Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9144 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9144 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 25999-2007 proposto da:
GIANGRANDE DOMENICO, GNGDMC43H01H443U, in proprio e
nella qualità di erede di GIANGRANDE ANTONIO,
deceduto, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBRICCI 16, presso lo studio dell’avvocato ANNA
CAPORICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO
2015

RAVIELE;
– ricorrente –

25

contro

PAOLELLA DONATO PLLDNT43A01L105C, DI MANNO GIULIA
DMNGLI49B65L1050, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 06/05/2015

VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato
OSVALDO VERRECCHIA, che li rappresenta e difende;
controricorrenti nonché contro

eredi di GIANGRANDE ANNITA, sorella di GIANDRANDE

VITO FRANCO, DI VITO SERGIO, DI VITO TOMMASO; eredi di
GIANGRANDE LUIGI, fratello di GIANDRANDE ANTONIO:
GIANGRANDE TOMMASO, GIANGRANDE ANTONIETTA, GIANGRANDE
ANTONIO, GIANGRANDE CARMINE, GIANGRANDE GIUSEPPE,
GIANGRANDE SAVERIA, GIANGRANDE CARLA; eredi di
GIANGRANDE Luigi, fratello di GIANGRANDE Antonio,:
GIANGRANDE LAURA, GIANGRANDE RITA, GIANGRANDE LUCIA,
GIANGRANDE ANNA MARIA; DE ANGELIS ASSUNTA, DI VITO
MARCO, DI VITO ANNITA, DI VITO MONICA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1645/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 05/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ANTONIO: DI VITO ROCCO (DECEDUTO), DI VITO ANTONIO, DI

g
Svolgimento del processo
Giangrande Domenico, agendo in proprio e quale erede di Giangrande
Antonio proponeva appello avverso la sentenza n. 1004 del 2004 con la quale
il tribunale di Cassino accogliendo la domanda ex art. 2932 cc., proposta dai

favore di questi ultimi dei diritti di proprietà pari a 5/6 su un appartamento in
Cassino via Sferracavalli 53, previo pagamento di lire 45 milioni giusta
preliminare inter partes del 29 agosto 2000.
A sostegno dell’impugnazione l’appellante eccepiva la nullità della sentenza
per essere stata pronunciata a seguito di una invalida riassunzione del giudizio
interrotto per morte di Giangrande Antonio. Nel merito sindacava l’erronea
valutazione delle emergenze di causa da parte del Tribunale ed in via
istruttoria insisteva per l’escussione dei testi.
..

Si costituivano gli appellanti concludendo per il rigetto del gravame e
chiedendo in via di urgenza l’integrazione del dispositivo della sentenza nel
quale

sarebbe

stata

omessa

l’indicazione

del

subalterno

catastale

dell’immobile trasferito.

Respinta quest’ultima richiesta, integrato il contraddittorio nei confronti di
tutti gli eredi di Giangrande Antonio, la Corte di Appello di Roma con
sentenza n. 1645 del 2007 dichiarava la nullità della sentenza n. 1004 del
2004 del Tribunale di Cassino e decidendo nel merito accoglieva la domanda
di Paolella Donato e di Marmo Giulia trasferendo ai predetti i diritti di
proprietà pari a cinque sesti spettante all’appellante nonché a Di Vito: Rocco,
Antonio, Franco, Sergio, Tommaso , Giangrande: Tommaso, Antonino,
Antonio, Carmine, Giuseppe, Saveria, Carla, Laura, Rita, Lucia, Anna Maria
1

coniugi Paolella Donato e Di Marmo Giulia, disponeva il trasferimento in

sull’immobile sito in Cassino via Sferracavalli 53 piano terra di mq. 45.

_

Condizionava gli effetti traslativi al versamento di C. 25.822,84 oltre interessi
legali dal novembre 2000 all’effettivo pagamento. Condannava l’appellante
alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati costituiti,
compensandole tra le altre parti. Secondo la Corte di appello di Roma il

processo, a seguito della morte di Giangrande Antonio, non era stato
validamente riassunto perché la notifica era avvenuta nelle mani della
Trapani, la quale non è risultato che fosse convivente . Tuttavia non poteva
accogliersi l’eccezione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 cpc.
perché investendo, la nullità, l’atto di riassunzione, quella nullità inciderebbe
soltanto sugli atti successivi alla riassunzione, vanno dichiarati nulli gli atti
successivi alla riassunzione, ma la causa non va rinviata innanzi al Tribunale.
,..,
Non riscontrandosi alcun inadempimento dei prominenti venditori, la
_

domanda di esecuzione del preliminare ex art. 2932 cc andava accolta.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giangrande Domenico con
ricorso affidato a due motivi. Paolella Donato e Di Marmo Giulia hanno
resisto con controricorso.
All’udienza del 7 luglio 2014 la causa veniva rimessa a nuovo ruolo per
rinnovo avviso udienza all’avvocato di parte ricorrente.
Motivi della decisione

_

1.— Giangrande Domenico, in proprio e quale erede di Giangrande Antonio,
lamenta:
a) Con il primo motivo d ricorso (nonostante riportato come secondo motivo)
ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. la contraddittorietà della motivazione circa un
,
_

fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente la Corte
2

4

!

distrettuale nel richiamarsi ai principi espressi dalla Corte di cassazione con la

.

sentenza n. 5021 del 1987 avrebbe equiparato due differenti ipotesi di nullità e
abbia rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio

per non essere stata

proposta in primo grado, non considerando che gli appellanti non erano venuti
a conoscenza della riassunzione. In particolare, ritiene il ricorrente, nel caso in

esame non si era in presenza di una notificazione (dell’atto di riassunzione)
effettuata oltre il termine fissato e quindi tardiva, ma in presenza di una non
notificazione per cui nei confronti di Giangrande Antonio non vi era stata una
vocatio in ius. Il giudizio di primo grado, dunque, era stato riassunto e
proseguito in loro assenza e quindi soltanto con l’appello gli eredi Potevano
eccepire l’eccezione di estinzione del giudizio e chiedere la pronuncia di
nullità della sentenza. , L’inesistenza della notificazione equivarrebbe alla
,
mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 305 cpc. o
anche all’estinzione del processo per inattività delle parti prevista dall’art. 307
cpc. e la richiesta di estinzione del giudizio in aggiunta a quella di nullità della
sentenza, applica in via analogica l’art. 308 cpc., avverso il reclamo contro
l’ordinanza di. estinzione del giudizio, che respingendo il reclamo decide con
sentenza.
Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: può applicarsi
all’ipotesi di mancata notificazione dell’attO di riassunzione, che equivale alla
violazione degli artt. 101, 305, 307/3° comma , cioè alla non riassunzione,
l’ipotesi di tardiva notificazione e quindi ritenere nulli soltanto gli atti
successivi a detta irregolarità per cui successivamente gli atti in precedenza
effettuati vengono sanati?.
:

b) Con il secondo motivo (nonostante sia stato contrassegnato come primo), ai
3

4

sensi dell’art. 360 n. 3 cpc., la violazione o falsa applicazione delle norme di

diritto, in particolare, degli artt. 305, 307, 308 cpc. dell’art. 125 disp. att. Cpc.,
nonché degli artt. 101, 164, 291 cpc.

_

Secondo il ricorrente la Corte

distrettuale avrebbe errato nel non aver dichiarato l’atto di riassunzione

era stato portato a compimento nei confronti degli eredi di Giangrande
Antonio. La mancata notificazione dell’atto di riassunzione equivale a
mancata riassunzione e, quindi, sarebbe stato leso il contraddittorio ed il

_

giudizio non avrebbe potuto proseguire. La sua prosecuzione avrebbe

_

determinato la nullità della riassunzione e, quindi, la nullità della sentenza.

_

Il ricorrente conclude formulando i seguenti quesiti di diritto:
Se l’atto di riassunzione di un giudizio interrotto per la morte di una delle
parti costituite non viene notificato agli eredi ed il giudice non si avvede di

detto inadempimento e non dichiara l’estinzione del giudizio, ma lo decide in
contumacia dei soggetti aventi diritto a stare in giudizio, la sentenza è valida o
è nulla? La nullità è insanabile o è un vizio della sentenza? Forse non si verte
come nell’ipotesi di cui all’art. 305 cpc. mancata prosecuzione o riassunzione
ed art. 307 terzo comma cpc. estinzione del processo per inattività delle parti?
Forse non è stato violato il principio del contraddittorio previsto all’art. 101
cpc.? Forse la sentenza non è nulla per la mancata vocatio in ius di una delle
parti? Il giudice di appello che rilevi detto vizio deve limitarsi a dichiarare la
nullità del giudizio e della sentenza impugnata o deve pronunciarsi, anche,
sull’estinzione del giudizio o deve applicare l’art. 354 cpc e rimettere la causa
al primo giudice?

,

4

tamquam non esset, posto che l’atto di riassunzione, nel caso in esame, non

-

1.1.= La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che, per evidenti
ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione,
possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed
interdipendenza riguardando tutte – o direttamente o indirettamente per gli

contumace nel giudizio di primo grado, la cui contumacia è riconducibile a
sua libera scelta possa proporre per la prima volta nel giudizio di appello
l’eccezione di estinzione del processo per mancata notifica dell’atto. di
riassunzione.
Entrambe le censure sono infondate per Ama ragione radicale che rende
irrilevante l’erronea motivazione della Corte di appello, la quale può essere
sostituita da questa Corte (trattandosi di deduzione di vizio “in procedendo”)
e
mediante esame diretto degli atti ed applicazione delle norme processuali
..

ritenute pertinenti al caso.
1.1.a.= Invero, come correttamente ha evidenziato la Corte distrettuale,
bisogna ammettere che, nel caso concreto, la notifica dell’atto di riassunzione
era invalida (ai nostri fmi è irrilevante verificare se trattavisi di nullità o di
inesistenza, perché non muterebbero le conseguenze che verranno chiarite)
perché effettuata a mani di persona addetta a servizio della casa e/o alle
dipendenze del defunto, giacché tali rapporti di lavoro o di collaborazione
cessano al momento della morte della parte.
Tuttavia, le conseguenze che il ricorrente vuole trarre dalla suddetta invalidità
della notifica, sul piano della conseguente estinzione del processo per mancata
riassunzione nel termine semestrale fissato dall’art. 303 cpc. trova ostacolo

.

nel principio affermato da questa Corte di Cassazione a Sezione Unite (sent.
5

effetti riflessi e conseguenti – la questione (sia pure sotto profili diversi) se il

,.

N. 14854 del 2006) e dalla più recente dottrina, secondo cui: verificatasi una .
causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di
riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il
momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il
termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., è riferibile
solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta
eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun

_

ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di
un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del
contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo
che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo
unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
“vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto
di riassunzione e !del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla
riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la
nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione
analogica dell’alt 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente
perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale
estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo
comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
In ragione di questo principio, va corretta, dunque, la motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “Non si può per altro
accogliersi

l’eccezione di estinzione formulata dall’appellante perché

l’estinzione ex art. 307 cpc., va dichiarata nel grado di giudizio in cui se ne
!

verificano i presupposti trasformandosi altrimenti, come nel caso di specie, in
6

4

un vizio della sentenza”, dato che, nel caso in esame, per le ragioni di cui si è
appena detto, il giudizio de quo, posto che era stato correttamente riassunto
entro i sei mesi dal verificarsi della causa di interruzione, non poteva ritenersi
estinto. Piuttosto, considerato che il difetto di che trattasi e/o denunciato,

primo grado) avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica
medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ.
1.2.= Tuttavia, questa Corte, osserva che l’invalidità della notifica dell’atto di
riassunzione non rilevata dal primo giudice e il mancato ordine di
rinnovazione della notifica medesima, evidenziata e proposta come eccezione
in appello, non comporta la conseguenza richiesta dal ricorrente e cioè la
dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado né la rùnessione degli

_
.,
,

atti al giudice di primo grado in quanto il giudice di appello, non ricorrendo
un’ipotesi di cui all’art. 354 cpc. doveva come ha fatto-.,–scendere
egualmente all’esame del merito della causa che non era affatto influenzato
dall’invalidità della notifica dell’atto di riassunzione.
L’eccezione mossa dagli appellanti, pertanto, contumace in primo grado
poteva essere presa in esame sotto il profilo della nullità di tutti gli atti
compiuti dopo la riassunzione ma non escludeva affatto il potere del giudice
di appello di pronunciarsi sul merito della domanda inziale previa eventuale
rinnovazione degli atti nulli: a) sia perché, nel giudizio di secondo grado il
contradittorio viene instaurato ex novo, attraverso

una nuova vocatio in

giudizio per cui la nullità del giudizio di primo grado si converte in motivo di
gravame pe violazione dell’art. 101; b) e sia pure alla luce della tassatività
i

delle ipotesi di remissione al primo giudice ( art. 354 cpc)

fra cui non è
7

.

riguardava la nullità della notifica dell’atto di riassunzione, il giudice (di

_
compreso quello in esame. Piuttosto, non esistono motivi per negare attitudine

al giudice di appello a condurre una nuova decisione sulla domanda iniziale,
salva l’esigenza di ammettere il convenuto contumace in primo grado a
svolgere le attività che gli siano state precluse dalla nullità verificatesi in
primo grado. Senza considerare che secondo l’opinione della dottrina e della

stessa giurisprudenza la disciplina degli artt. 353 e 354 epe. consentirebbero di
affermare il principio secondo cui il giudizio rescissorio si svolga dinnanzi al
giudice del giudizio rescindente
Come afferma questa Corte l’invalidità della notifica di cui si dice non

_

investendo l’atto introduttivo, ma l’atto di riattivazione di un processo
quiescente, incide soltanto sugli atti successivi alla riassunzione. Pertanto, se
dopo la riassunzione in primo grado sia stata emessa la sentenza senza
i■
ulteriore istruttoria, deve riconoscersi il potere-dovere del giudice d’appello di
pronunciare nel merito, sulla base dell’istruttoria ritualmente compiuta prima
dell’evento interruttivo (Cass. n. 5021 del 09/06/1987).
1.3.= In ragione di questi principi, dunque, la Corte di appello di Roma, sia
anche dopo la correzione della motivazione,

ha, tuttavia, correttamente

esaminato il merito della questione ed ha —come avrebbe dovuto- risolto le
questioni proposte nel rispetto del diritto vigente, per altro, le stesse soluzioni
di merito sono state accettate anche dagli attuali ricorrenti posto che alle

_

stesse non è stata mossa alcuna critica

_

r,

In definitiva, il ricorso va rigettato. Considerata la particolarità delle questioni
prospettate e soprattutto considerato che l’orientamento

giurisprudenziale

espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, qui richiamato,
91
:

risale ad anni di poco antecedenti alla sentenza impugnata, sono ragioni
8

sufficienti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di
I

Cassazione.

.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di
cassazione.
Cosi deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di cassazione il 14 gennaio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA