una valutazione di opportunità, giustificata anche dalla sottolineatura dei limiti relazionali ed educativi manifestati dalla P., la quale, come rilevato dal decreto impugnato, pur avendo instaurato nel tempo un rapporto affettivo e familiare con le nipoti del coniuge, è entrata in conflitto con i genitori, a causa di “divergenze ed atteggiamenti critici ed invadenti” tenuti “in merito all’educazione ed alla gestione delle minori”.

In quanto ispirata all’interesse esclusivo delle minori, consacrato dallo art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, come criterio informatore delle decisioni del giudice in subiecta materia, e specificamente richiamato dall’art. 317-bis c.c., comma 2, in tema di riconoscimento del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, la predetta valutazione resiste alle critiche mosse dai ricorrenti, i quali, nell’insistere sulla divergenza tra la disciplina dettata dal decreto impugnato e le richieste formulate dalle parti, non tengono conto del carattere non vincolante delle stesse nei confronti del giudice, dotato di poteri officiosi che, come già detto in precedenza, gli consentono di conformare i propri provvedimenti secondo le modalità ritenute più idonee a garantire la soddisfazione delle esigenze educative e relazionali del minore. Nel lamentare l’omessa valutazione della relazione del Servizio sociale, peraltro ampiamente richiamata dal provvedimento impugnato, essi si soffermano poi esclusivamente sulle parti della stessa riguardanti l’accertamento del rapporto affettivo tra la P. e le minori, puntualmente preso in considerazione dalla Corte territoriale, che sullo stesso ha fondato il riconoscimento del diritto della donna ad intrattenere rapporti significativi con le nipoti del coniuge, mentre ne trascurano le parti concernenti gli aspetti problematici del predetto rapporto, e segnatamente i contrasti insorti con i genitori, che hanno costituito una delle ragioni della più restrittiva disciplina dettata in sede di rinvio. La valorizzazione di tale profilo, posta anche in relazione con l’evidenziata esigenza di unitarietà nella determinazione delle modalità di esercizio del diritto riconosciuto agli ascendenti, naturalmente percepiti dalle minori nella loro dimensione di coppia, consente di escludere nella specie la sussistenza del denunciato difetto di motivazione, configurabile, anche nella forma della motivazione meramente apparente, esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito abbia omesso di indicare, nel contenuto del provvedimento, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, ovvero, pur avendo individuato questi elementi, non abbia proceduto ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, in tal modo impedendo di ricostruire il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232; Cass., Sez. V, 7/04/2017, n. 9105; Cass., Sez. III, 21/07/2006, n. 16762).

6. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, censurando il decreto impugnato per aver disposto la compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità che di quello di rinvio, in ragione della novità della questione trattata, senza tener conto dell’integrale soccombenza della controparte in entrambi i gradi di giudizio e della riferibilità della predetta novità al solo giudizio di cassazione.

6.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è infatti limitato all’accertamento dell’eventuale violazione del principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e non si estende pertanto alla valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, la quale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., Sez. VI, 17/10/2017, n. 24502; Cass., Sez. V, 31/02/2017, n. 8421; 19/06/2013, n. 15317).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA