Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9143 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 02/04/2021), n.9143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2230/14 R.G. proposto da:

D.V., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avv. Mario Mancuso, con domicilio eletto presso lo

Studio Fantozzi e Associati, in Roma, via Sicilia, n. 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 153/29/12 depositata in data 8 novembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava a D.V., esercente l’attività di geometra, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imponibile, per l’anno 2001, sulla base dei dati risultanti dalle procedure Docfa e Pregeo (software utilizzato dai professionisti per l’attività svolta con gli uffici dell’Agenzia del territorio), avendo riscontrato l’omessa fatturazione di numerosi incarichi professionali.

2. All’esito dell’impugnazione proposta dal contribuente, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non sussistenti le presunzioni gravi, precise e concordanti.

Impugnata la sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale, all’esito di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aderendo alla valutazione operata dal consulente nominato, rideterminava il maggior reddito imponibile nella misura di Euro 25.254,75.

3. D.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, con undici motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. e nota di deposito documenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949 (Tariffa professionale per i geometri), n. 144, lamentando che la C.T.R., non solo non avrebbe tenuto in considerazione le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d’ufficio, ma avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente tecnico, considerando congrui e condivisibili gli onorari dallo stesso determinati in violazione della Tariffa per i geometri.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata, nel rideterminare il reddito, non si sarebbe attenuta alle domande della parte appellante.

3. Con il terzo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, assume che il difetto di motivazione della consulenza tecnica d’ufficio, in merito alla determinazione dei valori, comporta il difetto di motivazione della sentenza impugnata e la sua nullità.

4. Con il quarto motivo, censurando la sentenza per difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole che la Commissione tributaria regionale non abbia illustrato i motivi posti a fondamento della sua decisione e le ragioni che sorreggono l’accoglimento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

5. Con il quinto motivo – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, difetto di motivazione per travisamento dei fatti – il ricorrente sostiene che i giudici di merito, travisando le contestazioni sollevate, hanno erroneamente affermato che il contribuente avrebbe osservato che il C.T.U., nella sua relazione, avrebbe fatto riferimento alle tariffe professionali dei geometri, nonchè ai prezzi correnti di mercato vigenti all’epoca nell’ambito del territorio in cui il professionista aveva operato.

6. Con il sesto motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), reitera la doglianza fatta valere con il precedente motivo di ricorso.

7. Con il settimo motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame del contenuto della memoria difensiva del 10 ottobre 2012, depositata in data 11 ottobre 2012, lamenta che i giudici di appello non hanno fatto riferimento alle molteplici discrasie evidenziate con la memoria, nella quale, aveva individuato, in modo analitico ed esaustivo, tutti gli errori commessi dal consulente tecnico d’ufficio.

8. Con l’ottavo motivo, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in particolare l’omesso esame del contenuto della perizia giurata di parte, depositata in data 11 ottobre 2012, ribadisce che la decisione impugnata non contiene alcuna valutazione della predetta perizia, nè illustra le ragioni per le quali ritiene di non condividerla.

9. Con il nono motivo – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame del contenuto delle eccezioni del contribuente-violazione dell’art. 112 c.p.c. – si duole che la Commissione tributaria regionale abbia completamente trascurato di prendere in esame le controdeduzioni del 23 luglio 2010, la memoria del 14 marzo 2012 e la memoria dell’11 ottobre 2012, con le quali aveva sollevato numerose eccezioni sia di tipo processuale che di merito.

10. Con il decimo motivo, deducendo omessa valutazione di una parte della C.T.U. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamenta che la C.T.R. ha erroneamente affermato che “i compensi applicati dal C.T.U. – per le prestazioni di cui alle voci 13 e 20 del prospetto citato risultano identici a quelli praticati dal contribuente” (pag. 5 della sentenza di secondo grado).

11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, facendo rilevare che nella sentenza impugnata i giudici di merito hanno fatto riferimento ad un criterio di determinazione degli onorari in realtà mai menzionato nel verbale di udienza in cui si è proceduto al conferimento dell’incarico al C.T.U.

12. Preliminarmente, questa Corte rileva che, con istanza pervenuta in cancelleria, il contribuente ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Tale atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore del ricorrente, non risulta notificato al procuratore ex lege dell’Agenzia delle entrate, ma reca in calce il visto dell’avvocatura erariale, che ha aderito, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, anche alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalla parte ricorrente.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. produce l’estinzione del processo anche in caso di assenza di accettazione, poichè tale atto non ha carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 24/12/2019, n. 34429; Cass., sez. 1, 22/05/2020, n. 9474). E cioè, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., sez. 1, 22/05/2020, n. 9474).

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio.

In conformità alla concorde richiesta delle parti, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, derivando la declaratoria da sopravvenuta carenza d’interesse e conseguente cessazione della materia del contendere (v. anche Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31732; Cass., sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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