Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9143 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15287-2015 proposto da:

M.R., A.F., SECURITY SERVICE SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio legale ORESTE CARDILLO &

ASSOCIATI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GRAZIA

VASATURO, ORESTE CARDILLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che M.R., A.F. e la Security Service s.r.l. proponevano innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso due ordinanze – ingiunzione nn. 1283/2008 e 1284/2008 emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la prima nei confronti dell’ A. e della Security Service, la seconda nei confronti del M. e della menzionata società) per violazione della normativa in materia di assunzioni obbligatorie (con riferimento a tre lavoratrici avviate al lavoro alle dipendenze della Security Service, con la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 1999); che l’adito giudice rigettava la richiesta di declaratoria di nullità delle opposte ordinanze – ingiunzione e riduceva gli importi originari delle sanzioni irrogate;

che tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello capitolina, con sentenza del 19 gennaio 2015;

che, per quello che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, con riferimento al terzo motivo di gravame, premessa la correttezza dell’assimilazione dei “servizi di vigilanza” ai “servizi di polizia” menzionati dalla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, con conseguente applicabilità della disposizione ivi contenuta secondo cui per i servizi di polizia, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi” osservava: che non erano stati dettati criteri per la individuazione del parametro utile ai fini del computo della quota di riserva, a differenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma terzo del citato art. 3; che, di conseguenza, la corretta applicazione della legge 68/1999 implicava che la quota di riserva doveva essere calcolata con riferimento all’intero quantitativo di dipendenti occupati e non solo con riferimento ai dipendenti impiegati nei servizi amministrativi; che, quindi, nel caso in esame, era infondata la tesi secondo cui la società opponente non sarebbe stata obbligata a procedere ad alcuna assunzione di personale in quanto, all’epoca dei fatti, il numero dei dipendenti amministrativi appartenenti alle categorie protette avrebbe già soddisfatto il quantitativo individuato dalla legge; che l’obbligo di assumere le lavoratrice era, comunque, operante anche se le stesse non potevano essere adibite a taluni specifici settori;

che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso il M., l’ A. e la Security Service s.r.l. affidato a due motivi; che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è rimasto intimato; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 20, e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 2, comma 1, della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, punto c) e comma 4, nonchè dell’art. 12 Preleggi in riferimento alla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 1, e violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, punto c), assumendosi che la Corte di appello aveva ignorato le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della L. n. 68 del 1999 di cui al D.P.R. n. 333 del 2000 – emanato ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 20 – in particolare, il disposto dell’art. 2, comma 1, secondo cui dal computo della riserva va escluso il personale adibito ai servizi per i quali gli obblighi di protezione non sono operanti ossia, nello specifico, le guardie giurate poichè assegnate alla vigilanza; ed infatti, se la Corte avesse applicato detta norma avrebbe dovuto calcolare la quota di riserva solo sui servizi amministrativi come previsto dalla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, e statuire circa la inesistenza dell’obbligo di assunzione a carico della Security, Service ai sensi del disposto della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 1, non raggiungendo la società la soglia minima dei quindici dipendenti nel settore amministrativo (che impiegava solo 11 lavoratori, di cui nove già appartenenti alle categorie protette in applicazione della previgente disciplina);

che con il secondo motivo viene dedotta violazione a falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, art. 3, comma 4, e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 2, comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello violato il disposto della L. n. 68 del 1999, art. 9, secondo cui il datore di lavoro non è obbligato ad assunzioni disancorate dalle esigenze organizzative dell’impresa ma che, anzi, in caso di accertata impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, non è tenuto ad assumere dovendosi concordare con gli Uffici competenti avviamenti con diversa qualifica; ed infatti, nello specifico, il settore che poteva accogliere le tre lavoratrici avviate ex L. n. 68 del 1999 era quello di vigilanza privata rispetto alle qualifiche di guardia giurata, settore escluso dalle assunzioni ex L. n. 68 del 1999; che non ricorrono i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio non risultando la questione oggetto di precedenti pronunce di questa Corte.

PQM

trasmette gli atti alla Sezione Ordinaria – 4, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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