Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9143 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 02/04/2019), n.9143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24915-2017 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE

13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FELICE AMATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. A.T. proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui era stato liquidato in suo favore il compenso per l’attività difensiva prestata nel giudizio r.g.n. 2018/11, giudizio volto ad ottenere l’accertamento del diritto della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a essere reiscritta nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29/9/2017, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento di liquidazione, facendo leva sul fatto che, a fronte di una domanda volta ad ottenere il riconoscimento di 151 giornate lavorative nell’anno 1999, si era avuto il riconoscimento di sole 51 giornate, così che il valore della causa andava parametrato al valore dell’accertato, inferiore a Euro 26.000.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione A.T.. L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, (artt. 2,4 e 5) e dell’allegata tabella 4, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale ritenuto che lo scaglione della controversia cui fare riferimento fosse quello compreso tra Euro 5.201,00 e 26.000,00, anzichè quello di valore indeterminabile.

Il motivo risulta manifestamente fondato. Il Collegio condivide i precedenti di questa Corte, secondo i quali il valore della causa consistente nel diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli è indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione delle spese (cfr. Cass., sez. lav., n. 4590/2014 e, successivamente, Cass., sez. VI-2, 14200/2017); l’indeterminabilità, infatti, va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa a essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda o di espletamento della prestazione (cfr. Cass., sez. II, 11056/2016).

II. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 5 del 2014, art. 4, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale ritenuto che nel caso di specie non si potesse tenere conto del valore medio di liquidazione, bensì di quello minimo, applicando poi, erroneamente, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 4.

III. Il provvedimento va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Salerno che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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